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Tribunale
Civile di Genova,
Sezione Lavoro - ordinanza del 19 luglio 2011
sintesi:
discriminatorio chiedere cittadinanza italiana per ammissione a
selezione pubblica come OSS
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
a scioglimento della riserva formulata in udienza osserva quanto segue.
La sig.ra Xxxxx ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs.
n. 286 del 1998 deducendo:
di essere nata in Ecuador e residente in Italia dal 2001 con regolare
documento di soggiorno;
di lavorare in qualità di OSS (operatore socio sanitario)
nelle strutture del'Asl4 con contratto a tempo determinato a far data
dal 16/6/2000;
di aver presentato in data 27/5/2011 domanda di adesione alla selezione
per un posto di operatore socio sanitario (OSS) categoria B livello
super (azienda richiedente Ist – Istituto nazionale per la
ricerca sul cancro) per svolgere le mansioni di operatore socio
sanitario OSS presso l'Hospice "Maria Chighine" con contratto a tempo
indeterminato a tempo pieno;
di essere in possesso dei requisiti per partecipare alla chiamata
pubblica effettuata dalla Provincia di Genova e di cui sopra ovvero
l'essere in possesso di attestato di qualifica di operatore socio
sanitario (corso di durata annuale) e l'attestazione di avvenuta
formazione per hostess e/o in cure palliative (deliberazione della
Giunta regionale regione Liguria numero 423 del 9/4/2009);
di essere stata ammessa con riserva con la seguente dicitura "accettata
con riserva per mancanza requisiti cittadinanza e obbligo scolastico";
di essere stata indicata nella graduatoria pubblicata in data 6/6/2011
tra gli esclusi per mancanza dei requisiti.
Ritiene la ricorrente che la sua esclusione dalla graduatoria suddetta
da parte della Provincia di Genova sia illegittima, poichè,
da un lato, ella possiede il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico e, dall'altro, è del tutto irrilevante che la
concorrente non sia cittadina italiana.
Sostenuta la pretestuosità della mancanza del requisito
dell'obbligo scolastico, neppure menzionato nel bando di concorso, ella
si incentra sulla mancanza del requisito della cittadinanza italiana,
requisito del tutto ingiustificato alla luce dell'articolo 2 del
decreto legislativo numero 286 del 25/7/1998, a mente del quale lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode di
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.
In base a tale norma la Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione OIL numero 143 del 24 giugno 1975, ratificato con legge 10
aprile 1981 numero 158, garantirebbe a tutti i lavoratori stranieri,
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie,
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
Ha quindi introdotto il presente giudizio, onde far rimuovere gli
effetti della condotta discriminatoria compiuta dalla Provincia di
Genova attraverso l'esclusione della ricorrente dalla procedura
concorsuale di cui in premessa, chiedendo la disapplicazione e/o
l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia di ogni
provvedimento presupposto o connesso, al fine di ordinare alla
convenuta amministrazione di inserire la ricorrente nella graduatoria
dalla quale è stata illegittimamente esclusa e,
conseguentemente, ad ammetterla alle prove e selezioni di cui in
ricorso.
Chiede inoltre di condannare la Provincia di Genova a risarcire la
ricorrente del danno non patrimoniale subito in conseguenza dell'atto
di discriminazione e a versarle le retribuzioni eventualmente perdute
con gli accessori di legge.
Si costituiva la provincia di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso
siccome infondato.
[...]
Evidenziava l'Amministrazione come, da un lato, la ricorrente non abbia
dato prova all'atto dell'iscrizione alle liste di collocamento
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, unico requisito richiesto per
l'iscrizione alle liste medesime.
Sosteneva inoltre l'indispensabilità del requisito della
cittadinanza italiana per l'accesso al pubblico impiego, invocando
giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in tal senso (Cassazione
sezione lavoro 13/11/2000 numero 24170; parere Consiglio di Stato,
seconda sezione, numero 2592/2003 del 31.3.2004), nonchè il
regolamento degli uffici dei servizi approvato con deliberazione della
giunta provinciale del 17 giugno 2008 numero 176, nonchè
recente parere dell'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni
razziali (parere numero 15 del 4 agosto 2010), tutti nel senso di
affermare la piena legittimità della clausola di riserva dei
posti di pubblico impiego ai cittadini italiani (nazionali o, entro
certi limiti, dell'unione europea).
[...]
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritiene questo Giudice che il provvedimento di esclusione della
ricorrente dalla graduatoria relativa all'avviso di chiamata pubblica
per l'avviamento al lavoro di cui alla premessa sia illegittima e
concretizzi ai danni della ricorrente una condotta discriminatoria i
cui effetti vadano rimossi ai sensi dell'articolo 44 decreto
legislativo numero 286 del 1998.
Risulta in via documentale che i requisiti necessari per la
partecipazione alla chiamata pubblica di cui all'oggetto sono due
ovvero l'essere titolare della qualifica di operatore socio sanitario e
l'essere cittadino italiano.
È indubbio che la ricorrente sia in possesso del primo
requisito: ella ha infatti prodotto attestato di qualifica
professionale a seguito di corso accreditato dalla Provincia di Milano
e dalla Regione Lombardia quale operatore socio sanitario.
Tale attestato non è stato contestato dalla Provincia
convenuta nella sua veridicità o pertinenza e
congruità rispetto alla chiamata pubblica per cui
è causa, sicchè non può che
ritenersene l'assoluta genuinità e validità ai
fini della partecipazione al collocamento al lavoro in oggetto.
Non può d'altra parte trascurarsi il fatto che la ricorrente
– circostanza anch'essa non contestata – risulti
prestare alle dipendenze dell'Asl4 lavoro a tempo determinato proprio
per la stessa qualifica di operatore socio sanitario e quindi sulla
base del medesimo attestato prodotto in atti.
Risulta poi ammesso [...] che per poter ottenere la qualifica di
operatore socio sanitario è necessario aver adempiuto
all'obbligo scolastico, aver cioè conseguito quanto meno il
diploma di scuola media inferiore.
E dunque, in difetto di precisi elementi di segno contrario,
è impensabile che la ricorrente abbia ottenuto con corso
accreditato dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia
l'attestato di OSS in assenza di un valido titolo di studio relativo
alla scuola media inferiore.
Ne consegue che l'accettazione con riserva prima e l'esclusione dalla
graduatoria poi motivate dal mancato rispetto da parte della Xxxxx
dell'obbligo scolastico siano pretestuose.
Non può poi non darsi rilievo al fatto che la chiamata
pubblica per l'espletamento delle prove e selezioni di avviamento al
lavoro non menzioni affatto il requisito dell'obbligo scolastico: ne
consegue che ogni questione circa l'erronea od incompleta dichiarazione
effettuata dalla ricorrente all'atto della iscrizione nelle liste di
collocamento circa la prova dell'assolvimento dell'obbligo scolastico
sia del tutto fuori di luogo in questa sede (e prima ancora
nell'esclusione dalla graduatoria), trattandosi di requisito che in
realtà risulta assorbito ed implicito in quello documentato
di OSS.
Non resta allora che incentrarsi su quella che, ad avviso di questo
giudice, è stata la reale motivazione dell'esclusione della
lavoratrice dalla chiamata di avviamento al lavoro ovvero la mancanza
di cittadinanza italiana.
Il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai concorsi
pubblici era certamente previsto in passato da leggi che sono state
abrogate dalla normativa sopravvenuta.
Ci si riferisce in particolare al decreto legislativo 286/98 che
all'articolo 2 sancisce quanto segue: "lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode di diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano" (comma due). La Repubblica
italiana, in attuazione della Convenzione dell'OIL numero 143 del 24
giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981 numero 158, garantisce
a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo
territorio e alle loro famiglie, parità di trattamento e
piena eguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori italiani" (comma
tre). Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale (comma quattro)".
Trattasi di disposizioni precettive ed imperative, suscettibili quindi
di immediata applicazione, attestanti in capo allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia diritti di rilievo costituzionale,
tra i quali va certamente ricompreso il diritto al lavoro e all'accesso
al lavoro a parità di condizioni, ad eccezione di limitati
casi, giustificati da ragioni oggettive di interesse nazionale.
Come unanimemente riconosciuto sia in dottrina che in giurisprudenza
tale disposizione ha certamente abrogato l'articolo 2 del dpr 9 maggio
1994 numero 487, secondo cui "possono accedere agli impieghi civili
delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti
requisiti generali: 1) cittadinanza italiana... Tale requisito non
è richiesto per i soggetti appartenenti all'unione europea".
Il riferimento operato dal comma 13 dell'art. 70 del d.lgs. 165/2001 a
tale disposizione non ha certamente il significato di "riportare in
vita" il precetto ormai abrogato, dovendosi semmai interpretare detto
comma 13 come riferito a quelle ipotesi eccezionali, residuali, in
relazione alle quali il requisito della cittadinanza ha una sua ragione
d'essere di ordine generale e collettivo.
È l'esame del quadro normativo complessivo che porta a tale
conclusione.
In primo luogo deve rammentarsi che la richiamata Convenzione
dell'organizzazione internazionale del Lavoro numero 143 del 1975
impegna l'ordinamento a "promuovere, garantire la parità di
opportunità di trattamento in materia di occupazione e
professione... Per le persone che in quanto lavoratori migranti
familiari, si trovino legalmente sul territorio", aggiungendo che "ogni
Stato può respingere l'accesso a limitate categorie di
occupazioni o funzioni, quando tali restrizioni siano necessarie
nell'interesse dello Stato".
In secondo luogo non bisogna dimenticare che il decreto legislativo
numero 215 del 2003, attuativo della direttiva comunitaria numero 43
del 2000, nell'affermare l'applicazione del principio di
parità di trattamento a tutte le persone sia nel settore
pubblico che in quello privato, ha chiarito che detto principio deve
regolare anche l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo e
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione (articolo 3 comma 1°).
Va poi ricordato che l'articolo 27 del decreto legislativo numero 286
del 1998, il quale al comma terzo conferma l'efficacia delle
disposizioni precedenti "che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività";
l'articolo 38 del decreto legislativo numero 165 del 2001 nel quale
è data facoltà a un successivo decreto del
Presidente del Consiglio di individuare quegli specifici "posti e
funzioni" per i quali non può prescindersi dalla
cittadinanza. Ci si riferisce ad esempio ai posti di magistrato, di
polizia giudiziaria.
L'insieme complessivo delle disposizioni sopra esaminate porta al
riconoscimento di un principio generale di diritto alla
parità di trattamento fra cittadini e stranieri, derogabile
solo nel caso di specifiche posizioni lavorative, in relazione ai quali
esiste un interesse pubblico al mantenimento della clausola di riserva.
D'altra parte va ricordato come nessun limite costituzionale vi
è alla partecipazione del cittadino straniero ai pubblici
concorsi, tanto che l'articolo 97 comma 3 Cost. non fa alcun
riferimento al requisito della cittadinanza.
Solo l'art. 54 Cost. espressamente si riferisce ai cittadini italiani
impegnati nello svolgimento di pubbliche funzioni, le quali devono
secondo la disposizione in esame essere adempiute dai cittadini con
onore, prestando giuramento.
Tale norma, peraltro, si riferisce alle pubbliche funzioni certamente
diverse dal cosiddetto pubblico servizio cui è invece
riconducibile un'attività lavorativa come quella
dell'operatore socio sanitario, compito esecutivo che non implica la
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o l'esercizio di
funzioni di interesse nazionale.
Non condivisibile sul punto l'arresto della Cassazione 13.11.2006 n.
24170, invocata dalla convenuta, nella parte in cui sancisce che
l'esclusione dello straniero non comunitario dall'accesso al lavoro
pubblico (fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) non
è sospettabile di illegittimità costituzionale,
atteso che esula dall'area dei diritti fondamentali e che la scelta del
legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali
(articolo 51, 97, 98 Cost.).
Tale pronunciamento omette del tutto di considerare che l'Italia ha
ratificato la convenzione OIL numero 143 del 1975, fonte normativa
sovraordinata rispetto alla legislazione statale e che tale convenzione
internazionale dispone il principio generale della parità di
trattamento fra cittadino e non cittadino, derogabile solo in
specifiche ipotesi ed in presenza di un interesse generale prevalente.
Ne deriva che il comportamento tenuto dalla convenuta e consistito
nella previsione di una limitazione all'accesso al lavoro quale la
cittadinanza nazionale, in quanto non giustificato da ragioni oggettive
che legittimano un trattamento differenziato tra cittadini italiani (o
UE) e cittadini extracomunitari, deve ritenersi discriminatorio ex
articolo 43 del decreto legislativo 286/98.
Va conseguentemente dichiarata l'illegittimità del
provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria
pubblicata il 6/6/2011.
Allo scopo di far cessare gli effetti della condotta discriminatoria,
va affermato il diritto della ricorrente all'inserimento nella suddetta
graduatoria, al fine di consentire alla medesima, al pari di ogni altro
cittadino italiano, di partecipare alle prove/selezioni previste
nell'ambito della chiamata pubblica per l'avviamento al lavoro del
posto di OSS presso l'Istituto ricerca sul cancro.
Va invece respinta la domanda risarcitoria, in relazione alla quale
mancano allegazioni e deduzioni specifiche in ordine alla sussistenza
di un danno non patrimoniale in capo alla ricorrente.
L'unico danno concretamente ravvisabile, nel caso di specie, era quello
della perdita di chance consistente nella impossibilità di
partecipare alla selezione per ragioni illegittime, danno interamente
reintegrato dall'emissione ed attuazione del presente provvedimento.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata
in udienza,
1.Dichiara la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla
Provincia di Genova con l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria
pubblicata in data 6/6/2011 e relativa alla procedura di chiamata
pubbica dei giorni 26-27 maggio 2011;
2.dichiara il diritto della ricorrente a partecipare alle prove del
concorso de quo;
3.ordina all'amministrazione convenuta di porre in essere tutti gli
atti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto, onde
consentire alla ricorrente di espletare le prove concorsuali;
[...]
Genova, 19/07/2011
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