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Giudice
di pace di Agrigento
- ordinanza del 30 ottobre 2011
sintesi:
illegittimo il respingimento di uno straniero dopo giorni dal suo
ingresso sul territorio italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
AGRIGENTO
Il Giudice di Pace di Agrigento... ha emesso la seguente
ORDINANZA
[...]
PER
L'ANNULLAMENTO
del
decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 4303,
emesso dal Questore della Provincia di Agrigento in data 24.9.11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto depositato in Cancelleria in data
14.10.11, Xxxxx... proponeva ricorso avverso il provvedimento di
respingimento in epigrafe indicato.
Il ricorrente, in fatto, premetteva di essere stato fermato in data
18.9.11 dalle forze di polizia della Provincia di Agrigento in
occasione del proprio ingresso in Italia avvenuto dalla frontiera
dell'isola di Lampedusa. A partire da tale data, veniva di fatto
trattenuto presso il locale centro in condizione di privazione della
libertà personale e solo in data 24.9.11 gli veniva
notificato il provvedimento impugnato per essere, poi, trasferito
presso il CIE di Trapani. Durante il trattenimento presso tale centro,
presentava richiesta di protezione internazionale ai sensi del D.L.vo
251/07.
Tutto ciò premesso in fatto, dopo aver preliminarmente
dedotto in ordine alla sussistenza della Giurisdizione del Giudice
Ordinario anche in caso di opposizione avverso il provvedimento di
respingimento – deduceva l'illegittimità dell'atto
opposto per violazione di legge, in relazione agli artt. 7 e 8 del
D.L.vo n. 25 del 2008 nonchè all'art. 10 del D.L.vo n.
286/98.
Riferiva, in particolare, di avere diritto a permanerne nel territorio
italiano a seguito della presentazione della richiesta di protezione
internazionale e, di conseguenza, il decreto di respingimento emesso
nei propri confronti doveva essere disatteso.
Lamentava, altresì, che tra la data nella quale era stato
rintracciato dalle forze di polizia e la data del suo respingimento
risultava decorso un lasso di tempo di sei giorni, con conseguente
lesione della propria libertà personale.
[...]
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente in rito, questo Decidente ritiene sussistente, nel caso
di specie, la Giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ed invero, in assenza di indicazioni del Legislatore (che nulla dice in
ordine alla tutelabilità giudiziale avverso il provvedimento
di respingimento alla frontiera ex art. 10, co. 2° del D.L.vo
n. 286/98: cd. respingimento differito),
la Giurisprudenza si è espressa in maniera difforme circa
l'Autorità giudiziaria competente.
Tuttavia, poichè l'esecuzione del respingimento implica
inevitabilmente una coercizione della libertà personale
dello straniero, il sottoscritto ritiene di fornire una interpretazione
del citato art. 10 del D.L.vo n. 286/98 conforme alla riserva di giurisdizione
di cui all'art. 13 della Costituzione e di ritenere ammissibile
l'intervento del Giudice Ordinario in analogia a quanto dettato
dall'art. 13 del D.L.vo n. 286/98 nel caso di provvedimento di
espulsione disposto dal Prefetto (cfr. i principi ricavabili dalle
sentenze n. 105/2011 e 222/2004 della Corte Costituzionale).
Peraltro, il provvedimento di respingimento alla frontiera rappresenta
– per omogeneità contenustica e funzionale
– una species appartenente al genus provvedimento
di espulsione (cfr. TAR Napoli n. 6441/2007; TAR Catanzaro n. 432/2007;
da ultimo TAR Sicilia n. 510/2009, i quali hanno dichiarato il difetto
di Giurisdizione del Giudice Amministrativo), differenziandosi dal
secondo per il fatto che viene adottato nei confronti dello straniero
che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, venga fermato all'ingresso
o subito dopo ovvero temporaneamente
ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Quanto al merito del ricorso, occorre osservare quanto segue.
Non risulta provato che il ricorrente abbia, effettivamente, presentato
la richiesta di protezione internazionale richiamata nell'atto di
opposizione.
Risulta, di contro, provato che il rintraccio del ricorrente nel
territorio nazionale da parte della Polizia di frontiera è
avvenuto in data 18.9.11. Tale circostanza, infatti, risulta
espressamente attestata nella parte motiva dello stesso atto impugnato.
Ora, la difesa del ricorrente ha contestato la legittimità
del provvedimento medesimo sulla base del lasso di tempo (sei giorni)
decorso tra la citata data del rintraccio dello straniero e quella
della successiva adozione del provvedimento opposto.
Tale assunto appare condivisibile.
È vero che l'art. 10, co. 2°, del D.L.vo n. 286/98
non prevede alcun termine entro il quale possa essere adottato il
provvedimento di respingimento cd. differito.
Tuttavia poichè il presupposto per l'adozione del
provvedimento di respingimento differito è rappresentato dal
fermo dello straniero (che fa ingresso nel territorio dello stato
sottraendosi ai controlli di frontiera) contestualmente allo stesso
ingresso o subito dopo;
poichè il provvedimento stesso viene emesso da
un'Autorità di Polizia (il Questore); poichè
l'esecuzione dello stesso, sia che si traduca nell'accompagnamento
coattivo alla frontiera e sia (come nel caso di specie) che costituisca
presupposto per l'adozione del correlativo provvedimento di
trattenimento (ex art. 14 del D.L.vo n. 286/98), implica
necessariamente una coercizione della libertà personale del
destinatario; tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice
di Pace che la legittimità del provvedimento di respingimento cd. differito
debba essere necessariamente ricollegata alla sua adozione entro un
termine, ragionevolmente, breve dal fermo dello straniero irregolare.
Peraltro, se così non fosse, si potrebbe assistere
– come in effetti è avvenuto nel caso in esame
– ad un trattenimento
di fatto dello straniero, in condizioni di restrizione e/o
limitazione della sua libertà personale, non sorretto da
alcun provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria in
palese violazione dell'art. 13 della Costituzione, per un tempo
indefinito ed indeterminato demandato alla più ampia
discrezionalità della P.A.
Del resto, l'art. 13, comma 2 lett. a), del D.L.vo n. 286/98 prevede
l'ipotesi della espulsione disposta dal Prefetto proprio nei confronti
di quello straniero che, entrato nel territorio nazionale sottraendosi
ai controlli di frontiera, non sia stato respinto ai sensi dell'art.
10. E ciò fa implicitamente ritenere che il respingimento ad
opera del Questore debba essere causalmente e temporalmente ricollegato
al rintraccio dello straniero irregolare nell'imminenza dell'ingresso.
Diversamente opinando, si verrebbe a svuotare quasi del tutto l'ambito
di applicazione dell'espulsione prefettizia di cui alla lettera a) del
cit. Comma 2° dell'art. 13 del D.L.vo n. 286/98, limitandosi
alle sole ipotesi (alquanto rare nella Provincia di Agrigento) in cui
uno straniero faccia ingresso clandestino nel territorio nazionale e
non venga rintracciato nemmeno subito dopo l'ingresso.
Infine, ritiene questo Giudice di Pace che i presupposti del
respingimento differito devono oggi, ancora di più, essere
interpretati restrittivamente, dal momento che lo Stato Italiano
– avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2,
paragrafo 2°, della Direttiva 2008/115/CE in occasione
dell'attuazione della direttiva medesima – ha deciso di non
applicare le disposizioni di essa – certamente più
favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel
territorio dello stato membro sia irregolare rispetto a quelle
preesistenti – agli stranieri sottoposti a respingimento alla
frontiera.
Per tali ragioni, a parere di questo Decidente, l'adozione di un
provvedimento di respingimento differito a distanza di giorni dal
rintraccio dello straniero, in luogo della trasmissione degli atti al
competente Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza,
appare un'attività amministrativa illegittima per eccesso di
potere.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Agrigento...
[...]
In accoglimento del proposto ricorso, annulla il provvedimento di
respingimento con accompagnamento alla frontiera n. 4303, emesso dal
Questore della Provincia di Agrigento in data 24.9.11.
[...]
Così deciso il 30 ottobre 2011.
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