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Cassazione
penale - sez. VI - sentenza n. 48272/09 del 17 dicembre
2009
sintesi:
picchiare figli è reato, anche se consentito dalla cultura
del Paese di origine
SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
PENALE
Sentenza 17
dicembre 2009, n. 48272
SENTENZA
sul ricorso proposto da ( … )
avverso la sentenza n. 1616/2006 CORTE APPELLO di
MILANO, del 10/01/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Giuseppe Ferraro che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di
appello
di Milano confermava la penale responsabilità di per il
delitto
ex art. 572 cp. (maltrattamenti in danno del figlio minore ).
Propone ricorso per cassazione il prevenuto,
deducendo che:
la sua condotta, diretta comunque a
finalità
correttivo-educative, potrebbe, al limite, essere ricondotta alla
fattispecie di cui all’art. 571 cp.;
la valutazione del materiale probatorio compiuta
dai
giudici di merito è parziale e approssimativa, e inidonea a
superare il livello del ragionevole dubbio sulla
responsabilità
del prevenuto.
Diritto
Premesso che non sono proponibili in questa sede,
in
quanto attinenti a profili di merito, le censure inerenti alla
valutazione del materiale probatorio, deve qui prendersi in
considerazione la tesi del ricorrente secondo cui la sua condotta, pur
estrinsecatasi in reiterati atti di violenza fisica e morale nei
confronti del minore, aveva comunque finalità
correttivo-educative (con conseguente riconducibilità del
fatto,
al più, alla fattispecie di cui all’art. 571 cp.),
in
relazione anche alle consuetudini del Paese di provenienza (Marocco).
La tesi è infondata.
Giova
al riguardo considerare che per il primato che il
nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona,
anche
del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più,
come
in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di
disposizione) da parte degli adulti, le finalità di
correzione-educazione del medesimo, che mirano in particolare a
conseguire un risultato di armonico sviluppo della
personalità,
rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e
solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo
violento, che tali fini contraddice (Cass. 18.03.1996,
Cambria;
07.03.2000, Palotti).
Né
diverso criterio interpretativo può
evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione
socio-culturale di cui sia eventualmente portatore
l’imputato,
posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali
dell’ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt.
2. 3,
30 e 32 della Costituzione), che fanno parte del visibile e consolidato
patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale
in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono
suscettibili
di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da
parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi
soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza
scusabile.
Il proposto ricorso deve, pertanto, essere
rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt.
615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
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