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Giudice
di pace civile di
Bari - ordinanza del 16 giugno 2011
sintesi:
annullabile il decreto di espulsione non preceduto dalla procedura del rimpatrio volontario
GIUDICE
DI PACE DI BARI
IL
GIUDICE DI PACE
Letto
il ricorso che
precede e gli atti di causa;
esaminate
le richieste
delle parti;
questo
Giudicante rileva
che il principale motivo di doglianza sul decreto di espulsione in
oggetto riguarda la inadeguatezza della motivazione in ordine ai
presupposti di fatto e di diritto che hanno portato l'Amministrazione
ad adottare il provvedimento. Nel caso di specie il cittadino
straniero, assuntamente attinto ben cinque anni orsono da altro
decreto di espulsione ritualmente eseguito ma non prodotto in atti,
è
rientrato in Italia nel marzo 2011 sbarcando a Lampedusa, dove una
volta identificato veniva trasferito presso il CARA di Bari, come
documentalmente provato.
All'esito
di tale
procedura, in costanza del D.P.C.M. del 5 aprile 2011, avrebbe
dovuto essere messo in condizioni di presentare la richiesta di
protezione internazionale, soggetta al vaglio di altra
autorità,
affatto differente dal Prefetto.
Ad
ogni buon conto, il
decreto di espulsione, oggetto del presente giudizio, non reca alcun
elemento utile affinchè si possa ritenere validamente
approfondita
la posizione dello straniero, in quanto il Prefetto senza procedere
ad alcun autonomo accertamento, si è limitato ad indicare le
motivazioni dell'espulsione utilizzando formule prestabilite che non
sono accompagnate da alcun riscontro probatorio.
È
di tutta evidenza che
la Direttiva comunitaria 2008/115, privilegia il rimpatrio volontario
del cittadino del paese terzo, da attuare mediante la notifica
all'interessato di una decisione di rimpatrio con cui gli si assegna
un termine per la sua partenza volontaria (art. 7), salva la
possibilità per l'Autorità di concedere un
termine minore o di non
concederlo affatto, nelle ipotesi espressamente previste dalla
direttiva.
Occorre
premettere che
l'Italia non ha modificato la normativa in materia in ossequio alla
normativa europea di riferimento e che, pertanto, in applicazione del
principio della priorità delle fonti del diritto,
dovrà applicarsi
la fonte di grado superiore (Direttiva comunitaria) quando quella di
grado inferiore (legge ordinaria) si trovi in contrasto con la prima.
Nel
caso concreto, a
supporto della nuova formulazione del decreto di espulsione, la
Prefettura nulla ha esibito in giudizio che comprovi la più
approfondita procedura di allontanamento, onde verificarne la
espellibilità a mezzo del decreto così come
formulato; con
conseguente illegittimità dello stesso, poichè
emesso in dispregio
della Direttiva europea. Nè possono essere presi in
considerazione,
al fine della valutazione di legittimità del provvedimento
emesso,
la contravvenzione alle norme sulla immigrazione per la quale
è
stato tratto in arresto, nè gli enunciati numerosi
precedenti per
furto o ricettazione, non rinvenendosi in atti alcuna documentazione
attestante condanne penali e non potendosi da ciò desumere
il
pericolo di fuga o la pericolosità sociale dello straniero,
unici
elementi giustificativi per la inosservanza della procedura di
rimpatrio volontario.
Tutto
quanto sin qui
dedotto non può non inficiare i provvedimenti impugnati
nella loro
interezza, sia formale sia sostanziale.
Le
spese di giudizio si
intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie
la domanda
formulata avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto
della Provincia di Bari, in data 18 aprile 2011 [...] e, per
l'effetto, dichiara la nullità del suddetto provvedimento e
di ogni
altro atto conseguente.
Compensa
integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
[...]
Si comunichi.
Bari,
13 giugno 2011
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