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Corte
d'Appello di Venezia,
Sezione Terza - decreto del 20 giugno 2011
sintesi:
pds lungo soggiornanti anche ai familiari dell'avente diritto,
qualsiasi il periodo di residenza in Italia
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
[...]
La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del
23.5.2011, provvedendo sul reclamo proposto da Xxxxxx avverso il
decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 21-23.9.2010 ai sensi
dell'art. 30 D. Lgs. n. 286/98, rileva che il D. Lgs. n. 3/2007, che ha
modificato l'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 introducendo il permesso di
soggiorno CE di lungo periodo per gli stranieri che si trovino
regolarmente in Italia da almeno cinque anni in base a permesso di
soggiorno valido e posseggano un reddito non inferiore all'assegno
sociale, ne ha esteso la concessione anche ai familiari, pur in
presenza di determinati requisiti (reddito sufficiente e alloggio
idoneo), e nel prevedere che gli stessi possano chiedere il rilascio di
tale permesso di soggiorno "per sè e per i familiari di cui
all'articolo 29, comma 1", ha chiaramente riferito il requisito del
soggiorno per cinque anni al solo straniero già regolarmente
residente e non anche ai suoi familiari;
- compete anche a costoro, dunque, il diritto alla concessione del
permesso di soggiorno CE di lungo periodo, sempre che il loro familiare
che da cinque anni si trova regolarmente in Italia sia in possesso di "un
reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di
idoneità igienico sanitaria accertati dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio";
- non appare di ostacolo all'operatività nel nostro ordinamento
di tale disposizione il fatto che la direttiva comunitaria alla quale
il D. Lgs. n. 3/2007 ha dato attuazione – e che come tale ha
un'efficacia prevalente sulla normativa interna nazionale – non
contempli il permesso di soggiorno di lungo periodo per i familiari
dello straniero già residente, giacchè la norma
comunitaria all'art. 13 prevede che "gli stati membri possono
rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a
condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla
presente direttiva", e costituisce disciplina "più favorevole"
quella – ora prevista dall'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 come
modificato – che attribuisce anche ai familiari dell'avente
diritto al permesso di ottenerne il rilascio, a determinate condizioni,
ma usufruendo del requisito, stabilito per il solo familiare già
residente, della sua regolare permanenza in Italia da almeno cinque
anni;
- non assume rilievo inoltre che il regolamento di attuazione del D.
Lgs. n. 286/98 (DPR n. 394/99), nel fissare le modalità di
presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno di
cui all'art. 9 del testo unico (ora modificato dal D. Lgs. n. 3/2007),
non disciplini l'ipotesi della domanda proposta per il familiare, o dal
familiare, dell'avente diritto, dovendosi ritenere che ciò
dipenda dal mancato coordinamento del regolamento con il nuovo testo
della norma;
- conseguentemente, non essendo in contestazione che il marito della
reclamante si trovi in Italia da più di cinque anni con regolare
permesso di soggiorno e che sia in possesso degli ulteriori requisiti
richiesti (reddito minimo sufficiente – alloggio idoneo), va
riconosciuto a Xxxxxx, in riforma del decreto impugnato, il diritto al
rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- in considerazione della novità delle questioni trattate, si
ravvisano infine giusti motivi per disporre la compensazione tra le
parti delle spese per entrambi i gradi del giudizio;
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 9 e 30 D. Lgs. n. 286/98, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Verona n data 21-23.9.2010
dispone
il rilascio.... del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
dichiara
compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
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