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Tribunale
di Catania, sezione quinta civile - sentenza n. 1807/05 del
13 giugno 2005
sintesi:
danni alla persona e alla proprietà dello straniero e
condizione di reciprocità
TRIBUNALE DI
CATANIA
SEZIONE QUINTA
CIVILE
Sentenza 13
giugno 2005, n. 1807
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.1.2001,
H.M. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la SX s.p.a. ,
oggi FX SX s.p.a. , quale impresa designata per il Fondo di garanzia
vittime della strada.
Esponeva il suo procuratore: «1) il
giorno 1.8.1998, alle ore 23.30 circa, mentre la (motoretta X tg Y,
condotta dal figlio dell’attrice H.M., di
proprietà del sig. P.J., a bordo della quale, sul sellino
posteriore, si trovava quale terza trasportata l’istante,
percorreva sulla propria destra la via Plebiscito in Catania,
proveniente dalla via Vittorio Emanuele e diretta verso il centro
storico, giunta all’incrocio con la via Juvara, posta
all’altezza della piazza S. Cristoforo, veniva investita e
fatta rovinare a terra, assieme agli occupanti, da
un’autovettura di media cilindrata, di colore giallo, che
percorreva in senso opposto la medesima via Plebiscito e giunta
all’incrocio con la detta via Juvara svoltava a sinistra,
repentinamente e senza presegnalazione alcuna, per immettersi in
quest’ultima strada, intersecando così la
direttrice di marcia della motoretta, alla quale quindi ometteva di
cedere precedenza a destra e, avendole tagliato la strada, provocava
l’evento dannoso;
2) il conducente della detta auto, pur avendo
notato che i componenti l’equipaggio della motoretta cadendo
sul piano viabile avevano riportato serie lesioni, incurante di
ciò, protetto dal favore delle tenebre, si allontanava
velocemente dal luogo, senza prestare soccorso, facendo così
perdere le proprie tracce e non consentendo a nessuna persona presente
di rilevare il numero di targa della vettura pirata investitrice,
rimanendo pertanto non identificata;
[Omissis]
MOTIVI DELLA
DECISIONE
[Omissis]
8 - Ha sostenuto il procuratore di parte convenuta
nella comparsa di risposta (in un brano già sopra
testualmente riportato), che, «tenendo conto del fatto che la
sig.ra H. è straniera, questa, se vuole attivare una pretesa
risarcitoria avverso il Fondo di garanzia deve – in ossequio
del disposto dell’art. 16 delle preleggi –
dimostrare che “... lo Stato cui appartiene riconosce, senza
limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili
connessi al risarcimento del danno e all’istituto
dell’assicurazione, ... l’accertamento della legge
straniera che assicura la condizione di reciprocità,
configurandosi questa legge come un mero fatto, per ciò
stesso soggetto non al principio iura novit curia ma a quello
sull’onere della prova, è riservato al giudice di
merito e si sottrae, quindi, al controllo di legittimità se
motivato senza vizio logico o giuridico” (Cass. Sez. III, 10
febbraio 1993, n. 1681)».
Si tratta di affermazioni infondate sia in fatto
che in diritto. Per un verso, in fatto, il procuratore
dell’attrice ha prodotto in giudizio un fax
dell’Ambasciata della Repubblica socialista democratica dello
Sri Lanka, con il quale si attesta che:
«a) Tutte le vittime di incidenti
stradali hanno il diritto di ricevere risarcimenti o compensazioni in
base alla legge di Sri Lanka. La nazionalità delle vittime
non precluderà in alcun modo il diritto al risarcimento. La
questione dell’esistenza di un accordo di
reciprocità fra lo Sri Lanka e il paese di appartenenza
della vittima non sorge al momento del pagamento dei danni.
b) Il risarcimento dei danni a una vittima di un
incidente stradale viene liquidato senza prendere in considerazione
né la nazionalità né la situazione di
diritti civili ecc. della vittima stessa. In altre parole qualsiasi
vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento senza
alcuna discriminazione.
c) La legge sulle assicurazioni vigente in Sri
Lanka accetta il concetto di “Perdita
Patrimoniale”. Questo concetto include i danni morali e il
risarcimento per la perdita della vita a favore del coniuge
sopravvissuto e dei figli minorenni al di sotto dei 18 anni, della
persona deceduta.
d) E’ obbligatoria una assicurazione per
danni causati a terzi da pare di tutti gli autoveicoli privati a Sri
Lanka in base a quanto disposto dalla sezione 99 (1) del Codice della
Strada n. 15 del 1951 emendato dalla legge n. 31 del 1979. Tuttavia
l’assenza di questa assicurazione non preclude il diritto al
risarcimento da parte della vittima.
e) Gli eredi del defunto hanno diritto a ricevere
il risarcimento o le compensazioni direttamente. Il coniuge di una
persona deceduta ha il diritto alla metà della compensazione
e i figli (minori di 18 anni) hanno il diritto alla rimanenza.
f) Se la vittima non è coniugata, gli
eredi prescritti saranno i genitori, le sorelle e i fratelli che
avranno diritto al risarcimento». Dunque, nel caso di specie,
è assicurata la condizione di reciprocità pretesa
dalla parte convenuta.
Sul punto è opportuno sottolineare come
la Corte di Cassazione, proprio con la sentenza citata da parte
convenuta nel brano della comparsa di risposta sopra riportato, abbia
statuito che «in caso di sinistro stradale causato da un
veicolo o natante non identificato o non coperto da assicurazione, lo
straniero che vuole esercitare il diritto al risarcimento del danno nei
confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto
dall’art. 19 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, deve solo
dimostrare, ai sensi dell’art. 16 delle disposizioni della
legge in generale, che lo Stato cui appartiene riconosce, senza
limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili
connessi al risarcimento del danno ed all’istituto
dell’assicurazione, essendo del tutto irrilevante la carenza,
nell’ordinamento straniero, di un istituto analogo a quello
del fondo di garanzia che, avendo funzione risarcitoria e non
indennitaria, attiene non al diritto ma alle modalità
attraverso le quali nello Stato italiano è assicurato il
risarcimento del danno» (Cass. Sez. III, 10 febbraio 1993, n.
1681).
9 - Ma va osservato che, per altro verso, la
questione posta dalla FX SX è infondata anche in diritto. E
ciò perché la Costituzione repubblicana,
promulgata dopo le disposizioni sulla legge in generale (c.d.
preleggi), preliminari al codice civile, riconosce alcuni diritti a
chiunque – cittadino o straniero – e non solo al
cittadino. Ed è pacifico che la condizione di
reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi
può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che
la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma
prevalere su quelle della Costituzione, sia per ragioni connesse al
tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per
ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative. Ora, non
può esservi dubbio sul fatto che la vita, la salute e
l’integrità fisica sono diritti che la
Costituzione italiana riconosce a chiunque (artt. 2 e 32). Ed
è certo che il diritto al risarcimento dei danni conseguenti
alla lesione di quei beni altro non è che un aspetto della
titolarità di quei diritti.
Stupisce davvero che possa anche solo ipotizzarsi
che in Italia possa essere offesa senza obbligo di risarcimento
l’integrità fisica di uno straniero in ipotesi
proveniente da un paese nel quale questa non è garantita o
nel quale è sconosciuto il concetto di
“risarcimento” o (con riferimento a uno dei
fondamenti che si è ipotizzato per l’istituto
– di questi tempi enfatizzato e abusato – della
reciprocità) il risarcimento non è riconosciuto
agli stranieri o magari anche solo agli italiani.
E lo stesso deve dirsi – anche se in
questo giudizio non ha rilievo – delle lesioni della
proprietà. Deve escludersi, in sostanza, che possa
impunemente essere colpevolmente distrutta, rubata o anche solo
danneggiata la proprietà di uno straniero solo
perché egli proviene da un paese in cui ciò
sarebbe possibile.
A riprova e ulteriore approfondimento di tale
assunto, basti considerare che le Sezioni Unite della Corte Suprema
hanno statuito che, «con riguardo alla prestazione lavorativa
effettuata in Italia, il diritto del lavoratore straniero a norma
dell’art. 36 Cost. alla retribuzione proporzionata al lavoro
svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia,
nonché il diritto al riposo e alle ferie, non trova deroga
con riguardo al disposto dell’art. 16 delle preleggi (norma
di carattere sostanziale, non inerente alla giurisdizione) che
subordina la capacità giuridica dello straniero di
acquistare diritti alla condizione di reciprocità»
(Cass. Sezioni Unite, 4 marzo 1988, n. 2265). Dunque, con riferimento
ai casi di lesioni personali da sinistro stradale, andranno risarciti
anche al danneggiato straniero e senza necessità di alcuna
verifica della condizione di reciprocità i danni conseguenti
alla lesione della sua integrità personale – fra i
quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni
morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali – e
quelli alla sua proprietà (danni in ipotesi patiti da un
autoveicolo di proprietà dello straniero, che, ovviamente,
non vanno risarciti nell’ipotesi di cui all’art. 19
lettera “a” della legge 990/1969).
Alla stregua di tali considerazioni, non possono
condividersi le pronunce giurisprudenziali che hanno preteso la
verifica della condizione di reciprocità quale presupposto
necessario del risarcimento di danni rientranti nel novero di quelli
testé elencati: cfr, fra le altre, Tribunale Monza, 1 luglio
2003, in Giur. milanese 2003, 422, che, con riferimento ai danni da
lesioni personali, distingue ingiustificatamente fra risarcimento dei
danni alla salute e risarcimento dei danni patrimoniali e morali;
Giudice di pace Novara, 1 febbraio 2002, in Arch. giur. circol. e
sinistri 2002, 584; Tribunale Padova, 5 luglio 2000, in Nuova giur.
civ. commentata 2001, I, 660, che assoggetta alla condizione di
reciprocità addirittura il risarcimento del danno biologico,
così che, dunque, uno straniero in Italia per turismo,
proveniente da un paese dove la vita e l’integrità
fisica non sono un diritto, potrebbe essere, ad esempio, pestato e
gravemente ferito senza obbligo di risarcimento; Tribunale Parma, 28
luglio 1998, in Riv. giur. circol. trasp. 1999, 541; la stessa Cass.
Sez. III, 10 febbraio 1993, n. 1681, già citata ad altri
fini; e Tribunale Udine, 27 novembre 1984, in Dir. economia assicur.
1985, 329, che distingue fra danni patrimoniali e danni morali. E vanno
condivise, invece:
- Tribunale Roma, 27 settembre 2001, in Giur.
romana 2002, 76, per la quale «la condizione di
reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.
non è operante allorché il cittadino straniero
chieda, dinanzi al giudice italiano, il risarcimento del danno da
lesione di diritti fondamentali, come quello alla salute,
nonché il danno morale e quello patrimoniale derivanti da
una lesione della salute»;
- Tribunale Monza, 8 maggio 1998, in Danno e resp.
1998, 927, per la quale «i diritti fondamentali riconosciuti
dalla Costituzione a tutti indistintamente gli esseri umani non sono
soggetti alla condizione di reciprocità di cui
all’art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale»;
- Tribunale Siena, 9 febbraio 1993, in Arch. giur.
circol. e sinistri 1993, 627, per la quale «anche un
cittadino straniero - e senza necessità di alcuna prova
positiva della sussistenza della condizione di reciprocità
con l’ordinamento giuridico dello Stato di cui è
cittadino - è ammesso a godere del diritto al risarcimento
dei danni, conseguenti alle lesioni personali subite ad opera di
conducente sconosciuto, a carico del fondo di garanzia per le vittime
della strada». Pacifico è, infine, che il diritto
di agire in giudizio a tutela dei propri diritti è
riconosciuto dalla nostra Costituzione a tutti indistintamente e senza
necessità di reciprocità: cfr sul punto Cass.
Sez. II, 7 giugno 1990, n. 5454, dalla quale si traggono ulteriori
argomenti a conforto della tesi che l’art. 16 delle preleggi
va letto in maniera coordinata con la Costituzione.
10 - A fronte del frequente richiamo che in tante
occasioni viene fatto – molto spesso a sproposito
–, in questo tempo nel quale i rapporti fra italiani e
stranieri sono sempre più frequenti, al principio di
reciprocità, può essere opportuno sottolineare
che i diritti che la Costituzione riconosce – e non
attribuisce – a chiunque sono diritti in questo senso
assoluti, non negoziati né negoziabili. Dunque, essi non
possono essere messi in discussione dall’interesse
– che spesso viene indicato come nobile fondamento della
reciprocità – a condizionare i governi di paesi
stranieri verso politiche più aperte, più
egualitarie, più giuste.
Alla stregua del dettato costituzionale, il Popolo
italiano in nome del quale vengono pronunziate le sentenze riconosce
quei diritti non per convenienza o per opportunismo, né per
sinallagma, ma per propria convinzione profonda, perché
crede quel riconoscimento oggettivamente e incondizionatamente giusto e
doveroso e lo considera elemento distintivo della propria anima e della
propria identità.
E qualora dovesse prendere atto che altri popoli
non abbiano raggiunto il sufficiente grado di maturità e
civiltà da riconoscere pure essi quei diritti fondamentali
delle persone, se ne dorrà, ma non muterà le
proprie convinzioni, le proprie regole di condotta, i propri giudizi,
facendosi correo della arretratezza e inciviltà che
criticasse in quegli altri, ma riconoscerà il diritto alla
vita, alla salute, alla dignità personale,
all’integrità fisica e morale non soltanto ai
popoli amici, soci, alleati, ma a ogni uomo incondizionatamente e a
ogni uomo in quanto tale e non in quanto facente parte di questo o quel
gruppo politico, etnico, sociale, economico, religioso, ecc..
[Omissis]
P.Q.M.
Il giudice condanna la FX SX s.p.a., quale impresa
designata per il Fondo di garanzia vittime della strada, a pagare a
H.M. la complessiva somma di € 31.265,55
(trentunomiladuecentosessantacinque/55).
Condanna altresì la società
convenuta al rimborso, in favore dell’attrice, delle spese
del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 5.430,86
(cinquemilaquattrocentotrenta/86), oltre I.V.A. e C.P.A., come per
legge, nonché al rimborso delle somme pagate al consulente
tecnico dell’ufficio e già liquidate dal giudice
istruttore con provvedimento del 3.11.2003 e della somma di €
200,00 per spese di consulenza tecnica di parte.
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