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Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
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sezione seconda - sentenza n. 1180/11 del 26 ottobre 2011
sintesi:
permesso di soggiorno "lungo" - diritto al rilascio anche se si ha un
lavoro a tempo determinato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il 15/03/2010,
notificato al ricorrente il 15/4/2010, con il quale veniva rigettata
l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
[...]
Considerato che il Questore della Provincia di Torino, con decreto in
data 15 marzo 2010 – prot n. 243/2010, ha rigettato l'istanza
presentata dal signor Xxxx, cittadino marocchino, volta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, il rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in ragione del fatto
che il medesimo, essendo attualmente titolare di un rapporto di lavoro
a tempo determinato, non dà garanzia della disponibilità
futura di un'adeguata fonte di reddito;
Considerato che l'interessato risiede regolarmente in Italia da
più di 5 anni, avendo ottenuto in data 23 aprile 2004 il
rilascio del primo permesso di soggiorno per minore età, e
risulta possedere un reddito annuo da lavoro dipendente ampiamente
superiore all'importo annuo dell'assegno sociale, avendo documentato
all'atto della presentazione dell'istanza un reddito di Euro 13.977,13
per l'anno 2008 e di Euro 15.738,15 per l'anno 2009, nonchè il
perdurante svolgimento di regolare attività lavorativa
retribuita;
Considerato che il ricorrente contesta la motivazione addotta a
supporto del diniego, evidenziando, al riguardo, che anche prima delle
modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di
attuazione della Direttiva 2003/109/CE (che hanno portato alla
soppressione del requisito della titolarità di un permesso di
soggiorno "per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi", richiesto dal previgente art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998 per
il rilascio della carta di soggiorno) la giurisprudenza aveva
fortemente dubitato della possibilità di negare il rilascio
della carta di soggiorno a coloro che erano parte di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato (ex
multis T.A.R. Veneto, sentenza n. 3213/06 e T.A.R. Umbria, sentenza n.
493/02);
Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 539 in data 8 luglio
2010, ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo
che la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di
lavoro a tempo determinato non possa costituire motivazione sufficiente
per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
[...]
Ritenuto, in particolare, che:
- l'art. 9 del D. Lgs. n. 286/98, come modificato dal d. Lgs. n. 3/2007
(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), dispone
che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità, che dimostra la
disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale... può chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo...",
derivandone che, ferma la verifica dei requisiti reddituali, la
titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non
risulta espressamente richiesta (in termini Tar Emilia Romagna,
Bologna, I, 22 aprile 2008, n. 1525);
Ritenuto, anzi, che la circostanza che il mercato del lavoro sia in
evoluzione verso un'accentuata mobilità induce, necessariamente,
a tener conto della capacità reddituale derivante da rapporti di
lavoro a termine e/o atipici, conseguendone che la titolarità di
un rapporto di lavoro a tempo determinato non può costituire
motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viepiù quando,
come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi
pregressi ampiamente positivi e in progressivo incremento, di cui la
Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in
ordine alla capacità reddituale futura dell'interessato;
Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore
della Provincia di Torino in data 15 marzo 2010 – prot. n.
243/2010.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 [...]
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