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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -
sezione seconda quater - sentenza n. 1767/11 del 24 febbraio 2011
sintesi: rinnovo del permesso possibile, se persistono i presupposti, anche in caso di domanda tardiva
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda
quater
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
[...]
per
l'annullamento
del
Questore di Roma del 23/2/2010 di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.
Con
il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il provvedimento di
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
in considerazione della tardività della presentazione della
domanda
di rinnovo.
La
giurisprudenza, con orientamento costante, anche di questa Sezione
(cfr. sentenze n. 6197/09; 13.10.2006, n.
10381 e 3.5.2007, n. 3871), (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4/3/08
n. 1219; 22.5.2007, n. 2594; id.,11.9.2006, n.
5240; id., IV, 14.12.2004, n. 8063; T.A.R. Toscana, I, 19.1.2006, n.
156; TAR Lombardia Milano, I, 7.6.2006, n.
1326; Cons. St., VI, 7.6.2005, n. 2654) ha da tempo chiarito che la
mera circostanza del ritardo nella presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce
ragione sufficiente per il rifiuto del
rinnovo stesso in quanto il termine previsto dall'articolo 5, comma
4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione
della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, ma
soltanto
ordinatorio, ovvero acceleratorio,
al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura
ed evitare che lo straniero si possa
trovare in situazioni di irregolarità (T.A.R. Lazio sez. II
quater
3/10/07 n. 9719; (T.A.R. Lazio sez. Latina 4/2/09
n. 73; Cons. Stato, Sez. VI, 11/9/2006 n. 5240; 14/12/2004 n. 8063;
TAR Lazio, sez. II 3 maggio 2007, n. 3871;
T.A.R. Calabria - RC - 5/5/2005 n. 377; T.A.R. Emilia - Romagna - PR
- 10/3/2005 n. 135); detto termine, infatti, non è ex
sé rilevante
nemmeno ai fini espulsivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del
citato D.Lgs. n. 286/1998
allorché, come nella specie, lo straniero si sia
spontaneamente
presentato alle Autorità di Polizia di Stato
per chiedere il rinnovo (cfr. Cass., I, 6.6.2003, n. 9088; id.,
SS.UU., 20.5.2003, n. 7892). (TAR Lazio sez. II quater 11/12/07 n.
12958).
Ne
consegue, che secondo la giurisprudenza amministrativa, sussiste
l'obbligo per l’Amministrazione, destinataria
di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non
arrestarsi, al fine di respingerla, al
rilievo della intempestività della sua presentazione,
dovendo in
ogni caso procedere alla disamina dell'istanza per
accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente
sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui
mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.
L’Amministrazione
deve infatti tener conto della disposizione recata
dall’articolo 5,
comma 5, del D.lgs. n. 286 del
1998, che permette allo straniero di evitare un provvedimento
negativo nel caso in cui la carenza dei requisiti richiesti
per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno dipenda da
mere irregolarità amministrative sanabili
o possa essere superata da nuovi elementi integranti le condizioni di
legittimazione.
Nel
caso di specie il ricorrente ha prodotto in giudizio un contratto di
lavoro stipulato in data 3/10/05 ed un successivo
contratto di soggiorno del 24/4/06, con allegate buste paga e CUD
relativo all’anno 2007, a dimostrazione
dello svolgimento di regolare attività lavorativa anche in
data
antecedente quella di presentazione della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Poiché,
come già rilevato, il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno
non può essere ancorato al solo dato temporale
relativo al momento dell’invio dell’istanza di
rinnovo, ma
necessita comunque di un’istruttoria adeguata
diretta ad accertare il possesso o meno – in concreto
– dei
requisiti previsti dalla legge per il rinnovo del
permesso di soggiorno e, nel caso di specie, il provvedimento
impugnato non contiene un’espressa disamina della
posizione lavorativa del ricorrente, il ricorso deve essere accolto,
con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e
per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011.
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