|
Cassazione
civile - ordinanza n. 18480/11 del 8 settembre 2011
sintesi:
conversione permesso da lavoro a famiglia
[omissis]
Rileva
Il relatore designato nella relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c. ha argomentato nel senso:
- che il cittadino del MMMMM/DDDDD, dopo il periodo di vigenza del
permesso di lavoro stagionale, scaduto il 29.9,2009, venne espulso dal
Prefetto di Foggia con decreto 22.10.2009 adottato ex articolo 13 c. 2
lett. B del d.lgs. 286/98 per permanenza irregolare nello Stato e lo
straniero impugnò l'espulsione innanzi al GdP foggiano;
- che l'adito Giudice con decreto 9.12.2009 rigettò
l'opposizione sul rilievo che la natura stagionale del permesso, come
tale insuscettibile di rinnovo o conversione, imponesse di ritenere
irrilevante il fatto che alla data di espulsione non fossero ancora
decorsi i 60 giorni concessi dalla legge allo straniero, come prorogalo
della permanenza regolare, al fine della istanza di rinnovo;
- che per la cassazione di tale decisione il D. ha proposto ricorso
notificato al Prefetto il 4.6.2010, senza che l'intimato abbia svolto
difese;
- che appare manifesta la fondatezza del ricorso che denunzia
l'indebita valutazione di non rinnovabilità fatta dai GdP quale
ostacolo a ritenere intempestivo e quindi invalido il decreto di
espulsione de quo che appare al proposito di rilievo richiamare, sulla
rilevanza "esterna" del lavoro stagionale anche ai fini del
tramutamento "per conversione" del titolo di soggiorno stagionale,
quanto affermato da questa Corte (n. 19793 del 2009: massima).
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di
lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito
della regolare permanenza in Italia da almeno un anno non implica
necessariamente io svolgimento continuativo dell'attività di
lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma
può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione
"secundum constitutionem", anche in virtù di una successione di
contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati,
Pertanto, spetta al giudice di merito l'accertamento dell'avvenuta
integrazione di tale requisito anche nell'ipotesi di una
pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo
temporale ed in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno,
adeguatamente motivando, all'esito della propria indagine, sulle
ragioni che nella specie hanno indotto ad affermare o escludere la
sussistenza dei requisito di legge.
- che appare pertanto meritevole di accoglimento il ricorso posto che,
alla luce del menzionato principio, l'espulsione non poteva essere
adottata prima del decorso dello spatium dalla legge concesso allo
straniero per chiedere una diversa o prorogata attribuzione di titolo
di permanenza;
- che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso
può essere trattato in camera di consiglio e accolto per
manifesta fondatezza".
Osserva
A criterio del Collegio la proposta contenuta nella
trascritta relazione ed articolata nelle riportate considerazioni
merita piena condivisione.
Da tanto consegue raccoglimento del ricorso e la cassazione del decreto
del Giudice di Pace che ha erroneamente ritenuto di delibare l'esito
della istanza di conversione (spettante al G.A., ove adito) mancando di
rilevare che, qualunque potesse essere la sorte della istanza stessa,
alla data della espulsione non era comunque trascorso il termine di
legge per chiedere il rinnovo o la conversione del pregresso titolo di
soggiorno sì che essa non poteva essere emessa.
Da ciò discende - stante l'insussistenza di alcuna esigenza di
accertamento o valutazione dei fatti - la possibilità di
decisione nel merito, con l'annullamento della adottata espulsione.
L'Amministrazione intimata dovrà sostenere le spese dei due
gradì di giudizio, corrispondendone l'importo al procuratore
antistatario del ricorrente.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
decidendo nel merito annulla l'espulsione adottata il 22.10.2009 dal
Prefetto UTG di Foggia;
[...]
|
|