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Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa,
Trento - sentenza n. 228/11 del 28 luglio 2011
sintesi:
ai fini del mantenimento del pds lungo, valgono anche le assenze
prolungate per gravi e documentati motivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione
Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
- del provvedimento Cat. A.12.2011/27/Imm., emesso dal Questore di
Trento in data 2.2.2011, con cui è stato revocato alla
ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
- di ogni altro atto o provvedimento collegato, antecedente e
conseguente.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Cat. A.12.2011/27/Imm., emesso in
data 2 febbraio 2011, il Questore della Provincia di Trento ha revocato
alla sig.ra Xxxxx, cittadina pakistana, il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo n. Aaaaa, che le era stato rilasciato per
motivi di famiglia in data 17 maggio 2007.
Il provvedimento prende atto che l’interessata ha lasciato il
territorio nazionale il 27.3.2008 per farvi rientro il 14.5.2010 e,
pertanto, applica la lettera d) del comma 7 dell’art. 9 del
D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, ove è previsto che il permesso per
soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza
dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici
mesi consecutivi.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la sig.ra Xxxxx ha
impugnato detto provvedimento deducendo i seguenti motivi di diritto:
- “violazione dell’art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998, n.
286, nella parte in cui non tiene conto dell’esistenza di
giustificati motivi; violazione dell’art. 3 della
Costituzione”. La deducente invoca
un’interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione legislativa applicata dalla Questura di Trento, alla luce
della quale chiede che siano valutati i gravi e giustificati motivi che
non le hanno consentito il rientro in Italia entro un anno dalla
partenza;
- “eccesso di potere per errata valutazione dei fatti,
difetto di istruttoria, carenza di motivazione e illogicità
della decisione”.
[...]
6. Il ricorso merita di essere accolto.
7a. In punto di fatto dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a
seguito del suo rientro in Italia, ha presentato al Commissariato di
pubblica sicurezza di Rovereto la richiesta di aggiornare il suo
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per
registrarvi la nascita del terzo figlio, avvenuta in Pakistan in data
28.9.2008. L’interessata, coniugata con un connazionale
titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di validità illimitata, ha altri due figli nati in
Italia, rispettivamente negli anni 2001 e 2007, e risiede con la
famiglia a Brentonico.
È altresì assodato che la sig.ra Xxxxx
è stata assente dall’Italia per un periodo
continuativo di 2 anni, 1 mese e 18 giorni, come è
comprovato dai visti sul suo passaporto. Pertanto, a seguito
dell’istruttoria svolta per il richiesto aggiornamento del
titolo, la Questura ha revocato all’interessata il permesso
di soggiorno CE, al contempo informandola della possibilità
di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
7b. Giova rammentare che la disciplina del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo si rinviene nel già menzionato
art. 9 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione
che, al comma 7, elenca le fattispecie la cui ricorrenza implica la
revoca del titolo, fra le quali, alla lettera d), è previsto
il caso dell’“assenza dal territorio dell'Unione
per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
Il difensore della ricorrente ha dedotto
l’illegittimità costituzionale - per violazione
dell’art. 3 Cost. - della riportata disciplina, atteso che
non prevede la sussistenza di gravi motivi che attenuino
l’automatismo previsto, come è invece disciplinato
in caso di primo rilascio del permesso di soggiorno CE dal comma 6
dello stesso articolo 9, oltre che dal comma 4 dell’art. 13
del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, per il rinnovo del permesso di soggiorno
ordinario.
In alternativa, la deducente ha proposto un’interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione sopra riportata,
prevedendo che anche nel procedimento di revoca del permesso di
soggiorno CE per una prolungata assenza dal territorio
dell’Unione europea possano essere presentati, e debbano
essere valutati, elementi giustificativi della sussistenza di
“gravi e comprovati motivi” che possono aver
impedito il rispetto del termine massimo di lontananza come codificato
dalla disposizione in esame.
8a. Il Collegio accede all’interpretazione proposta,
così mettendo in pratica il consolidato insegnamento della
Corte costituzionale (sovente espresso in occasione di giudizi in cui
dichiara l’inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata), in base al quale ogni
giudice - prima di sollecitare la Suprema Corte ad
un'attività interpretativa che spetta al giudice a quo -
deve ricercare, anzi, “esplorare, la possibilità
di dare alla norma censurata un'interpretazione costituzionalmente
orientata”, idonea a sottrarla al contrasto con i parametri
evocati (cfr., da ultimo, ex multis, C.Cost. 24.6.2010, n. 230).
Tornando all’esame della normativa che governa i titoli che
consentono la presenza regolare degli stranieri nel territorio
nazionale, occorre allora osservare che la sussistenza di
“gravi e comprovati motivi” permette che il
permesso di soggiorno sia rinnovato anche quando si è
verificata un’interruzione del soggiorno in Italia per un
periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno
di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla
metà del periodo di validità del permesso di
soggiorno (cfr. art. 13, comma 4, D.P.R. 31.8.1999, n. 394). In senso
conforme ha previsto il comma 6 dell’art. 9 per il rilascio
del permesso di soggiorno CE, stabilendo che l’assenza dello
straniero dal territorio nazionale per “gravi e documentati
motivi di salute ovvero di altri gravi e comprovati motivi”,
non interrompe il periodo quinquennale minimo prescritto per poter
richiedere la cosiddetta carta di soggiorno.
In diversi termini, la sussistenza di “gravi e comprovati
motivi” che giustificano un’assenza
dall’Italia oltre i periodi massimi codificati in legge
consente sia il rinnovo dell’ordinario permesso di soggiorno
che la maturazione del periodo “di almeno cinque
anni” per chiedere, in presenza delle altre condizioni di
legge, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
8b. Il Collegio ritiene quindi che tale regola debba applicarsi anche
nelle procedure di revoca della carta di soggiorno per assenza
prolungata dall’Italia, per non discriminare il titolare del
permesso di
soggiorno CE da colui che è in possesso
dell’ordinario permesso di soggiorno. Solo in tal modo,
infatti, come ha condivisibilmente posto in rilievo la ricorrente,
situazioni sostanzialmente omogenee tra loro non sono trattate
diversamente; inoltre, si evita anche il paradosso che lo straniero
soggiornante in Italia da più tempo e con stabili
modalità, subisca un trattamento meno favorevole rispetto a
quello previsto per lo straniero in possesso del solo permesso di
soggiorno e per colui che chiede per la prima volta il rilascio della
carta di soggiorno.
Pertanto, posto che l’assenza per un certo periodo
dall’Italia in presenza in “gravi e comprovati
motivi” non rileva né ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno né per accedere al rilascio del
permesso di soggiorno CE, occorre concludere riconoscendo che anche
colui che è già titolare di una carta di
soggiorno possa comprovare la sussistenza di gravi ragioni che gli
hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza
- dodici mesi - consentito dalla lett. d) del comma 7
dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
9a. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, il
ricorso è fondato.
Va infatti osservato che la ricorrente si è recata in
Pakistan in data 27 marzo 2008, unitamente ai due figli minori e
già in attesa del terzo figlio, nato il successivo 28
settembre. L’interessata sostiene che era sua intenzione
assistere la suocera malata ma che voleva rientrare in Italia prima
della nascita del terzogenito. Tuttavia, l’aggravarsi delle
proprie condizioni di salute, anche a causa dello stato di gravidanza e
quindi del puerperio, le hanno impedito di affrontare il viaggio di
ritorno sino al mese di maggio 2010. Al suo rientro è stata
ricoverata all’Ospedale di Rovereto, dove è
tuttora in cura a causa della cronicità della patologia di
cui è affetta.
9b. Il Collegio osserva che l’assunto circa la
volontà della ricorrente di far ritorno in Italia per la
nascita del terzo figlio è più che plausibile,
atteso che anche gli altri due figli risultano nati in Italia e che qui
risiede il coniuge.
L’aggravamento della malattia cronica causato dalla
gravidanza è poi documentato dalla certificazione medica
prodotta dalla ricorrente e rilasciata dal Sovraintendente medico
dell’Ospedale D.H.Q. Gujranwala, che attesta come
l’interessata sia stata ivi in cura, con controlli periodici,
dal 15 maggio 2008 al 7 maggio 2010 [...].
Né possono rilevare, a questo proposito, le osservazioni
dell’Avvocatura dello Stato che il visto certificato, seppur
munito di traduzione asseverata, mancherebbe di vidimazione o di
certificazione di autenticità ad opera della competente
autorità consolare.
Tale osservazione, difatti, avrebbe dovuto essere esplicitata nel corso
del procedimento per porre la ricorrente nella condizione di sanare la
mera irregolarità di quella documentazione amministrativa,
attestante la sua condizione morbosa. Condizione che, in ogni caso,
appare sufficientemente comprovata dalle aggiuntive attestazioni
provenienti dall’U.O. di medicina interna
dell’Ospedale di Rovereto e dal medico curante convenzionato
con il servizio sanitario [...]. Queste ultime - rilasciate
rispettivamente in data 27.7.2010 e 6.10.2010, dopo due e cinque mesi
dal rientro in Italia della deducente - confermano la
gravità dell’affezione di cui ella soffriva (e
soffre tuttora), affezione che richiede continui controlli e plurime
somministrazioni terapeutiche quotidiane.
10. Nella vicenda all’esame appare dunque evidente la
sussistenza di “gravi e comprovati motivi” che non
hanno consentito alla ricorrente un tempestivo rientro in Italia.
E’ di conseguenza manifesta la denunciata violazione
dell’art. 9, comma 7, lett. d), del D.Lgs. n. 286 del 1998,
nell’interpretazione costituzionalmente orientata come sopra
spiegata, per cui il provvedimento di revoca impugnato deve essere
annullato.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n.
69 del 2011, lo accoglie e, per l’effetto annulla il
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornati di
lungo periodo impugnato.
[...]
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno
28 luglio 2011 [...]
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