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Cassazione
civile - sezione sesta - sentenza n. 18482/11 del 8
settembre 2011
sintesi:
decreto di espulsione, pericolosità sociale da accertarsi in
concreto
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 18482 del 8 settembre 2011
Rileva
che il Prefetto di Lodi con decreto 25.8. notificato il
31.10.2009 adottato ex art. 13 c. 2 lett. C del d.lgs. 286/98 ebbe ad
espellere il cittadino (…) dallo Stato sul rilievo che il
medesimo, arrestato il 16.12.2008, all'esito di ennesimo atto di
violenza verso la moglie, dovesse ritenersi persona socialmente
pericolosa; lo straniero propose opposizione avverso l'espulsione
prospettando, in primo luogo, l'inesistenza della dedotta
pericolosità e quindi eccependo profili di illegittimità
formale dell'atto di espulsione;
il Giudice di Pace di Lodi con decreto 13.4.2010 ha respinto tale
ricorso, sia negando l'esistenza dei dedotti vizi formali, sia nel
merito affermando la sussistenza della pericolosità sociale;
che per la cassazione di tale decisione il (..) ha proposto ricorso il
21.6.2010, al quale l'intimato Prefetto non ha opposto difese,
lamentando sotto più profili la violazione di legge (art. 1
della legge 1423 del 1956 richiamato dall'art. 13 c. 2 lett. C del T.U.
sull'immigrazione) avendo il GdP applicato la ipotesi della
pericolosità sociale ad una vicenda di reato familiare e non
avendo di converso scrutinato la sintomatiche della vicenda stessa ai
fini della prognosi di attualità della pericolosità;
l'istante ha anche chiesto l'urgente fissazione di udienza per la
decisione del ricorso; che la censura sui profili di merito della
espulsione appare manifestamente fondata ed assorbente; che in punto di
diritto si ritiene di richiamare il costante indirizzo di questa Corte
ribadito dalla recente decisione n. 17585 del 2010 così
massimata:
“In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale
sia stata disposta l'espulsione amministrativa dello straniero, ai
sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. c), del d.lgs. n. 286 del
1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro
della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad
una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della
legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327
del 1988, ai fini del soddisfacimento della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, da un lato, e del rispetto dei diritti soggettivi
delle persone coinvolte nella misura, dall'altro. Tale riscontro va
condotto sulla base degli stessi criteri applicati dal giudice quando
venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di
prevenzione, e cioè tenendo presente:
a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e
presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c); la
necessità di un esame globale della personalità del
soggetto. La verifica al riguardo deve essere compiuta "ab extrinseco",
e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non
contraddittorietà delle valutazioni operate
dall'amministrazione”;
che nella specie il Giudice del merito ha totalmente mancato di
osservare tale principio: da un canto la automatica riconduzione del
reato ascritto, qualificato con il nomen juris dei maltrattamenti in
famiglia, alla ipotesi della pericolosità sociale conclamata,
è operazione non consentita, se non si enuncia dalla imputazione
(e dagli esiti processuali di sua verifica) un quadro di elementi che
siano eloquenti della predetta pericolosità sociale; dall'altro
canto la valutazione appare priva di valutazioni sulla concreta portata
degli episodi e sulla personalità complessiva (sociale e
lavorativa) dello straniero, regolarmente soggiornante nello Stato;
che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso
può essere trattato in camera di consiglio e accolto per
manifesta fondatezza delle riportate censure.
Osserva
Il Collegio, che pienamente condivide la relazione sopra
trascritta, ritiene di accogliere il ricorso e cassare il decreto per
le esposte ragioni, con rinvio allo stesso Ufficio perché
esamini l'opposizione facendo applicazione del principio sintetizzato
nella massima di decisione sopra trascritta e non incorrendo negli
errori dianzi rilevati (parte sottolineata della relazione). Il giudice
del rinvio regolerà all'esito anche le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e
rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Lodi in persona di
altro magistrato.
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