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Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana -
sezione seconda - sentenza n. 1414/11 del 21 settembre 2011
sintesi:
illegittima revoca carta soggiorno pur in presenza di reati ostativi,
se non valutato radicamento familiare e ambientale
TAR TOSCANA
Sezione
Seconda
Sentenza n.
1414 del 21 settembre 2011
[...]
per
l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del
Questore di Livorno Cat. A 12 Str./2009 del 21 dicembre 2009,
notificato al ricorrente il 21 gennaio 2010, recante revoca della carta
di soggiorno rilasciata al sig. Xxxxx
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il
17 aprile 2010, il cittadino albanese Xxxx proponeva impugnazione
avverso il decreto del 21 dicembre 2009, mediante il quale il Questore
di Livorno aveva disposto nei suoi confronti la revoca della carta di
soggiorno.
[...]
DIRITTO
Il ricorrente Xxxxx impugna il decreto del 21
dicembre 2009, con cui il Questore di Livorno ha disposto nei suoi
confronti la revoca della carta di soggiorno (ora, permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), motivando tale
determinazione con riferimento ad alcuni episodi occorsi negli anni
2008 e 2009, dai quali si evincerebbe la pericolosità dello
straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
e, correlativamente, il venir meno delle condizioni per la
conservazione del permesso, ai sensi dell’art. 9 co. 7 del
D.Lgs. n. 286/98.
Con il primo motivo di ricorso, il Xxxx contesta
l’idoneità degli elementi addotti
dall’amministrazione – l’arresto del 19
ottobre 2009 per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, la
denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte della moglie,
l’ordine giudiziale di allontanamento dalla casa familiare,
diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria,
tutte circostanze in base alle quali il ricorrente è stato
sottoposto, in separata sede, alla misura dell’avviso orale
– a legittimare il provvedimento adottato, posto che il
Questore avrebbe omesso la dovuta valutazione di
pericolosità in concreto, limitandosi a far discendere in
via di automatismo il giudizio di pericolosità dalla
constatata esistenza delle pendenze penali e dei pregiudizi di polizia
appena menzionati.
Con il secondo motivo, è dedotta la violazione del quarto
comma del citato art. 9 D.Lgs. n. 286/98: l’amministrazione
avrebbe, infatti, trascurato di considerare, ai fini del giudizio di
pericolosità sociale, la durata del soggiorno dello
straniero nel territorio nazionale, nonché il grado di
inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero
stesso.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta che il provvedimenti
di revoca non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento, ed, in ogni caso, non espliciterebbe in alcun modo le
ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale perseguite
dall’amministrazione.
Le censure, che saranno esaminate congiuntamente, sono fondate per le
assorbenti ragioni di seguito esposte.
L’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98 stabilisce, al comma 7 lett.
c), che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
venga revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il
rilascio dettate dal precedente comma 4. In forza di
quest’ultima disposizione, il permesso non può
essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato, e comunque, ai fini della valutazione di
pericolosità, deve tenersi conto dell'appartenenza dello
straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge n.
1423/56, o nell'art. 1 della legge n. 575/65, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice; il diniego
del permesso per lungosoggiornanti deve, per altro verso, tenere conto
altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale
e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
interessato.
Nella specie, come accennato, il giudizio espresso dal Questore di
Livorno nei confronti del ricorrente Xxxx si fonda sulle medesime
circostanze che sono a fondamento dell’avviso orale adottato
a carico dell’odierno ricorrente in epoca anteriore alla
revoca della carta di soggiorno. Tuttavia, l’accertamento
della pericolosità sociale condotto secondo il procedimento
disciplinato dalla legge n. 1423/56 non esaurisce l’ambito
delle verifiche poste a carico dell’amministrazione
procedente dall’art. 9 del D.Lgs. n. 286/98,
giacché, lo si è visto, il venir meno delle
condizioni per il rilascio del permesso implica che si abbia riguardo
anche alla durata del soggiorno nel territorio nazionale ed
all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
interessato. Di una valutazione siffatta non vi è
però traccia nel provvedimento impugnato, che incorre
pertanto nei vizi dedotti con il secondo motivo, e questo a prescindere
dall’astratta idoneità degli elementi allegati
dalla Questura a giustificare la ritenuta appartenenza del G. ad una
delle categorie di soggetti pericolosi di cui all’art. 1
della legge n. 1423/56.
Può aggiungersi, per inciso, che la considerazione della
natura e dell’effettività dei vincoli familiari
dello straniero, nonché della durata del suo soggiorno sul
territorio nazionale, costituisce il presupposto oramai generalizzato
per l’esercizio dei poteri di diniego o revoca del permesso
di soggiorno, come si ricava dall’art. 5 co. 5, ultima parte,
del D.Lgs. n. 286/98, norma che peraltro la giurisprudenza
più recente, anche di questa Sezione, ritiene applicabile
– in una prospettiva costituzionalmente orientata –
anche al di fuori dei casi di esercizio del diritto al ricongiungimento
familiare, cui pure la norma fa esplicito richiamo.
Alla stregua di quanto precede, va altresì riconosciuta la
fondatezza del terzo motivo, nella parte in cui vi si denuncia la
violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90. Non
può infatti considerarsi raggiunta, per gli effetti di cui
all’art. 21- octies co. 2 della medesima legge n. 241/90, la
prova che, nonostante il vizio procedimentale, il provvedimento non
avrebbe potuto avere un contenuto diverso: al contrario, appare
evidente che la partecipazione dell’interessato avrebbe
potuto fare luce proprio sui profili trascurati dalla motivazione
dell’atto, conducendo, in ipotesi, la Questura a conclusioni
differenti.
Alla rilevata fondatezza del gravame consegue l’annullamento
dell’impugnato provvedimento di revoca. [...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il
ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno
1 giugno 2011.
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