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Giudice
di pace di Ascoli Piceno,
sezione sesta civile - decreto del 31 dicembre 2005
sintesi:
traduzione degli atti per il cittadino straniero
GIUDICE DI PACE
DI ASCOLI PICENO
Decreto 31
dicembre 2005
letto il ricorso avverso il decreto di espulsione
dal Territorio dello Stato, Cat.A11105/IMM emesso dal Prefetto di
Ascoli Piceno in data 19-10-05, nonché l'ordine notificato
in pari data emesso dal Questore di Ascoli Piceno di lasciare il
Territorio dello Stato, poiché il cittadino straniero
ometteva di richiedere il permesso di soggiorno negli 8 gg, dal suo
ingresso in Italia; preso atto preliminarmente, in base alla
documentazione prodotta in giudizio, che a carico del X non sono emersi
precedenti penali, né, parimenti, sussistono procedimenti
penali pendenti,
osserva quanto alla doglianza relativa alla
violazione dell'obbligo di traduzione in lingua conosciuta dal
ricorrente, tale doglianza va accolta. Precisato che
l'Autorità Amministrativa deve eventualmente dimostrare
l'effettiva comprensione della lingua italiana da parte dello straniero
e che la stessa A. A., nel caso di specie, ha reputato di dover
tradurre il verbale dì notifica del decreto di espulsione
nelle tre lingue dì cui all'art.2, co.6, T.U. Immigrazione,
ritenendo evidentemente che il X ignorasse o quanto meno non conoscesse
correttamente l'italiano, quanto meno in forma scritta. La S.C. in
sentenza n.16032/01 ha stabilito che l'impossibilità di
tradurre il decreto di espulsione - sul cui presupposto è
prevista la traduzione dell'atto nelle tre lingue predette - sussiste
solo quando la lingua dell'espulso sia particolarmente rara, ovvero
risulti impossibile accertare la nazionalità dello
straniero: circostanze, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Pertanto, dalla violazione dell'obbligo di
traduzione, discende la nullità del decreto di espulsione
per violazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito
(cfr. Cass.n.879/02).
Quanto alla doglianza secondo cui il T.U.
sull'immigrazione è inapplicabile ai cittadini dei Paesi che
hanno aderito alla U.E. e che vi entreranno a far parte con data certa
( nel caso di specie la Romania entrerà nella U.E. il
01-01-2007), tale doglianza va parimenti accolta.
Infatti, è stata sancita
l'inapplicabilità del D.Lgvo n.286/98 ai cittadini di Stati
già membri dell'U.E. (Cass.Pen., Sez. I, n.43912000) ivi
compresi i paesi di nuova adesione e, conseguentemente, per analogia,
sussistendo un'identica ratio, risulta già sancita
l'inapplicabilità del T.U. anche ai cittadini rumeni in
vista dell'ingresso della Romania nella U.E. e dei negoziati che
regolamentano sia da ora la libera circolazione delle persone:
l'esclusione del D.Lgvo n.286/98 deve applicarsi ai cittadini di Stati
candidati, il cui ingresso nella U.E, sia già fissato a data
certa e rispetto a ciò esiste già una
regolamentazione della libera circolazione, come si evince agevolmente
dalla sent,n. 1122104 del Tribunale di Livorno e dalle numerose,
analoghe decisioni di altri giudici di merito. In accoglimento, quindi,
delle suddette doglianze il ricorso va accolto e conseguentemente
annullato il provvedimento opposto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il decreto
di espulsione dello straniero Cat.Al 1105/IMM emesso dal Prefetto di
Ascoli Piceno in data 19-10-2005 e notificato in pari data dal Questore
di Ascoli Piceno nei confronti di X.
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