|
Giudice
di pace di Torino,
sezione sesta civile - ordinanza del 21 dicembre 2004
sintesi:
la condizione di omosessualità integra una ipotesi di
inespellibilità
GIUDICE DI PACE
DI TORINO
SEZIONE VI
CIVILE
Ordinanza 21
dicembre 2004
Il ricorrente denuncia l'illegittimità
del decreto di espulsione per difetto di istruttoria e carenza di
motivazione, sotto il profilo della omessa valutazione da parte del
Prefetto della ricorrenza di even
tuali cause di inespellibilità ex art. 19 t.u. immigrazione,
che, nel caso di specie, consiste rebbero
nella condizione di omosessualità.
La Prefettura resiste eccependo che
l'omosessualità del F. sarebbe stata da questi denunciata
per la
prima volta soltanto in occasione del ricorso avverso il decreto di
espulsione e costituirebbe un
éscamotage per sottrarsi all'esecuzione dell'espulsione;
insiste pertanto per la reiezione del ricor so.
All'esito dell'attività istruttoria
svolta nel corso del procedimento, consistita nell'acquisizione di
docu menti e di dichiarazioni da parte di persona informata in ordine
al trattamento giuridico ed alla
con dizione sociale degli omosessuali in Senegal, il giudice
OSSERVA
La Prefettura eccepisce che il decreto di
espulsione emanato nei confronti del sig. F. ai sensi dell'art.
14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 costituisce un atto dovuto,
adottato a seguito
dell'inottemperanza ad un precedente decreto di espulsione del 3
dicembre 2002 a lui notificato.
Sebbene non possa negarsi la natura necessitata
del provvedimento di espulsione emesso ai sensi
del citato art. 14, comma 5-ter, è pur vero che tanto
l'adozione quanto l'esecuzione del decreto di
espulsione sono subordinate all'assenza di situazioni di
inespellibilità contemplate dall'art. 19 d.lgs.
n. 286/1998. L'espressione utilizzata dal legislatore per cui "in
nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento" estende le ipotesi di inespellibilità
prefigurate dalla norma a tutte le fattispecie
di espulsione disposte ai sensi del d.lgs. n. 286/1998, senza che possa
operarsi alcuna distinzione tra
le espulsioni disposte ai sensi dell'art. 13 e quelle decretate ai
sensi dell'art. 14. Anche nel caso di
espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, occorre pertanto
valutare se sussistano o meno motivi
di inespellibilità.
Nel caso sottoposto al giudice, si tratta di
accertare se la condizione di omosessualità denunciata dal
ricorrente integri o meno una delle "condizioni personali o sociali"
prefigurate dal legislatore come
ipotesi di inespellibilità.
Ritiene questo giudice che al quesito debba darsi
risposta affermativa.
Si deve innanzi tutto osservare che la
formulazione del 1° comma dell'art. 19, nel vietare
l'espulsione verso stati in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione "per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali..." è volutamente ampia e generica,
affinché il precetto normativo, che non potrebbe
prevedere in via preventiva ed esaustiva tute le ipotesi di
inespellibilità, possa adeguarsi alla
evoluzione del costume e del sentir sociale in relazione al mutevole
contesto storico e culturale in
cui le Prefetture, prima, ed i giudici, poi, sono chiamati ad applicare
la norma.
Il giudice è dunque tenuto a valutare
se ricorrano eventuali condizioni di inespellibilità facendo
applicazione di criteri ermeneutici costituzionalmente orientati e
coerenti con i principi generali
dell'ordinamento statale e comunitario.
Il dibattito sviluppatosi in questi ultimi mesi in
sede di Parlamento Europeo in ordine al
riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e il giudizio che la
Consulta ha espresso in
occasione delle questioni di legittimità costituzionale
degli Statuti della Regione Umbria e Toscana,
nelle parti in cui prefigurano iniziative a tutela e sostegno delle
unioni di fatto anche tra soggetti del
medesimo sesso, denotano un'evoluzione del costume e del sentire
collettivo verso una più ampia
disponibilità a riconoscere il bisogno di tutela giuridica
degli omosessuali e delle formazioni sociali
e familiari cui essi possono dare vita. Disponibilità che
presuppone il riconoscimento
dell'omosessualità come condizione dell'uomo degna di
tutela, in conformità ai precetti
costituzionali.
Proprio sotto questo profilo la libertà
sessuale, intesa anche come libertà di vivere senza
condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali, deve
ritenersi espressione del più ampio
diritto alla manifestazione e promozione della personalità
umana, che l'art. 2 della nostra
Costituzione riconosce a ciascun individuo, anche attraverso il
richiamo ai diritti inviolabili
dell'uomo universalmente riconosciuti.
Il ricorrente ha dimostrato di essersi iscritto
all'Arci Gay in tempi non sospetti, subito dopo il suo
ingresso in Italia, e di essere socio da diversi anni di un altro club
riservato agli omosessuali.
La circostanza, documentalmente provata, che
l'omosessualità venga punita in Senegal con la pena
della reclusione da uno a cinque anni e il trattamento vessatorio e
discriminatorio che viene
riservato agli omosessuali in quel paese di religione musulmana, nei
termini drammatici riferiti dal
testimone assunto nel corso dell'istruttoria, escludono che il
ricorrente, il quale ha apertamente
dichiarato la sua omosessualità anche a concittadini
senegalesi, potrebbe in concreto sottrarsi al
giudizio penale e all'ostracismo familiare e sociale cui verrebbe quasi
certamente sottoposto nel
caso di suo rientro in Senegal.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la
condizione di omosessualità del sig. F. costituisca
possibile oggetto di persecuzione per ragioni personali e rappresenti
dunque una condizione di
inespellibilità ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
La particolarità della materia
giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il
decreto di espulsione n. 2973/04 emesso dal
Prefetto della Provincia di Torino nei confronti di F.C. il 4 ottobre
2004 e notificato lo stesso
giorno.
|