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 » G. di p. A.Piceno,decr.31.12.05
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Giudice di pace di Ascoli Piceno, sezione sesta civile - decreto del 31 dicembre 2005
sintesi: traduzione degli atti per il cittadino straniero

 

GIUDICE DI PACE DI ASCOLI PICENO

Decreto 31 dicembre 2005

letto il ricorso avverso il decreto di espulsione dal Territorio dello Stato, Cat.A11105/IMM emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 19-10-05, nonché l'ordine notificato in pari data emesso dal Questore di Ascoli Piceno di lasciare il Territorio dello Stato, poiché il cittadino straniero ometteva di richiedere il permesso di soggiorno negli 8 gg, dal suo ingresso in Italia; preso atto preliminarmente, in base alla documentazione prodotta in giudizio, che a carico del X non sono emersi precedenti penali, né, parimenti, sussistono procedimenti penali pendenti,

osserva quanto alla doglianza relativa alla violazione dell'obbligo di traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente, tale doglianza va accolta. Precisato che l'Autorità Amministrativa deve eventualmente dimostrare l'effettiva comprensione della lingua italiana da parte dello straniero e che la stessa A. A., nel caso di specie, ha reputato di dover tradurre il verbale dì notifica del decreto di espulsione nelle tre lingue dì cui all'art.2, co.6, T.U. Immigrazione, ritenendo evidentemente che il X ignorasse o quanto meno non conoscesse correttamente l'italiano, quanto meno in forma scritta. La S.C. in sentenza n.16032/01 ha stabilito che l'impossibilità di tradurre il decreto di espulsione - sul cui presupposto è prevista la traduzione dell'atto nelle tre lingue predette - sussiste solo quando la lingua dell'espulso sia particolarmente rara, ovvero risulti impossibile accertare la nazionalità dello straniero: circostanze, queste, non ricorrenti nel caso di specie.

Pertanto, dalla violazione dell'obbligo di traduzione, discende la nullità del decreto di espulsione per violazione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (cfr. Cass.n.879/02).

Quanto alla doglianza secondo cui il T.U. sull'immigrazione è inapplicabile ai cittadini dei Paesi che hanno aderito alla U.E. e che vi entreranno a far parte con data certa ( nel caso di specie la Romania entrerà nella U.E. il 01-01-2007), tale doglianza va parimenti accolta.

Infatti, è stata sancita l'inapplicabilità del D.Lgvo n.286/98 ai cittadini di Stati già membri dell'U.E. (Cass.Pen., Sez. I, n.43912000) ivi compresi i paesi di nuova adesione e, conseguentemente, per analogia, sussistendo un'identica ratio, risulta già sancita l'inapplicabilità del T.U. anche ai cittadini rumeni in vista dell'ingresso della Romania nella U.E. e dei negoziati che regolamentano sia da ora la libera circolazione delle persone: l'esclusione del D.Lgvo n.286/98 deve applicarsi ai cittadini di Stati candidati, il cui ingresso nella U.E, sia già fissato a data certa e rispetto a ciò esiste già una regolamentazione della libera circolazione, come si evince agevolmente dalla sent,n. 1122104 del Tribunale di Livorno e dalle numerose, analoghe decisioni di altri giudici di merito. In accoglimento, quindi, delle suddette doglianze il ricorso va accolto e conseguentemente annullato il provvedimento opposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione dello straniero Cat.Al 1105/IMM emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 19-10-2005 e notificato in pari data dal Questore di Ascoli Piceno nei confronti di X.












































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