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 » Cassaz. penale, sent. 48272/09
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Cassazione penale - sez. VI - sentenza n. 48272/09 del 17 dicembre 2009
sintesi: picchiare figli è reato, anche se consentito dalla cultura del Paese di origine
 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 17 dicembre 2009, n. 48272

SENTENZA

sul ricorso proposto da ( … )

avverso la sentenza n. 1616/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/01/2007

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Ferraro che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la penale responsabilità di per il delitto ex art. 572 cp. (maltrattamenti in danno del figlio minore ).

Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo che:

la sua condotta, diretta comunque a finalità correttivo-educative, potrebbe, al limite, essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 571 cp.;

la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito è parziale e approssimativa, e inidonea a superare il livello del ragionevole dubbio sulla responsabilità del prevenuto.

Diritto

Premesso che non sono proponibili in questa sede, in quanto attinenti a profili di merito, le censure inerenti alla valutazione del materiale probatorio, deve qui prendersi in considerazione la tesi del ricorrente secondo cui la sua condotta, pur estrinsecatasi in reiterati atti di violenza fisica e morale nei confronti del minore, aveva comunque finalità correttivo-educative (con conseguente riconducibilità del fatto, al più, alla fattispecie di cui all’art. 571 cp.), in relazione anche alle consuetudini del Paese di provenienza (Marocco).

La tesi è infondata.

Giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione-educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice (Cass. 18.03.1996, Cambria; 07.03.2000, Palotti).

Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore l’imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell’ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2. 3, 30 e 32 della Costituzione), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile.

Il proposto ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 cpp., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.










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