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 » App. Venezia, decr. 20.6.11
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Corte d'Appello di Venezia, Sezione Terza - decreto del 20 giugno 2011
sintesi: pds lungo soggiornanti anche ai familiari dell'avente diritto, qualsiasi il periodo di residenza in Italia

 

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

[...]

La Corte, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 23.5.2011, provvedendo sul reclamo proposto da Xxxxxx avverso il decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 21-23.9.2010 ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 286/98, rileva che il D. Lgs. n. 3/2007, che ha modificato l'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 introducendo il permesso di soggiorno CE di lungo periodo per gli stranieri che si trovino regolarmente in Italia da almeno cinque anni in base a permesso di soggiorno valido e posseggano un reddito non inferiore all'assegno sociale, ne ha esteso la concessione anche ai familiari, pur in presenza di determinati requisiti (reddito sufficiente e alloggio idoneo), e nel prevedere che gli stessi possano chiedere il rilascio di tale permesso di soggiorno "per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1", ha chiaramente riferito il requisito del soggiorno per cinque anni al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari;
- compete anche a costoro, dunque, il diritto alla concessione del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, sempre che il loro familiare che da cinque anni si trova regolarmente in Italia sia in possesso di "un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio";
- non appare di ostacolo all'operatività nel nostro ordinamento di tale disposizione il fatto che la direttiva comunitaria alla quale il D. Lgs. n. 3/2007 ha dato attuazione – e che come tale ha un'efficacia prevalente sulla normativa interna nazionale – non contempli il permesso di soggiorno di lungo periodo per i familiari dello straniero già residente, giacchè la norma comunitaria all'art. 13 prevede che "gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva", e costituisce disciplina "più favorevole" quella – ora prevista dall'art. 9 D. Lgs. n. 286/98 come modificato – che attribuisce anche ai familiari dell'avente diritto al permesso di ottenerne il rilascio, a determinate condizioni, ma usufruendo del requisito, stabilito per il solo familiare già residente, della sua regolare permanenza in Italia da almeno cinque anni;
- non assume rilievo inoltre che il regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 286/98 (DPR n. 394/99), nel fissare le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del testo unico (ora modificato dal D. Lgs. n. 3/2007), non disciplini l'ipotesi della domanda proposta per il familiare, o dal familiare, dell'avente diritto, dovendosi ritenere che ciò dipenda dal mancato coordinamento del regolamento con il nuovo testo della norma;
- conseguentemente, non essendo in contestazione che il marito della reclamante si trovi in Italia da più di cinque anni con regolare permesso di soggiorno e che sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti (reddito minimo sufficiente – alloggio idoneo), va riconosciuto a Xxxxxx, in riforma del decreto impugnato, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- in considerazione della novità delle questioni trattate, si ravvisano infine giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi del giudizio;

P.T.M.


La Corte, visti gli artt. 9 e 30 D. Lgs. n. 286/98, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Verona n data 21-23.9.2010

dispone

il rilascio.... del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

dichiara

compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Documento fatto con Nvu