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Corte
Costituzionale - sentenza n. 254/07 del 6 luglio 2007
sintesi:
straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto
all'interprete
CORTE
COSTITUZIONALE
Sentenza 6
luglio 2007, n. 254
LA CORTE
COSTITUZIONALE
[Omissis]
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso
con ordinanza del 4 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto da B. L., iscritta al n.
605 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2007.
[Omissis].
RITENUTO IN
FATTO
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia, con ordinanza del 4 maggio 2006, ha sollevato, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non
prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, di nominare un interprete.
In punto di fatto, il rimettente rileva che B. L.,
dopo aver chiesto la liquidazione degli onorari per l'opera prestata
quale traduttrice tra A. Y., imputata del reato di omicidio, e il suo
difensore, vedeva rigettata la propria istanza in quanto, sebbene
l'imputata fosse stata ammessa al patrocino a spese dello Stato, il
difensore non aveva provveduto a nominarla quale sua consulente.
Il rimettente, investito del giudizio di
impugnazione avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, quanto
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, osserva che il d.P.R.
n. 115 del 2002 non contempla "la nomina di un interprete da parte
dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario,
né tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte
dello Stato", limitandosi a prevedere la possibilità di
nomina di un sostituto del difensore, di un investigatore e di un
consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102), precisando,
ulteriormente, che il GIP liquida il compenso all'ausiliario del
magistrato e non ad altri (art. 105).
A parere del giudice a quo, tale normativa, in
quanto pone delle spese a carico dello Stato, ha carattere di
eccezionalità e non è suscettibile di
applicazione analogica, di talché, seppure l'istituto del
patrocinio a spese dello Stato risulta ispirato ai principi di cui al
primo e terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, non sarebbe
possibile liquidare alcun compenso all'interprete nominato
dall'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa di
quest'ultimo.
In particolare, il rimettente osserva che, una
volta ammessa anche per gli stranieri la possibilità di
accedere al patrocinio a spese dello Stato, deve essere loro
conseguentemente consentita la possibilità di nominare un
interprete al fine di soddisfare le loro necessità difensive
consistenti sia nella traduzione di atti e documenti, sia nella
possibilità di poter conferire con il proprio difensore.
2.- Si è costituita in giudizio B. L.,
parte ricorrente nel giudizio principale, la quale, dopo aver rilevato
che il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato
anche agli stranieri mediante la conoscenza degli atti processuali che
li riguardano, ha chiesto che la Corte dichiari fondata la sollevata
questione di legittimità costituzionale.
In particolare, la difesa di B. L. osserva che,
sulla base delle norme internazionali – art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e art. 14,
par. 3, lettera f), del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 – deve essere
garantita allo straniero la presenza gratuita di un interprete di
parte. Ciò risulta tanto più necessario nei casi,
come quello di specie, in cui l'interprete nominato
dall'autorità giudiziaria non sia idoneo allo svolgimento
dell'incarico, in quanto l'errata traduzione degli atti processuali ha
fatto sì che l'assistita della B. L., da testimone
è divenuta imputata del reato di cui all'art. 575 cod. pen.
3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile o,
in subordine, infondata.
La difesa erariale, in via preliminare, rileva che
l'ordinanza di rimessione difetterebbe del requisito della rilevanza,
non avendo il rimettente indicato se l'attività svolta
dall'interprete nominata dal difensore dell'imputata abbia assunto i
caratteri della necessità.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che gli artt. 101
e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere la facoltà
di nomina, per l'imputato del difensore, di un suo sostituto, di un
investigatore privato e di un consulente tecnico, risultano conformi
all'art. 24, terzo comma, della Costituzione.
La mancata indicazione dell'interprete nelle norme
sopra indicate, infatti, sarebbe giustificata dalla circostanza che
l'attività da questo svolta è diretta a rendere
comprensibili al difensore e all'imputato le rispettive lingue e,
pertanto, non è tipica dell'ufficio di difesa. In ragione di
ciò tutte le volte in cui risulti necessaria la nomina di un
interprete, il difensore dovrebbe liquidarne il compenso e farsi
successivamente rimborsare il relativo importo ex art. 82 del d.P.R. n.
115 del 2002.
CONSIDERATO IN
DIRITTO
1.- Il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Venezia dubita, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 102
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un proprio
interprete.
Il rimettente osserva che tale omessa previsione,
non garantendo allo straniero, che non comprende la lingua italiana, il
pieno esercizio del diritto di difesa, sarebbe causa del denunciato
vulnus costituzionale.
Lamenta, infatti, il giudice a quo che se, da un
lato, le norme sul patrocinio a spese dello Stato risultano applicabili
anche agli stranieri, in attuazione dei principi di cui all'art. 24
della Costituzione, dall'altro, proprio nel rispetto dei suddetti
principi, non può essere negata loro la
possibilità di nominare un interprete di parte.
2.- La questione è fondata.
L'art. 102 del d.P.R. n. 155 del 2002 prevede al
primo comma che "Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di
corte di appello nel quale pende il processo", e non prevede,
altresì, la possibilità per lo straniero, ammesso
al gratuito patrocinio, che non conosca la lingua italiana, di
ricorrere all'ausilio di un proprio interprete, la cui figura
differisce sia da quella del consulente di parte sia da quella
dell'interprete nominato dal giudice.
In proposito va rilevato che il codice di
procedura penale prevede, agli artt. 143 e seguenti, la figura
dell'interprete, attribuendo all'autorità procedente il
relativo potere di nomina qualora le parti coinvolte nel processo non
ne conoscano la lingua ufficiale (che, in base all'art. 109 cod. proc.
pen., è l'italiano), o non la conoscano a sufficienza per
affrontare adeguatamente la dinamica processuale. Tale nomina
è motivata dalla necessità di garantire
all'imputato che non capisce e/o non parla l'italiano il diritto di
comprendere le accuse formulate contro di lui e intendere il
procedimento al quale partecipa, in modo tale da renderne effettiva la
partecipazione. Questa deve avvenire consapevolmente e porre l'imputato
in condizione di comprendere il significato linguistico delle
espressioni degli altri soggetti processuali, tra le quali quelle del
proprio difensore, nonché di esprimersi, a sua volta,
essendo da questi compreso.
La partecipazione personale e consapevole
dell'imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto
in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di
nominare un proprio interprete, rientra nella garanzia costituzionale
del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo,
in quanto l'imputato deve poter comprendere, nella lingua da lui
conosciuta, il significato degli atti e delle attività
processuali, ai fini di un concreto ed effettivo esercizio del proprio
diritto alla difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione).
Inoltre, l'art. 111 della Costituzione stabilisce che la legge assicura
che "la persona accusata di un reato sia assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".
I principi costituzionali sopra riportati trovano
riconoscimento in alcune norme internazionali che prevedono fra i
diritti dell'accusato quello di "farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza"
(art. 6, n. 3, lettera e della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4
agosto 1955, n. 848; disposizione riproposta in modo analogo nell'art.
14, comma 3, lettera f, del Patto internazionale delle Nazioni Unite,
sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, adottato a New York
il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre
1977, n. 881).
In ragione di tali principi, questa Corte
(sentenze n. 10 del 1993 e n. 341 del 1999), seppure con riferimento
alla diversa posizione dell'interprete nominato dal giudice, ha
ritenuto che l'art. 143 cod. proc. pen., laddove statuisce che
l'imputato che non conosce la lingua italiana "ha diritto di farsi
assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere
l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti
cui partecipa", configura "il ricorso all'interprete non già
come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice per
consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza di
persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come oggetto
di un diritto individuale dell'imputato, diretto a consentirgli quella
partecipazione cosciente al procedimento che, come si è
detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa".
Il riconoscimento in capo all'imputato straniero
che non conosce la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio
interprete non può, in virtù dei principi sopra
esposti, soffrire alcuna limitazione. Invero, l'istituto del patrocinio
a spese dello Stato, essendo diretto a garantire anche ai non abbienti
l'attuazione del precetto costituzionale di cui al terzo comma
dell'art. 24 della Costituzione, prescrive che a questi siano
assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione
e ciò in esecuzione del principio posto dal primo comma
della stessa disposizione, secondo cui tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Pertanto deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. n.
115 del 2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso
al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilità di nominare un proprio interprete. Resta
fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la
materia inerente a questa figura di interprete.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la
possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese
dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio
interprete.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.
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