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 » C.T.P. Lecco, sent. 20.6.11
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Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, Sezione Prima - sentenza n. 166 del 20 giugno 2011
sintesi: moschea non paga l'ICI anche se catastalmente non è indicata come luogo di culto

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO, SEZIONE 1


ha emesso la seguente

SENTENZA


- sul ricorso n. .......
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ..........
proposto dal ricorrente Xxxxxxx
[...]

Con ricorso depositato in data 15-10-2010, l'Associazione Xxxxxxxxx, con sede in ............, ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 1, 2, 3, 4 e 5, tutti emessi dal comune di Yyyyyyy, relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per omesso versamento ICI [...] chiedendo:
1) in via principale, dichiarare nulli e/o annullare gli avvisi di accertamento impugnati;
2) in via cautelare, la sospensione degli avvisi di accertamento impugnati.
A sostegno assumeva che:
a) i cinque avvisi di accertamento emessi dal comune di Yyyyyyyyy erano illegittimi ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 504/1992, in quanto la ricorrente aveva diritto all'esenzione ICI prevista per legge;
b) la norma invocata stabiliva che sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze";
c) è di tutta evidenza che l'immobile sito in via .......... di proprietà dell'Associazione Xxxxxx era un luogo di culto destinato all'esercizio della religione islamica, ossia una moschea;
d) a comprova di questa circostanza, la ricorrente allegava al ricorso fotografie che riprendono i locali all'interno dell'edificio destinato esclusivamente al culto della religione islamica;
e) ad ulteriore comprova, la ricorrente allegava al ricorso stralcio della sentenza n. 2981 del 12-07-2002, e stralcio della sentenza n. 257/07 del 13-03-2007, emesse dal Tribunale di Lecco in cui viene esplicitamente riconosciuto che l'edificio in oggetto è un luogo di culto.
In data 11-11-2010 si costituiva in giudizio il Comune di Yyyyyyyyyyy chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso per infondatezza nel merito, con vittoria di spese.
Assumeva a sostegno che:
- l'immobile per il quale sono stati emessi gli impugnati avvisi di accertamento per omesso versamento ICI, risultava catastalmente classificato come D/1, "opifici" e non come E/7 "fabbricato per esercizi di culto";
- la classificazione catastale – per la cui variazione la ricorrente non ha mai attivato alcuna procedura ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 85 del 28-09-1966 – era di per sè elemento sufficiente ai fini dell'assoggettabilità all'ICI dell'immobile;
- infine, l'immobile in questione non era "destinato esclusivamente all'esercizio del culto", art. 7, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 504/1992, ma nello stesso si svolgevano le attività correlate al conseguimento degli scopi statutati dell'Associazione Xxxxxx.
[...] Tanto premesso, in fatto, osservava la Commissione, in diritto, che il ricorso, come sopra proposto dall'Associazione Xxxxxxx deve essere accolto, in particolare, in ordine alla sentenza n. 2981 emessa dal Tribunale di Lecco, in cui viene esplicitamente riconosciuto che l'edificio in oggetto è un luogo di culto. Nella parte motiva della sentenza, si legge che "le risultanze di natura documentale ed orale emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale convincono questo giudice che l'immobile de quo fosse di fatto e concretamente utilizzato come luogo di culto dalla comunità di religione musulmana". Ancora: nella sentenza n. 257/2007, il Tribunale di Lecco, richiamando proprio l'art. 19 della Costituzione, che viene anche richiamato nell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992 statuisce che "L'Associazione Xxxxxx come proprietaria dell'unità immobiliare, ha diritto di utilizzare la proprietà privata come luogo destinato al culto, essendo l'esercizio del culto una forma legittima e lecita di godimento della proprietà, essendo peraltro il diritto di esercitare in privato il culto, un diritto costituzionalmente garantito a tutti".
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.T.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Spese compensate.
Lecco 07-03-2011

Documento fatto con Nvu