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Tribunale
Civile di Brescia,
Sezione Terza - ordinanza del 17 ottobre 2011
sintesi:
discriminatorio subordinare contributo asilo a possesso pds ce e bando
per alloggi pubblici anziani a cittadinanza italiana e residenza
decennale nel comune
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA
CIVILE
Nel procedimento ex art. 44 D. Lgs. 286/98 e art. 4 D. Lgs. 215/2003
[...]
Il Giudice designato [...]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che le associazioni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
Comune di Roccafranca lamentando la natura discriminatoria, ex art. 43
TU immigrazione e art. 2 D. Lgs. 215/2003, della delibera della Giunta
Comunale n. 85 del 2009, la quale, nell'individuazione dei criteri di
erogazione di contributi per il "contenimento delle rette di iscrizione
alle scuole materne paritarie" di Roccafranca e Rudiano per l'anno
scolastico 2009/2010, stabiliva, tra le altre, la seguente condizione:
"per gli extracomunitari l'agevolazione è concessa se
entrambi i genitori possiedono la carta di soggiorno o permesso di
soggiorno in corso di validità e sono residenti da almeno
cinque anni in Italia";
rilevato che le associazioni ricorrenti lamentano altresì la
natura discriminatoria della delibera della Giunta Comunale n. 83/2010
la quale, nel bando per la formazione delle graduatorie per
l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale di edilizia
residenziale per anziani, che potrebbero liberarsi nel periodo
1.12.2010 – 31.12.2011, ha previsto, tra gli altri, il
requisito della cittadinanza italiana nonchè della residenza
nel Comune di Roccafranca da almeno 10 anni;
rilevato che l'amministrazione comunale convenuta ha sollevato una
serie di questioni preliminari, contestando comunque nel merito la
fondatezza del ricorso;
ritenuto che, quanto all'eccezione di cui al punto 1 della memoria di
costituzione, diversamente da quanto affermato dal GdL cui il ricorso
risulta originariamente assegnato, la controversia in esame debba
ricondursi tra quelle di cui all'art. 442 c.p.c., posto che, non
potendovi essere dubbio sul fatto che le delibere oggetto di censura
costituiscono norme, e che le prestazioni dalle stesse stabilite
divengono per ciò solo obbligatorie, deve ritenersi che le
erogazioni in favore di scuole dell'infanzia, finalizzate ad agevolarne
l'accesso da parte di bambini appartenenti a famiglie svantaggiate
sotto il profilo reddituale, così come le agevolazioni
all'assegnazione di alloggi comunali, siano all'evidenza prestazioni
finalizzate alla liberazione da bisogni socialmente rilevanti;
rilevato che, quanto all'eccezione di cui al punto 2 della memoria di
costituzione, parte resistente contesti in primo luogo
l'applicabilità dell'art. 5 D. Lgs. 215/2003, e dunque degli
strumenti di tutela dettati dalla suddetta normativa, all'ipotesi di
discriminazione per ragioni di cittadinanza e residenza;
ritenuto che la nozione di discriminazione dettata dall'art. 2 del D.
Lgs. 215/2003 si articoli nelle varie ipotesi individuate dai singoli
commi di cui si compone la norma in esame, tra cui figurano certamente
le ipotesi di discriminazione previste dall'art. 43 co. 1 e 2 del T.U.
Immigrazione, cui rinvia il secondo comma dell'articolo in esame; tanto
è vero che il comma successivo esordisce affermando che
"sono altresì considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1...", il che equivale a dire che anche le ipotesi di cui fa
salvezza il comma 2 devono considerarsi discriminazioni ai fini del
principio di parità di trattamento che il D. Lgs. 215/2003
vuole attuare; la scelta di unificare gli strumenti di tutela risulta
chiaramente poi confermata dall'art. 4 co. 1 del D. Lgs. in esame;
ritenuto che anche l'ulteriore argomentazione difensiva spesa dalla
parte resistente al fine di escludere la legittimazione attiva delle
associazioni ricorrenti sia infondata, posto che deve escludersi che i
soggetti lesi siano individuabili "in modo diretto e immediato" ogni
qual volta la relativa identificazione implichi ricerche e verifiche
anagrafiche, come nella fattispecie in esame;
ritenuta la fondatezza del ricorso quanto alla delibera della Giunta
Comunale n. 85/2009, posto che risulterebbe escluso dalla erogazione in
questione sia il nucleo familiare in cui anche uno solo dei genitori
sia un extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, sia
il nucleo familiare in cui anche uno solo dei genitori sia un
extracomunitario non soggiornante in Italia da almeno cinque anni; con
la conseguenza che la maggiore difficoltà di accesso
all'erogazione viene a colpire non solo l'extracomunitario, ma
altresì l'intero nucleo familiare a cui lo stesso
appartiene, amplificando l'irragionevolezza della previsione in esame;
ritenuto che l'obiezione di parte resistente, secondo cui il requisito
della residenza per un certo numero di anni opererebbe in modo
oggettivo, e dunque senza concretare discriminazioni vietate dal D.
Lgs. 215/2003, debba ritenersi priva di pegio, dovendosi ritenere
condivisibile... che l'art. 41 T.U. Immigrazione condiziona l'accesso
degli stranieri extracomunitari al sistema dei servizi offerti ai
cittadini a condizione di una relativa stabilità di
soggiorno (occorre infatti che siano titolari di carta di soggiorno
ovvero di permesso di soggiorno non inferiore ad 1 anno),
sicchè se una determinata prestazione viene introdotta da
una normativa statale, regionale o comunale, ad essa accedono
automaticamente anche gli stranieri extracomunitari di cui all'art. 41
T.U. Immigrazione; ne consegue che il requisito previsto dalla delibera
in esame risulta all'evidenza finalizzato a rendere l'accesso al
beneficio più gravoso per lo straniero extracomunitario, e
ciò in modo irragionevole, oltre che in palese contrasto con
la citata norma di legge;
ritenuto che sussista l'interesse dei ricorrenti all'accertamento della
lamentata discriminazione, essendo irrilevante il fatto che le
erogazioni si riferiscano ad un periodo temporale ormai esaurito, ben
potendo comunque imporsi all'amministrazione comunale convenuta di
prevedere il riconoscimento della prestazione sociale in esame, nel
periodo in contestazione, anche a sostegno delle rette degli stranieri
extracomunitari i cui figli abbiano frequentato le scuole dell'infanzia
indicate nella delibera, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 41 T.U. Immigrazione, oltre che degli altri requisiti
già previsti per la generalità dei consociati;
nè parte resistente ha provato, come sostiene, di aver
comunque erogato le prestazioni in favore di soggetti originariamente
esclusi in forza della condizione aggiuntiva in esame, essendo
all'evidenza irrilevante l'elenco prodotto.., in quanto riferito ad
erogazioni disposte con diversa delibera della Giunta Comunale;
ritenuta la natura all'evidenza discriminatoria della previsione del
requisito della cittadinanza italiana quale condizione per la
partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di
proprietà comunale di edilizia residenziale per anziani,
alla luce delle considerazioni già svolte da costante e
condivisibile giurisprudenza di merito in situazioni analoghe;
giurisprudenza puntualmente citata ed allegata dai ricorrenti....;
ritenuto che, quanto al requisito della residenza nel Comune di
Roccafranca da almeno 10 anni, compete all'amministrazione resistente
di giustificare la ragionevolezza della richiesta di un radicamento
così prolungato nel territorio comunale, e ciò
tenuto anche conto della finalità solidaristica della
prestazione offerta; è infatti circostanza notoria che i
flussi migratori si caratterizzino per la particolare
mobilità sul territorio, sicchè l'aggiunta di
siffatto requisito a quello già esaminato della cittadinanza
italiana, si pone come all'evidenza destinato ad escludere dal
beneficio in esame soggetti che possano essere vissuti come "estranei"
dalla comunità locale;
ritenuto che anche in tal caso la rimozione degli effetti vada
ordinata, imponendo la riapertura dei termini del bando, l'eliminazione
dei requisiti oggetto di censura (salva la possibilità di
introdurre il requisito di cui alla legge regionale n. 1/2000, sempre
che gli alloggi appartengano al novero dell'"edilizia residenziale
pubblica"), nonchè, una volta verificata la graduatoria dei
richiedenti, l'eventuale revoca delle assegnazioni già
effettuate;
ritenuto che l'amministrazione comunale resistente, ... ben avrebbe
potuto agire in sede di autotutela, anche per la rimozione degli
effetti degli atti discriminatori adottati;
rilevato che comunque, per il futuro, l'amministrazione comunale
resistente parrebbe aver preso consapevolezza delle violazioni poste in
essere con le delibere contestate, tanto da aver eliminato i criteri
discriminatori in esame nel regolamento per la formazione delle
graduatorie in ordine all'assegnazione degli alloggi di
proprietà comunale prodotto all'udienza di discussione del
ricorso, nonchè nella nuova delibera di determinazione dei
parametri per il riconoscimento dei contributi per le rette di
iscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano (cfr.
Delibera Giunta Comunale n. 70/2011);
ritenuto che quanto sopra consigli di limitare l'ordine di
pubblicizzazione della presente decisione all'interno della
comunità locale, dovendosi quindi ordinare alla parte
resistente di affiggere copia del presente provvedimento nei locali
comunale nonchè sul sito del Comune;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione
monocratica, accerta e dichiara il comportamento discriminatorio posto
in essere dal Comune di Roccafranca e consistente:
1) nell'aver adottato la delibera n. 85/2009, nella parte in cui
prevede per i soli cittadini extracomunitari che il contributo per il
contenimento del costo delle rette d'iscrizione alle scuole materne ivi
menzionate sia condizionato in termini diversi da quanto stabilito
dall'art. 41 T.U. Immigrazione
2) nell'aver approvato con delibera n. 83/2010 il bando per la
formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi per gli
anziani includendovi i requisiti della cittadinanza italiana e della
residenza nel Comune di Roccafranca per almeno 10 anni.
Ordina al Comune di Roccafranca di rimuovere gli effetti dei suddetti
comportamenti discriminatori, ammettendo al contributo per il contenuto
della retta di iscrizione, negli anni oggetto della delibera n.
85/2009, anche le famiglie di bambini frequentanti le suddette scuole
paritarie, che risultino essere stati esclusi dal relativo beneficio in
forza dei requisiti discriminatori di cui sopra.
Ordina altresì al Comune di Roccafranca di rinnovare il
bando per l'assegnazione degli alloggi già oggetto della
delibera n. 83/2010 escludendo i requisiti di cui è stata
accertata la natura discriminatoria, predisponendo una nuova
graduatoria e, ove necessario, provvedendo altresì alla
revoca delle assegnazioni già effettuate.
Ordina al Comune di Roccafranca di affiggere copia della presente
sentenza nei locali del Comune aperti al pubblico, nonchè di
pubblicarla sul proprio sito internet.
[...]
Brescia, 17.10.2011
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