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Tribunale
Civile di Avezzano
- sentenza del 5 agosto 2010
sintesi:
se l'ordine di allontanamento non è motivato il decreto di
espulsione è illegittimo
TRIBUNALE DI
AVEZZANO
Sentenza
21 giugno - 5 agosto 2010, n. 397
FATTO
E DIRITTO
1. Giudicando allo stato degli atti con il rito
abbreviato – instaurato a seguito di presentazione
dell’imputato J. N. per la convalida dell’arresto
ed il contestuale giudizio direttissimo in ordine
all’imputazione formulata in rubrica - è stata
emessa sentenza di proscioglimento come da dispositivo che segue.
2. Va preliminarmente chiarito – in
linea con quanto ormai definitivamente stabilito dalla Corte di
Cassazione – che l'ordine del questore allo straniero di
lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato segue il decreto
di espulsione del prefetto e presuppone che non sia stato possibile
eseguire tempestivamente l'espulsione e neppure trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza, ovvero che siano trascorsi i termini di
permanenza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis); secondo la
giurisprudenza consolidata della corte nomofilattica, a norma della L.
n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, l'ordine deve essere motivato: la
mancanza di motivazione ne comporta l'illegittimità e rende
inconfigurabile la violazione prevista come reato dal D.Lgs. n. 286
cit., art. 14, comma 5 ter, (ved. Sez. 1^, 21 dicembre 2006, n.
1575/2007, Tanase; Sez. 1^, 6 dicembre 2006, n. 1076/2007,Ismellari;
Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 13314, Hado; Sez. 1^, 15 dicembre 2005, n.
5217/2006, Bcji Lofti; Sez. 1^, 22 aprile 2005, n. 19722, Popescu, rv.
232223).
3. Da ultimo le Sezioni unite penali, richiamando
tale granitico e consolidato orientamento, hanno precisato che detto
obbligo motivazionale, pur non potendo considerarsi assolto con la mera
ripetizione, nel testo del provvedimento, della formula legislativa,
ben può essere soddisfatto anche in modo sintetico,
purché nel provvedimento stesso si dia conto degli elementi
di fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda
concreta alla fattispecie astratta delineata dalla norma (cfr. Cass.
S.U. n. 2451 del 27.9.2007 (dep. Il 16.1.2008), Magera).
4. Nel caso sottoposto al vaglio del supremo
consesso di legittimità l'ordine del questore era stato
motivato considerando, quanto all'impossibilità di eseguire
l'espulsione, che non era "immediatamente disponibile vettore aereo o
altro mezzo di trasporto" e, quanto all'impossibilità di
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, che
vi era "mancanza di posti disponibili". E, come era già
stato altre volte ritenuto (Cass. Sez. 1^, 28 marzo 2006, n. 13314,
Hado), tanto bastava per dare ragione dell'esistenza del presupposto in
questione, senza che occorressero spiegazioni ulteriori. Spiegavano i
giudici di legittimità: “la motivazione ha la
funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e
la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare
i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere esistente la
fattispecie concreta, "funzione che, a seconda dei casi, può
richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole" (sent. 26 novembre
2003, n. 23/2008, Gatto, in riferimento alla
"indisponibilità di linee" ex art. 268, terzo comma c.p.p.
in materia di intercettazioni telefoniche) e, nel caso in esame, la
considerazione del questore che non vi erano posti disponibili
dimostrava, con poche ma concludenti parole, l'impossibilità
di trattenere lo straniero in un centro di permanenza
temporanea”.
5. Ora, venendo al caso in esame, occorre in primo
luogo esaminare i contenuti motivazionali degli ordini questorili
sottoposti al vaglio di questo giudicante, quali presupposti del reato
contestato in epigrafe.
6. Quello emesso dal Questore
dell’Aquila il 26 maggio 2010, in esecuzione del decreto di
espulsione emesso in pari data dall’autorità
prefettizia della stessa provincia, dava sufficientemente conto
dell’impossibilità di accompagnamento dello
straniero alla frontiera e, correttamente, disponeva che lo stesso
fosse trattenuto presso il Centro di identificazione ed espulsione di
Ponte Galeria – Roma per il tempo strettamente necessario
alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla
frontiera. Contestualmente, si informava l’interessato della
trasmissione del medesimo provvedimento al Giudice di Pace di Roma
entro quarantotto ore dall’inizio della misura con lo
specifico avvertimento che in caso di mancata convalida nelle
successive quarantotto ore lo stesso decreto questorile sarebbe
divenuto inefficace.
7. In atti non vi è traccia di alcun
provvedimento da parte del giudice di pace competente e,
conseguentemente, deve ritenersi che il suddetto decreto del questore
di L’Aquila sia divenuto privo di ogni effetto.
8. Successivamente, il 28 maggio 2010, il Questore
di Roma emetteva nuovo decreto di espulsione nei confronti del medesimo
straniero, richiamando quella parte del decreto emesso
dall’omologa autorità aquilana che spiegava come
il predetto Jnah Nabil fosse stato trattenuto presso il suddetto centro
di permanenza temporanea per “impossibilità di
esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera per mancanza di documenti identificativi ed
indisponibilità del vettore aereo”.
9. E senza alcuna nuova motivazione in ordine
all’ipotetica impossibilità di accompagnamento del
predetto alla frontiera o di un suo trattenimento presso un centro di
identificazione, si ordinava allo straniero di lasciare il territorio
nazionale entro cinque giorni, con l‘avvertimento che in caso
di “trattenimento“ senza giustificato motivo in
violazione del medesimo ordine questorile egli sarebbe stato punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
10. Il rappresentante della pubblica accusa
intervenuto in udienza ha ritenuto di modificare
l’imputazione precisando che il decreto rimasto ineseguito
sarebbe stato quest’ultimo emesso dallaQuestura di Roma in
data 28 maggio 2010. Conseguentemente, è in tale
provvedimento che si deve poter cogliere, nella parte motiva,
l’esplicitazione del corretto esercizio del poteri di
discrezionalità tecnica che pure deve guidare le scelte
poste a base dell’ordine di espulsione.
11. Ma, come già detto, esso si limita
a richiamare il citato precedente del questore dell’Aquila,
senza alcun riferimento al decreto prefettizio e, soprattutto, senza
alcuna spiegazione in ordine all'impossibilità di eseguire
immediatamente l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera,
né del perché non si sia nuovamente trattenuto lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea. Insomma, neppure
un cenno a quelle che, invece, avrebbero dovuto essere le
modalità tipiche dell’espulsione prima di
formulare l’ordine di allontanamento, solo come estrema
soluzione operativa.
12. Ora, è appena il caso di precisare,
in linea con i citati arresti giurisprudenziali della corte
regolatrice, che i suindicati presupposti di legittimità
dell’ordine questorile di espulsione – vale a dire,
l’impossibilità di accompagnamento dello straniero
alla frontiera e l’impossibilità di trattenimento
dello stesso presso un centro di permanenza temporanea –
oltre ad essere esplicitati devono essere entrambi motivati.
13. Il suddetto ordine del questore di Roma,
dunque, è illegittimo e, come tale, deve esseredisapplicato
per gli effetti penali.
14. Un ulteriore profilo
d’illegittimità inficia quest’ultimo
provvedimento amministrativo.
15. Ed infatti, secondo l’opinione della
giurisprudenza di legittimità consolidatasi prima
dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, ai
fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 14, comma
5 ter, primo periodo, D.Lgs. n. 286/1998, è necessario che
nell’ordine del questore siano indicate le conseguenze penali
della sua trasgressione (ossia la specifica sanzione irrogabile,
consistente nella reclusione da uno a quattro anni), come previste a
seguito della modifica di cui al D.L. 14 settembre 2004 n. 241,
convertito con legge 12 novembre 2004 n. 271 (Cass. 23 febbraio 2006 n.
9138).
16. In assenza di questa indicazione il
provvedimento amministrativo è da reputarsi illegittimo, in
quanto emesso in violazione del disposto contenuto nell’art.
14, comma 5 bis, D.Lgs. n. 286/1998, con la conseguenza che il giudice
del merito deve disapplicarlo e dichiarare l’insussistenza
del reato (cfr., in termini, Cass. 17 marzo 2006 n. 15034).
17. Attualmente, l’art. 1, comma 22,
della legge 15 luglio 2009 n. 94 (pubblicata in GU 24 luglio 2009
– supplemento ordinario n. 128 L, ed efficace
dall’8 agosto 2009) ha modificato l’art. 14, comma
5 bis, D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prescriveva al questore
di indicare nell’ordine le conseguenze penali della sua
trasgressione, disponendo che l’indicazione deve riguardare
non solo le conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale
immediata, ma anche le conseguenze sanzionatorie della permanenza
illegale “reiterata” nel territorio dello Stato. E
cioè di quella protratta, illegale, permanenza, cui pure fa
riferimento il comma 5 quater quale presupposto per incriminare, con
più gravi conseguenze sanzionatorie, la condotta di
permanenza illegale da parte dello straniero destinatario del
provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter che sia stato
raggiunto da un nuovo ordine di allontanamento.
18. Deve pertanto ritenersi illegittimo, per
violazione di legge e, segnatamente, per contrarietà al
disposto di cui all’art. 14, comma 5 bis, di nuovo conio, il
provvedimento amministrativo questorile che, emesso successivamente
all’entrata in vigore della L. n. 94/2009, non rechi
l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie proprie del
reato di cui all’art. 14, comma 5 quater. Ed anche in questo
caso, il giudice del merito sarà tenuto a disapplicare tale
ordine di espulsione emesso in violazione dei canoni prescritti dal
citato art. 14, comma 5 bis, e obbligato ad emettere sentenza di
assoluzione perché il fatto non sussiste.
19. Nel caso di specie, l’ordine del
Questore di Roma, si limita ad indicare soltanto le conseguenze
sanzionatorie dell’ingiustificato
“trattenimento” dello straniero in Italia, senza
minimamente far cenno alla reiterazione di tale condotta, come invece
avrebbe imposto il tenore letterale del citato art. 14, comma 5 bis.
20. Sicchè, anche per tali ragioni, il
suddetto ordine di espulsione va disapplicato poiché
illegittimo per violazione di legge.
21. Infine, non si può fare a meno di
sottolineare come in quell’ordine di espulsione,
nell’intimare allo straniero, odierno imputato, di lasciare
il territorio italiano entro cinque giorni dalla notifica del medesimo
atto, si esprime l’avvertimento che “se si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione del presente ordine,
il medesimo sarà punito”.
22. Orbene, la fattispecie incriminatrice di cui
al citato art. 14, comma 5 ter, nel testo come sopra novellato dal
“terzo pacchetto sicurezza”di cui alla L. 15.7.2009
n. 94, hasostituito la vecchia locuzione “si trattiene
illegalmente” con la nuova “permane
illegalmente”, di evidente e sostanziale differenza
semantica: “trattenersi”nel territorio dello Stato,
significa semplicemente rimanere, anche per brevissimo tempo, in
Italia, mentre “permanere”nel territorio dello
Stato, significa continuare a permanere a lungo in Italia. La modifica
lessicale, certamente non casuale, incide profondamente sul piano
definitorio del perimetro di tipicità della norma
incriminatrice di cui al citato art. 14, comma 5 ter.
23. Non si tratta di sinonimi. Il legislatore,
consapevolmente, ha sostituito il predicato verbale
“permane” al precedente “si
trattiene”. Pertanto il questore, quale autorità
amministrativa destinataria della norma attributiva del potere di
espulsione, ha l’obbligo di utilizzare
l’espressione verbale di nuovo conio, a pena di
illegittimità dell’atto per violazione di legge.
24. Come già rimarcato, questo non
è avvenuto nel caso in esame e, conseguentemente, anche per
tale profilo patologico, l’ordine del questore di Roma deve
essere disapplicato e l’imputato prosciolto per insussistenza
del fatto.
25. Il carico dell’ufficio e la
complessità delle argomentazioni svolte giustificano il
prolungamento dei termini ordinari per il deposito della parte motiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e segg., 530, 544
c.p.p.
assolve l’imputato dal reato
ascrittogli perché il fatto non sussiste;
motivazione in giorni sessanta.
Avezzano 21 giugno 2010
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