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Consiglio
di Stato - sezione sesta - sentenza n. 4863/11 del 30
agosto 2011
sintesi:
diritto di voto in Italia al cittadino UE senza documento italiano
CONSIGLIO DI
STATO
SEZIONE V
Sentenza 30
agosto 2011, n. 4863
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n.
04912/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI SVOLTESI
NEL COMUNE DI GALEATA IL 6 E IL 7 GIUGNO 2009
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente appello verte in materia elettorale e si dirige contro la
sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo
regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato un ricorso ivi
presentato avverso la proclamazione degli eletti delle elezioni
svoltesi per il Comune di Galeata.
Gli appellanti, elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Galeata, rilevano alcune irregolarità sia nella formazione
degli
elenchi degli elettori ammessi al voto, sia delle operazioni elettorali
e formulano i seguenti motivi di gravame:
Errore nella indicazione delle parti e della regolare instaurazione del
contraddittorio;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del codice di
procedura civile; non essendosi pronunciato il giudice sul fatto che i
documenti di identità di alcuni cittadini comunitari erano
in
lingua straniera;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 r 5 del d. lgs. n. 30 del
2007 e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in
generale;
avendo confuso il primo giudice il documento valido per il diritto di
ingresso con quello valido per l’identificazione personale;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. c), del
d.P.R.
n. 445 del 2000, dell’art. 3 del r.d. n. 773 del 1931 e
dell’art. 35, comma 2, del d,P,R, n. 445 del 2000; in quanto
i
documenti di identità devono essere redatti esclusivamente
in
lingua italiana;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 38 del d,P,R, n. 445
del 2000; in quanto le sottoscrizioni dei documenti per essere valide
devono essere accompagnate da una copia fotostatica di un documento di
identità valido (cosa non possibile per un documento redatto
in
lingua straniera);
Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47, commi 2 e 3, e 48
del d.P.R. n. 445 del 2000; poiché le autocertificazioni
degli
elettori comunitari non prevedevano l’avvertenza delle
conseguenze penali in caso di dichiarazione non veritiera e devono
perciò essere considerate nulle;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 bis del d.P.R. n. 223
del 1967 e 1 e 3 del d. lgs. n. 197 del 1996; poiché due
cittadini comunitari avevano presentato in ritardo la domanda di
iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e ciò nonostante
sono
stati ammessi al voto;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del d.P.R. n.
570
del 1960; essendo impossibile l’identificazione dei cittadini
comunitari (almeno 14) votanti;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n.
570
del 1960 e pericolo di alterazione dei risultati elettorali; essendovi
comunque delle omissioni, anche se non rilevanti in ordine al
risultato, nel verbale nella sezione n. 3 del seggio elettorale.
[...]
DIRITTO
L’appello è manifestamente infondato [...]
La questione su cui ruota la presente controversia è quella
dell’ammissione al voto di cittadini comunitari, da
iscriversi in
liste elettorali aggiunte, relativamente alla quale sostengono gli
appellanti che questi sono stati ammessi nelle liste mediante
identificazione di un documento di identità rilasciato da
un’autorità straniera, e perciò
incompatibile con
la normativa nazionale, che vuole che i documenti identificativi dei
cittadini elettori siano rilasciati in lingua italiana e da
un’autorità italiana.
Ora, però, la normativa che concerne l’esercizio
del
diritto di voto dei cittadini comunitari residenti nella Repubblica
italiana, e cioè il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
197,
non individua alcuna specificità in ordine alla
documentazione
di identità dei soggetti da ammettere al voto, per cui vi
è, al riguardo, piena libertà di forme,
purché,
naturalmente, il documento possa individuare con la necessaria
esattezza il soggetto.
Peraltro, è anche ampiamente giustificato che il cittadino
dell’Unione europea, residente in Italia, ma non in possesso
della cittadinanza italiana, sia sprovvisto di un documento di
identità rilasciato in Italia, trattandosi, nella
più
gran parte dei casi, di soggetti ancora da poco tempo nel territorio
italiano, ed in ogni caso, non può ignorarsi che, ai sensi
degli
artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 30 del 2007, i documenti
rilasciati dai paesi di origine, nell’ambito
dell’Unione
europea, sono validi per la libera circolazione nell’ambito
degli
stessi paesi dell’Unione europea e, come tali, assumono
necessariamente e conseguentemente una efficacia in ordine alla
identificazione del soggetto titolare degli stessi.
Per la stessa ragione, e cioè per la sostanziale
identità
dei documenti rilasciati da uno dei paesi dell’Unione
europea, va
disattesa la censura circa la presentazione, in sede di seggio
elettorale, del documento di identificazione personale.
Respinte le censure in ordine alla ammissibilità nelle liste
elettorali aggiunte dei cittadini comunitari muniti di un documento di
riconoscimento rilasciato da uno Stato dell’Unione diverso
dall’Italia, perde consistenza la censura circa
l’ammissione al voto di 2 cittadini comunitari (4 in
verità, ma solo due votanti) non ancora iscritti nelle liste
elettorali.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto,
corregge la
sentenza di
primo grado, nei sensi indicati in motivazione, mandando alla
segreteria del Tar dell’Emilia_Romagna- sede di Bologna, sez.
II,
per gli adempimenti di rito;
rigetta l
'appello.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1
febbraio 2011...
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