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 » Trib. Bari, sent. 13.7.09
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Tribunale Penale di Bari, Sezione II - sentenza del 13 luglio 2009
sintesi: trasporto in Italia di clandestino con documenti contraffatti - no reato se contraffazione non è evidente

 

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 13 luglio 2009

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto che dispone il giudizio del 23.10.2008 Ab.Ro. e Ab.Ru. venivano citati dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei reati loro ascritti.

Al dibattimento, in contumacia degli imputati, venivano escussi i testi di accusa ed acquisita documentazione inerente i documenti trovati in possesso dei soggetti trasportati a bordo delle auto condotte dagli imputati, oggetto di sequestro, e per i quali gli stessi soggetti sono imputati in altro procedimento per il reato di falso.

Esperita istruttoria, all'udienza del 3.7.2009 veniva disposta la rinnovazione del dibattimento e, sul consenso delle parti, acquisita tutta l'attività istruttoria espletata.

All'esito, le parti concludevano come indicato in epigrafe e il Giudice decideva come da separato dispositivo.

Dagli elementi probatori fin qui acquisiti è emersa la responsabilità penale del solo imputato Ab.Ro. in ordine al reato contestato relativamente al cittadino macedone Be.Ir..

Infatti, il teste Ca.Lu., verbalizzante in servizio presso la PS. di Bari porto, ha riferito che il 19.3.2007, nel corso di un controllo dei mezzi e passeggeri provenienti dalla Grecia, avevano trovato le due vetture condotte dagli imputati, e sequestrate, con a bordo delle persone.

In particolare, sulla prima vettura Sharan, condotta da Ab.Ru., vi erano tre persone con documenti apparentemente rilasciati dalle autorità belghe, mentre sulla Ford Escort condotta da Ab.Ro. vi era una persona totalmente sprovvista di documenti per l'ingresso nel territorio nazionale.

Da successivi controlli sui documenti posseduti dai passeggeri della macchina condotta dal Ru., attraverso l'ambasciata, è risultato, come dai documenti acquisiti in atti, che i documenti apparentemente rilasciati dalle autorità belghe erano in realtà contraffatti.

Il teste non è stato in grado, peraltro, di dichiarare se la contraffazione del documento era palese oppure no, in mancanza dei documenti originali che erano stati sequestrati e si trovavano inseriti in altro procedimento a carico dei passeggeri della prima auto per il reato di falso, né era in grado di affermare se i passeggeri viaggiavano unitamente all'Ab.Ru. fin dall'inizio ovvero se si siano incontrati sulla nave ed abbiano deciso di proseguire il viaggio insieme.

Il teste ha dichiarato unicamente che i documenti risultavano riprodotti su carta comune priva di stampa di sicurezza.

Dagli elementi fin qui acquisiti è emersa la sussistenza del reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello stato, ex art. 12 d.lvo n. 286/98 in relazione al solo Be.Ir., cittadino macedone totalmente sprovvisto di documenti validi per l'ingresso nello stato.

Infatti, per esso, deve ritenersi la consapevolezza del conducente dell'auto, Ab.Ro., in ordine alla circostanza che il Be. non avesse con sé documenti per l'ingresso nel territorio nazionale in quanto si tratta di una circostanza assolutamente verificabile da parte del conducente della vettura.

Peraltro, non è emersa in alcun modo la prova che l'imputato abbia ricevuto denaro per agevolare l'ingresso del Be. in Italia, si che deve ritenersi la sussistenza dell'ipotesi di reato, meno grave rispetto a quello contestata, prevista nel I comma dell'art. 12 citato.

Considerati gli elementi di cui all'art. 133 cp., ed in particolare l'incensuratezza dell'imputato, la sua condizione regolare di ingresso nel territorio dello stato e le modalità non disumane con le quali il soggetto clandestino veniva trasportato, pena equa appare quella di anni uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna consegue la confisca dell'auto Ford Escort, obbligatoria a norma della art. 12 co. 4 d.lvo. 286/98, in quanto mezzo utilizzato per la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena dovendosi ritenere, in ragione degli elementi fin qui acquisiti e della occasionalità dell'episodio contestato, che l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere altri reati.

Quanto ai reati contestati al Ru., relativi ai soggetti clandestini muniti di documenti falsi, occorre osservare che non vi è prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, vale a dire della consapevolezza da parte del conducente della vettura circa la mancanza di un valido documento per l'ingresso del territorio nazionale da parte dei soggetti trasportati.

I clandestini, infatti, possedevano un documento apparentemente rilasciato dalle autorità belghe che, però, è risultato contraffatto, ma non emerge che tale contraffazione fosse ravvisabile da parte dell'imputato e, anzi, sul punto anche il teste verbalizzante non è stato in grado di affermare se tali documenti fossero visibilmente contraffatti.

Ne consegue che, in presenza di una prova insufficiente sul punto, l'imputato deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto per insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

All'assoluzione dell'imputato consegue il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della vettura Volkswagen Sharian condotta nell'occasione dall'Ab.Ru..

P.Q.M.

Letto l'art. 530 co. 2 c.p.p.:assolve Ab.Ru. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Letti gli arti. 533, 535 c.p.p.:

dichiara Ab.Ro. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta l'ipotesi di cui al co. I dell'art. 12 d.lvo. 286/98, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone il dissequestro dell'auto Volkswagen Sharian condotta da Ab.Ru. e la restituzione all'avente diritto.

Confisca della vettura Ford Escort condotta da Ab.Ro. ex art. 12 co. 4 d.lvo. 286/98.

Pena sospesa per Ab.Ro..

Motivi in sessanta giorni.

Così deciso in Bari il 3 luglio 2009.

























Documento fatto con Nvu