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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -
sezione seconda quater - sentenza n. 7100/11 del 16 giugno 2011
sintesi:
non necessario rientro in patria per chi chiede conversione da pds
stagionale in pds lavoro subordinato (ma solo se si chiede il rinnovo
del pds lavoro stagionale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del Decreto del Questore di Viterbo del 1.9.2006 avente ad oggetto
RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO
STAGIONALE
[...]
Con il ricorso in epigrafe, il Sig. Xxxxx, entrato regolarmente in
Italia il 22.7.2006 con visto per lavoro stagionale della durata di 270
giorni alle dipendenze della Ditta olivicola Yyyyyy con qualifica
operaio di III livello, ottenendo permesso di soggiorno valido fino al
21.4.2006, impugna il decreto del Questore di Viterbo del 25.8.2006 con
cui viene respinta l’istanza di rinnovo del predetto permesso
di soggiorno presentata in data 26.4.2006 per proseguire il rapporto
lavorativo avviato con l’iniziale datore di lavoro.
L’atto di diniego impugnato si fonda sulla
impossibilità di rinnovare il titolo autorizzatorio alla
prima scadenza, essendo a tal fine necessario il rientro in Patria ed
un secondo ingresso.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Violazione degli art. 5 comma 5 e 24 D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286;
Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto.
[...]
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.
La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione
di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in
permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare
se, per consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore
sia previamente rientrato in patria.
L'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico
sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri –
già precedentemente entrati in Italia in qualità
di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla
scadenza del periodo fissato – il diritto di precedenza per
il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva
nonché , "qualora se ne verifichino le condizioni", la
possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza.
L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico (D.P.R.
31.8.1999, n. 394) specifica che la conversione di cui trattasi
può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo
art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni
prescritte dalla normativa di riferimento.
La questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del
previo ritorno in patria la conversione non possa essere assentita.
Sul punto, il ricorrente invoca l’art. 5 del d.lgs. n.
286/98, commi 4 e 5 e sostiene che l’amministrazione avrebbe
dovuto considerare, quale elemento sopravvenuto che consente il
rilascio del permesso di soggiorno, la circostanza
dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato
nonché il reperimento di un alloggio adeguato.
La questione interpretativa è stata già
affrontata dalla Sezione che, nel contrasto giurisprudenziale, ha da
tempo, sin dalla sua istituzione (TAR Lazio, II quater ord. 2525 del
27.4.2006 e 6555 del 29.11.2006) aderito all’orientamento
(tra tante, T.A.R. Marche, sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria
n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 3930 del 29 ottobre 2010 e
1894 del 19 aprile 2007, 1854 del 18.4.2006 e 30 marzo 2004, n. 706;
TAR Veneto, III, n. 120/2006; TAR Lombardia, Brescia n. 112 del
2.2.2006) secondo il quale l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve
essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello
Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di
lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in
permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per
il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di
lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di
elementi ostativi.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Sezione con la
recente sentenza n. 5456 del 20/06/11, evidenziando che “il
comma 4, dell’art. 24, prima parte, infatti, menziona
espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del
conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece,
la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa
“convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni”, senza
ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.
La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto
previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs.
286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi
sopraggiunti” nel frattempo. Ne consegue, pertanto, che anche
l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma
regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini.
D’altro canto, anche ragioni di logica militano in tale
senso, in particolare nell’ipotesi in cui il cittadino
extracomunitario abbia – come nel caso di specie –
ottenuto l’assunzione con un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato – e chiesto di conseguenza la
conversione del titolo di soggiorno - prima della scadenza del permesso
di soggiorno per lavoro stagionale. In tali casi, sembra assurdo
pretendere il rispetto delle previsioni del permesso di lavoro
stagionale concernenti in particolare l’obbligo di rientro in
patria, giacché tale obbligo è subordinato alla
scadenza del termine di durata del permesso, evento non ancora
verificatosi. Si finirebbe per dover affermare (come peraltro ha fatto
la giurisprudenza) che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro
stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di
provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano)
può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.(T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n.
3245). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro
stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione. Inoltre,
non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa
immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da
lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe
invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria
per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che
evidente di perdere il lavoro appena ottenuto. In conclusione, dunque,
ad avviso del collegio, la conversione del permesso di soggiorno
stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato,
richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per lavoro
stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato
previo rientro in patria. Va invece ribadito – come ha fatto
di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di
conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro
stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle
quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi
presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno
(Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , n. 2498)”.
Tale ricostruzione ermeneutica è pienamente condivisa dal
Collegio in quanto si fonda su una interpretazione della normativa in
materia che risponde alle esigenze che il legislatore, con la
previsione in esame, ha inteso fronteggiare.
Ne consegue che il ricorso risulta fondato in quanto l’atto
di diniego impugnato è stato adottato in base ad
un’interpretazione erronea della normativa applicabile e va
pertanto annullato, con conseguente obbligo per
l’amministrazione di riprovvedere sull’istanza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16
giugno 2011 [...]
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