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Tribunale
Penale di Bari, Sezione II - sentenza del 13 luglio 2009
sintesi:
trasporto in Italia di clandestino con documenti contraffatti - no
reato se contraffazione non è evidente
TRIBUNALE
DI
BARI
SEZIONE
SECONDA
PENALE
Sentenza
13
luglio 2009
Svolgimento
del processo - Motivi della decisione
Con decreto che dispone il giudizio del 23.10.2008
Ab.Ro. e Ab.Ru.
venivano citati dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica
per rispondere dei reati loro ascritti.
Al dibattimento, in contumacia degli imputati,
venivano escussi i testi
di accusa ed acquisita documentazione inerente i documenti trovati in
possesso dei soggetti trasportati a bordo delle auto condotte dagli
imputati, oggetto di sequestro, e per i quali gli stessi soggetti sono
imputati in altro procedimento per il reato di falso.
Esperita istruttoria, all'udienza del 3.7.2009
veniva disposta la
rinnovazione del dibattimento e, sul consenso delle parti, acquisita
tutta l'attività istruttoria espletata.
All'esito, le parti concludevano come indicato in
epigrafe e il Giudice
decideva come da separato dispositivo.
Dagli elementi probatori fin qui acquisiti
è emersa la responsabilità
penale del solo imputato Ab.Ro. in ordine al reato contestato
relativamente al cittadino macedone Be.Ir..
Infatti, il teste Ca.Lu., verbalizzante in
servizio presso la PS. di Bari
porto, ha riferito che il 19.3.2007, nel corso di un controllo dei
mezzi
e passeggeri provenienti dalla Grecia, avevano trovato le due vetture
condotte dagli imputati, e sequestrate, con a bordo delle persone.
In particolare, sulla prima vettura Sharan,
condotta da Ab.Ru., vi erano
tre persone con documenti apparentemente rilasciati dalle
autorità
belghe, mentre sulla Ford Escort condotta da Ab.Ro. vi era una persona
totalmente sprovvista di documenti per l'ingresso nel territorio
nazionale.
Da successivi controlli sui documenti posseduti
dai passeggeri della
macchina condotta dal Ru., attraverso l'ambasciata, è
risultato, come dai
documenti acquisiti in atti, che i documenti apparentemente rilasciati
dalle autorità belghe erano in realtà
contraffatti.
Il teste non è stato in grado,
peraltro, di dichiarare se la
contraffazione del documento era palese oppure no, in mancanza dei
documenti originali che erano stati sequestrati e si trovavano inseriti
in altro procedimento a carico dei passeggeri della prima auto per il
reato di falso, né era in grado di affermare se i passeggeri
viaggiavano
unitamente all'Ab.Ru. fin dall'inizio ovvero se si siano incontrati
sulla
nave ed abbiano deciso di proseguire il viaggio insieme.
Il teste ha dichiarato unicamente che i documenti
risultavano riprodotti
su carta comune priva di stampa di sicurezza.
Dagli elementi fin qui acquisiti è
emersa la sussistenza del reato di
favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello stato, ex
art. 12 d.lvo n. 286/98 in relazione al solo Be.Ir., cittadino macedone
totalmente sprovvisto di documenti validi per l'ingresso nello stato.
Infatti, per esso, deve ritenersi la
consapevolezza del conducente
dell'auto, Ab.Ro., in ordine alla circostanza che il Be. non avesse con
sé documenti per l'ingresso nel territorio nazionale in
quanto si tratta
di una circostanza assolutamente verificabile da parte del conducente
della vettura.
Peraltro, non è emersa in alcun modo la
prova che l'imputato abbia
ricevuto denaro per agevolare l'ingresso del Be. in Italia, si che deve
ritenersi la sussistenza dell'ipotesi di reato, meno grave rispetto a
quello contestata, prevista nel I comma dell'art. 12 citato.
Considerati gli elementi di cui all'art. 133 cp.,
ed in particolare
l'incensuratezza dell'imputato, la sua condizione regolare di ingresso
nel territorio dello stato e le modalità non disumane con le
quali il
soggetto clandestino veniva trasportato, pena equa appare quella di
anni
uno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle
spese processuali.
Alla condanna consegue la confisca dell'auto Ford
Escort, obbligatoria a
norma della art. 12 co. 4 d.lvo. 286/98, in quanto mezzo utilizzato per
la commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina.
Sussistono i presupposti per la concessione della
sospensione
condizionale della pena dovendosi ritenere, in ragione degli elementi
fin
qui acquisiti e della occasionalità dell'episodio
contestato, che
l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere altri
reati.
Quanto ai reati contestati al Ru., relativi ai
soggetti clandestini
muniti di documenti falsi, occorre osservare che non vi è prova circa
la
sussistenza dell'elemento psicologico del reato, vale a dire della
consapevolezza da parte del conducente della vettura circa la mancanza
di
un valido documento per l'ingresso del territorio nazionale da parte
dei
soggetti trasportati.
I clandestini,
infatti, possedevano un documento apparentemente
rilasciato dalle autorità belghe che, però,
è risultato contraffatto, ma
non emerge che tale contraffazione fosse ravvisabile da parte
dell'imputato e, anzi, sul punto anche il teste verbalizzante non
è stato
in grado di affermare se tali documenti fossero visibilmente
contraffatti.
Ne consegue che, in presenza di una prova
insufficiente sul punto,
l'imputato deve essere mandato assolto dal reato a lui ascritto per
insussistenza dell'elemento psicologico del reato.
All'assoluzione dell'imputato consegue il
dissequestro e la restituzione
all'avente diritto della vettura Volkswagen Sharian condotta
nell'occasione dall'Ab.Ru..
P.Q.M.
Letto l'art. 530
co. 2 c.p.p.:assolve Ab.Ru. dal reato a lui ascritto perché
il fatto non costituisce
reato.
Letti gli arti.
533, 535 c.p.p.:
dichiara Ab.Ro.
responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta
l'ipotesi di cui al co. I dell'art. 12 d.lvo. 286/98, lo condanna alla
pena di anni uno di reclusione ed Euro 3000, 00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali.
Dispone il
dissequestro dell'auto Volkswagen Sharian condotta da Ab.Ru. e
la restituzione all'avente diritto.
Confisca della
vettura Ford Escort condotta da Ab.Ro. ex art. 12 co. 4
d.lvo. 286/98.
Pena sospesa per
Ab.Ro..
Motivi in
sessanta giorni.
Così
deciso in Bari il 3 luglio 2009.
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