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Tribunale
di Ancona, sezione seconda civile - decreto del 30 dicembre
2004
sintesi:
il decreto di espulsione dello straniero va tradotto in una lingua nota
al medesimo
TRIBUNALE DI
ANCONA
SEZIONE SECONDA
CIVILE
Decreto 30
dicembre 2004
Sulla impugnazione proposta da Z.L., [...],
avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Ancona, [...], osserva:
La disposizione di cui all'art. 13 Decr. Legisl.
N. 286/98 prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di
comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione,
unitamente alle modalità di impuganzione e ad una traduzione
in lingua a lui nota, e, ove ciò non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno quando si
accerti la conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero ad
un livello che consenta effettivo esercizio del diritto di difesa (in
tal senso non è sufficiente che lo straniero dichiari di
“comprendere” la lingua italiana che nella sua
accezione, si riferisce ad un diverso grado di conoscenza).
E ciò in aderenza alla giurisprudenza
in materia della Corte Costituzionale, secondo la quale anche allo
straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev'essere riconosciuto
il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e
dall'art. 13 lg. N. 881/1977 di ratifica del Patto Internazionale sui
diritti civili e politici stipulato a New York il 19.12.1966. In base
alle quali disposizioni, il destinatario di provvedimento restrittivo
della libertà di autodeterminazione deve essere messo in
grado di comprenderne il contenuto e gli effetti che ne derivano.
La Cassazione ha precisato che il ricorso alle
lingue alternative, francese, inglese, spagnolo, è legittimo
quando, ad esempio, non si riesca a identificare la madrelingua o si
tratti di lingua rarissima. E' necessario, comunque, che nel
provvedimento si faccia menzione delle ragioni che hanno determinato la
scelta per le lingue alternative.
Nella fattispecie, il decreto di espulsione
è redatto solo in lingua italiana, l'ordine del Questore,
tradotto in lingua inglese, reca esclusivamente gli estremi della norma
violata, senza nulla specificare nel merito, e così il
verbale di notifica del decreto di espulsione riporta informazione
sintetica.
Ebbene, la gravità degli effetti
derivanti allo straniero del decreto di espulsione, sotto il profilo
amministrativo e penale, in materia di diritti fondamentali
dell'individuo, rende indispensabile il rispetto delle disposizioni in
materia.
Peraltro, come risulta dalla data di ingresso
apposta, mediante timbro sul passaporto, 04.08.04, la straniera era
ancora in termini per la presentazione della richiesta di permesso,
essendo stata espulsa appena due giorni dopo l'ingresso nel territorio.
Il decreto va pertanto annullato.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso proposto da
Z.L., [...] annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Ancona
[...].
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