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Giudice
di pace di Messina, sezione sesta civile - decreto del 19
luglio 2005
sintesi:
divieto di espulsione dei cittadini rumeni senza permesso di soggiorno (storica)
GIUDICE DI PACE
DI MESSINA
Decreto 19
luglio 2005
Con ricorso depositato in cancelleria in data
30.06.05
da X nel rispetto del d.lgs. 286/1998 in opposizione al 'Decreto di
espulsione dal Territorio Nazionale con accompagnamento alla frontiera
emesso dal Prefetto in data 27.06.05, il ricorrente, cittadino rumeno,
eccepiva
preliminarmente la nullità del provvedimento in quanto
illegittimo, poiché emanato in violazione dell'art. 1 T.U.
DLgs
25.07.1998 n. 286, secondo il quale il T.U. deve essere applicato ai
cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli
apolidi.
Il ricorrente ancora eccepiva, la
nullità del
decreto e degli atti consequenziali per violazione di legge
oltrechè per violazione del diritto di difesa, avendo le
Autorità opposte notificato il decreto di espulsione in
lingua
italiana e inglese, lingua non conosciuta dall'istante.
All'udienza fissata da questo giudice ex art. art.
13 c.
8 e 13 bis D.Igs. 286/98 nessuno si costituiva per il resistente
inviando tuttavia la documentazione relativa al decreto di espulsione.
All'udienza il ricorrente, preso atto della
'costituzione' della resistente, eccepiva la carenza di legittimazione
attiva del Dirigente dell'Ufficio immigrazione firmatario degli atti
inviati.
Tutto ciò premesso il ricorso proposto
da X è fondato e deve ritenersi accolto.
Quanto all'eccezione dedotta preliminanuente con
il
ricorso, questo Giudice ritiene che, il cittadino straniero, presente
nel territorio italiano anche senza permesso di soggiorno, ha diritto
all'applicazione delle norme di rango costituzionale che impongono il
rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e tra questi il diritto ad
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi ,
così come espressamente richiamato nel D. Lgv. 286/98.
La valutazione della validità dell'atto
di
espulsione consente a questo Giudice di sindacare la
legittimità
dello stesso non solo per la sussistenza del potere e della
conformità del provvedimento alle norme, ma anche per la
congruenza del potere esercitato dall'amministrazione rispetto allo
scopo, valutando la regolarità e logicità
dell'atto
attraverso l'esame della motivazione.
La giurisprudenza di merito ha ampiamente
sostenuto che
l'obbligo di motivazione imposto all'autorità procedente nel
decreto di espulsione, è finalizzato ad imporre
all'autorità di esaminare comparativamente gli interessi che
vengono in rilievo nella fattispecie e quindi anche la sussistenza di
interessi giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a restare in
Italia.
Il Consiglio di Stato si è espresso
nello stesso
senso ritenendo che la mancanza di permesso di soggiorno o il mancato
rinnovo del permesso concesso, non legittimano sempre ed in ogni caso
l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, dovendo
l'autorità procedente valutare le ragioni di ordine pubblico
che
consigliano l'eventuale allontanamento (così Trib. Messina
15.12.2000 e Cons. di Stato sez. IV 20.05.1999 n. 870).
Con il decreto dì espulsione impugnato
veniva
accertata la data d'ingresso nel territorio italiano da parte del
cittadino X avvenuta in data 18.02.05, e quindi accertata la violazione
dell'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno negli otto giorni
lavorativi. Nessuna motivazione
veniva data nel provvedimento impugnato su altri elementi che potessero
ritenersi rilevanti nella fattispecie, come ad esempio la
possibilità per lo straniero di sanare la situazione, o
eventuali fatti che potessero giustificare la violazione accertata,
elementi che sono stati al contrario valutati da questo Giudice che ha
il potere di sindacare la legittimità dell'atto anche sotto
il
profilo della non contrarietà del provvedimento alle
garanzie di
difesa dello straniero.
Non è da considerare infatti che con il
decreto
di espulsione il soggetto viene privato della possibilità di
rientrare nel territorio dello stato per cinque anni. Tale
provvedimento quindi incide sulla libertà di spostamento
della
persona in relazione alle necessità di lavoro, di studio e
cioè di
beni costituzionalmente protetti. Tali considerazioni assumono maggiore
spessore in relazione alla posizione dei cittadini rumeni rispetto al
nostro stato e rispetto agli stati dell'Unione Europa di cui la Romania
con data certa del 1.01.2007 si troverà a far parte. Lo
stesso
assunto è a fondamento della decisione del Tribunale di
Livorno
che con sentenza n. 1122 del 15.10.2004 ha ritenuto che per i cittadini
della Romania in quanto stato candidato U.E., occorre tener conto che
in vista del suo ingresso ha stipulato una serie di negoziati che
regolamentano fra l'altro, la libera circolazione delle persone. I
negoziati proseguono considerato che nell' ottobre 2004 i 25 paesi
membri dell' U.E. hanno firmato il Trattato che adotta la Costituzione
europea e l'atto finale, e i paesi candidati tra i quali la Romania
hanno firmato tale atto finale.
Pertanto, se la normativa di cui al D.lgv. 286198
sull'immigrazione non si applica ai cittadini di stati già
membri dell'U.E. (v. Cass. Pen. Sez. III 27.01.00 n. 439) in via
analogica tale esclusione deve applicarsi, stante l'identità
di
ratio.anche ai cittadini degli stati candidati, il cui ingresso
nell'U.E. sia già fissato a data certa e rispetto a cui
esiste
già una regolamentazione della libera circolazione.
Anche la seconda eccezione proposta dall'istante
deve
ritenersi fondata nel merito; infatti la Cassazione in più
pronunce ha ribadito che l'art. 13 c. 7 D.lvo 286/98, che impone
all'amministrazione procedente di comunicare all' interessato ogni atto
concernente l'espulsione unitamente alla traduzione in una lingua a lui
conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola, "va interpretato, conformemente a quanto
stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 198 e 227 del
2000, nel senso che la mancata traduzione nella lingua propria
dell'interessato, o in lingua a lui nota, lede il diritto di difesa,
salvo il casi in cui sia dovuta ad impossibilità
preventivamente
giustificata".
Nel decreto di espulsione notificato all'istante,
depositato in atti, si legge che non è stato possibile
fornire
all'interessato una traduzione nella lingua conosciuta per
l'impossibilità di reperire un interprete della lingua
conosciuta dallo stesso, ma è evidente che si tratta di una
motivazione
generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile. Risulta
infatti che l'istante è stato fermato in data 21.06.05 in X,
mentre il verbale di notifica del decreto di espulsione è
stato
redatto alla presenza dello stesso istante in data 27.06.05, pertanto
sei giorni dopo con
la possibilità dunque di reperire un interprete di lingua
rumena.
Il giudice può dunque concludere
dichiarando la
nullità del decreto, avendo dall'indagine condotta rilevato
che
le modalità della comunicazione, e considerate le
circostanze
della predetta, abbiano inibito la comprensione del testo necessaria
per l'esercizio del diritto di difesa. E' infatti significativo che la
legge imponga la traduzione nella lingua conosciuta dall'espellendo,
'esplicitando la ratio che è quella di assicurare
comprensione e
difesa (Cass. Civ. 7 luglio 2000 n. 9078, e 12 luglio 2000 n.9266).
Ancora a sostegno ditale tesi, la Corte Costituzionale ha ribadito che
l'art. 27 del Patto delle N. U. del 16.12.1966 prevede, come modo d'
essere e strumento della propria identità culturale . ..la
garanzia dell'uso della propria lingua nelle comunicazione ... .nei
rapporti con Autorità non appartenenti alla stessa
comunità linguistica (Corte Costituzionale 29 gennaio 1996
n.
15).
In ultimo sull'eccezione, svolta dall'istante
riguardo
alla carenza di legittimazione del firmatario dell'atto, è
fondata in quanto la difesa svolta dal Dirigente dell'Ufficio
è
priva dell'apposita delega necessaria per la costituzione
dell'amministrazione in base al principio secondo il quale
l'Autorità che ha emesso l'atto può stare in
giudizio
personalmente o a mezzo di funzionario appositamente delegato, pertanto
va dichiarata la contumacia della Prefettura di Messina.
Per quanto sopra esposto il provvedimento
impugnato deve
essere annullato, considerato lo stesso illegittimo, per carenza dei
presupposti di legge e per carenza di valutazione degli interessi del
cittadino straniero.
Quanto alle spese processuali, considerato che lo
straniero è stato ammesso al gratuito patrocinio a spose
dello
Stato, si liquidano in complessive Euro 520,00 di cui Euro 250,00 per
diritti ed Euro 270,00 per onorari oltre 12,50 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 13 del D.lgs. 286/1998
così come modificato dalla E. 271/2004.
Accoglie il ricorso proposto da X avverso
il decreto
di espulsione emesso dal Prefetto di Messina in data 27.06.05, e per
l'effetto lo dichiara nullo.
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