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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
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sezione quarta - sentenza n. 2355/11 del 20 settembre 2011
sintesi:
no sufficiente condanna spaccio stupefacenti per negare rinnovo pds
lavoro derivante da pds motivi familiari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento n. 7146/2011 Imm. emesso in data 29.6.2011 dal
Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente, portante
rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in
epigrafe con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa di una condanna
per reato in materia di stupefacenti.
Xxxx faceva presente di essere venuto in Italia da minorenne in
virtù di un permesso per ricongiungimento familiare con la madre
da tempo residente nel nostro paese ed in seguito il permesso gli era
stato rinnovato fino al gennaio di quest'anno.
Nello stesso mese veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR
evidentemente a seguito di un processo per direttissima poichè
la data del commesso reato risultante dal provvedimento è di
pochi giorni antecedente alla sentenza.
Nell'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione
dell'art. 5, comma 5, D.lgs. 286/98 e dell'art. 3 L. 241/90 in quanto
il rinnovo del permesso sarebbe stato rifiutato in ragione della
ostatività del reato commesso senza tener conto che trattandosi
di persona che aveva fatto ingresso nel territorio italiano per
ricongiungimento familiare la pericolosità sociale doveva essere
motivata in concreto senza il ricorso alla presunzione ex lege.
[...]
Il ricorso è fondato.
L’art. 5,comma 5, prevede nella seconda parte: “Nell'adottare
il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale”; il comma 5 bis precisa ulteriormente: “Nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovveroper i reati
di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”.
Le disposizioni normative suelencate sono state inserite proprio per
richiamare la differenza che deve essere tenuta presente, tra coloro
che richiedono un permesso di soggiorno in genere e coloro che avanzano
la stessa richiesta dopo aver richiesto o fruito di un permesso per
ricongiungimento familiare, nella valutazione della commissione di un
reato tra quelli previsti dall’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98.
Nel secondo caso, infatti, la commissione di uno di quei reati non
presenta una valenza ostativa che vincola l’amministrazione ad un
giudizio di pericolosità presunta perché la valutazione
è stata fatta dal legislatore, ma impone una motivazione in
concreto che sia fondata sui parametri indicati dal comma 5 sopra
riportato unitamente alla circostanza del commesso reato come ricorda
il
comma successivo 5 bis quando afferma che si tiene conto anche di
eventuali condanne.
Nel provvedimento impugnato non vi è traccia di questa
valutazione in concreto sulla base dei parametri previsti dalle norme
suindicato poiché ci si limita a richiamare la previsione
dell’art. 4,comma 3, D.lgs. 286\98 ed ad affermare genericamente
che la commissione del reato è sintomo di disprezzo per le
regole di vita comuni e di mancato inserimento nella società
italiana; una siffatta valutazione costituisce una motivazione
apparente perché essa si fonda solo sulla circostanza che il
ricorrente ha commesso un reato senza alcuna considerazione della sua
giovane età della pregnanza dei vincoli familiari in Italia e
dell’eventuale esistenza di altrettanto significativi legami nel
paese di origine.
Il provvedimento deve essere di conseguenza annullato e
l’amministrazione dovrà, pertanto, provvedere a compiere
la valutazione della pericolosità in concreto tenendo presenti i
parametri indicati dal legislatore.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2011 [...]
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