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Tribunale
Civile di Grosseto
- ordinanza del 11 novembre 2002
sintesi:
il giudice può ordinare il rilascio del visto per motivi
faimliari anche se l'Ambasciata resta in silenzio
TRIBUNALE
CIVILE DI GROSSETO
Il
Tribunale [...]
ORDINANZA
PREMESSO
• che con regolare ricorso depositato il
23/10/2002 il sig. Rhallab Redouane chiedeva ai sensi del D.Lgs. 286/98
che venisse ordinato al Ministero degli Affari esteri il rilascio del
visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie
Chifa Bouchra e dei figli Rhallab Salma e Rhallab Falima, tutti di
cttladinanza marocchina;
• che il ricorrente ha ottenuto nulla
osta per ricongiungimento familiare, ex articolo 29 decreto legislativo
286/98, dalla Questura di Grosseto in data 20/3/2002;
• che la concessione del Nulla Osta (doc.
n. 2 allegato al ricorso) dimostra, attraverso gli accertamenti propri
e di competenza, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per l'ottenimento del ricongiungimento richiesto;
• che la Questura di Grosseto ha
trasmesso il proprio Nulla Osta all'Autorità Consolare
competente, ovvero al Consolato Generale Itallano di Casablanca per il
rilascio di quanto di competenza in merito al ricongiungimento;
• che il Consolato Generale di
Casablanca, con comunicato del 10/10/2002 (doc. n. 9 allegato al
ricorso), inviato ai procuratori del ricorrente, non ha provveduto al
rilascio dei visti anzi, con fax inviato ai procuratori del ricorrente
ha comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio
visti senza ulteriormente indicare l'autorità supplente alla
quale rivolgersi per il disbrigo dell'iter burocratico richiesto dal
Rhallab.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare, preliminarmente, la competenza
dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in merito ad una lesione
giuridica di carattere meramente amministrativo, nella fattispecie
mancato rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.
• La lettura dell'articolo 30, comma
6°, del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98) così
dispone contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè
contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa
in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore, del luogo in cui risiede,
il quale provvede, sentita l'interessata, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di pracedura civile. Il decreto che accoglie
il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Si ritiene
fondamentale che in tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso
in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 2°
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176 (art. 28 III comma D.Lgs. 286/98).
Pertanto sopra considerato che nella decisione da
intraprendere da parte del Giudice adito non riveste
contrarietà a quanto previsto nella legge n. 2248, allegato
E, del 1865 che fa divieto al giudice ordinario di disporre
annullamenti degli atti della PA, se non in particolari casi; non
esistendo un principio costituzionale che escluda la
possibilità per il legislatore di attribuire, in via
discrezionale, in sede di affidamento della tutela dei diritti
soggettivi nei confronti della P.A. di attribuire al giudice ordinario
anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi
dell'azione amministrativa, inadempiente rispetto a diritti che lo
stesso legislatore considera prioritari, anche se ciò
può comportare la necessità da parte del giudice
di valutazioni ed apprezzamenti non del tutto vincolanti, ma sempre
riguardanti situazioni regolate da una serie di previsioni legislative
che prevedano espressamente l'esercizio di tali poteri (Corte
Costituzionale, ordinanza 17 maggio 2001, n. 140), così da
uniformarsi al dettato dell'art. 113 comma III della costituzione.
Risolto il problema della competenza del giudice ordinario nel decidere
sul ricorso presentato, bisogna ora affrontare e risolvere se il
ricorso stesso è meritevole di accoglimento nel merito. E'
pacifico che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Grosseto il
Nulla Osta, possedendo i requisiti previsti dalla legge, al
ricongiungimento familiare con la moglie ed i giovani figli. Dalla
documentazione prodotta dal ricorrente, attraverso i procuratori
nominati, si accerta un copioso scambio di corrispondenza con il
Consolato generale di Casablanca onde ottenere il visto per il
ricongiungimento richiesto (vari documenti allegati). Occorre osservare
che il visto per il ricongiungimento familiare è un atto
sostanzialmente dovuto dall'autorità consolare o diplomatica
itallana di fronte al nulla osta della Questura competente. Infatti,
una volta rilasciato il Nulla Osta il consolato, se non esistono motivi
ostativi da documentare ai sensi della vigente normativa in materia di
procedimento amministrativo (legge 241/90 art. 3 comma II), deve
limitare la propria istruttoria all'esibizione del passaporto e del
titolo di viaggio del cittadino straniero che richiede il visto
d'ingresso senza necessità di svolgere ulteriore
attività. Inoltre l'odierno giudice osserva che per
previsione dell'articolo 6, ultimo comma, del DPR 394/99, regolamento
attuativo al T.U. sull'immigrazione, non sono concessi alle
autorità consolari termini per l'adozione dell'atto
amministrativo richiesto, con la conseguenza che i1 visto deve essere
concesso o respinto immediatamente alla richiesta dell'interessato.
Altro incombente a carico di questo giudice risulta essere la
caratterizzazione giuridica delle risposte fatte pervenire ai
procuratori grossetani da parte del Consolato Generale d'ltalla in
Casablanca, a firma del Console Generale in data 10.10.2002 prima, e
poi in data 17.10.2002 a firma del responsabile ufficio visti del
Consolato generale stesso, ovvero se i due fax rivestono semplice
comunicazione in merito alla richiesta o impossibilità
amministrativa di rilascio del visto di ricongiungimento. Risulta
evidente che la qualificazione giuridica di un atto amministrativo deve
essere conforme al dettato previsto dalla vigente normativa in materia;
ovvero l'iter amministrativo è la sommatoria di una serie di
comportamenti della P.A. disciplinanti il regolare svolgimento che fa
riferimento al capo I della legge 241/90 e successive integrazioni o
modificazioni anche attraverso i regolamenti attuativi di competenza
alle varie branche della P.A.
Prima facie il tenore di quanto contenuto nella
due risposte sopra menzionate riveste, a parere del giudice procedente,
esclusivamente di una comunicazione dello stato di oggettiva
difficoltà funzionale dell'ufficio consolare di Casablanca.
Gravare il cittadino dei problemi di inefficienza della P.A., svuota di
contenuto i principi costituzionali di garanzia e la copiosa normativa,
anche internazionale e comunitaria, in merito al DIRITTO ALL'UNITA'
FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI. Nel caso di specie è evidente
che nessuna legittima giustificazione è stata addotta dal
Ministero degli Affari Esteri, rectius dal Consolato Generale di
Casablanca, di fronte al mancato rilascio del visto di ingresso in
favore dei familiari del ricorrente, nè il Console Generale
allega una ordinanza di chiusura dell'ufficio visti emanata dal
superiore Ministero degli Affari esteri, nè rappresenta,
sempre il Consolato generale, l'ufficio supplente incaricato dello
svolgimento dell'iter burocratico in questione, anzi nelle risposte si
evince una denunciata mancata osservanza dei criteri temporali imposti
dalla normativa sopra indicata (legge 241/90).
Dunque il comunicato del Consolato Generale di
Casablanca in data 10/10/2002 trasmesso ai legali del ricorrente con
fax del 17/10/2002 è qualificabile come sostanziale mancata
concessione del visto d'ingresso e comunque di mancato, illegittimo
perchè immotivato, rilascio del provvedimento (visto
d'ingresso) alla luce del dettato regolamentare sopra richiamato.
Appare inoltre indubbio il potere dell'AGO, stante il dettato di cui
all'articolo 30, 6° comma, del richiamato Testo Unico, di
ordinare il rilascio del visto, ordine che può addirittura
impartire anche in assenza di nulla osta (si veda TAR Veneto n. 122 del
2002 nonchè, già citata, ordinanza Corte
Costituzionale 17/5/2001 n. 140), sostituendosi così di
fatto alla pubblica amministrazione.
Appare quindi sussistente, nel caso di specie, il
potere di ordinare il rilascio del visto anche in presenza di un mero
inadempimento della p.a., sia perchè un mero inadempimento
si caratterizza in un "sostanziale" silenzio – rifiuto
dell'amministrazione, per inerzia, stante la mancata previsione di
termini per la conclusione del procedimento circa i visti "familiari"
(cfr. articolo 6 del menzionato regolamento), sia perchè
tale interpretazione è conforme allo spirito (ovvero la
concreta tutela dell'unità familiare dei cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia) dell'articolo 30 del T.U. atteso
che, al 6° comma, viene prevista la possibilità di
ordinare il rilascio del visto di fronte all'inadempimento della P.A.
nell'emissione del nulla osta. Tale interpretazione è
suffragata anche dalla motivazione espressa dalla Corte Costituzionale
nell'ordinanza interpretativa di rigetto 17/5/2001 n. 140.
Nell'ordinanza costituzionale, relativa alla vecchia normativa
sull'immigrazione ripetuta pedissequamente nell'articolo 30 del T.U.,
la Corte ha ritenuto pienamente costituzionale la scelta fatta dal
legislatore di assegnare al Giudice ordinario non solo un potere di
annullamento degli atti della p.a. ma anche lo straordinario potere di
sostituirsi all'azione dell'amministrazione inadempiente rispello a
diritti che il legislatore stesso considera prioritari (ovvero
l'unità familiare).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Grosseto, in
accoglimento del ricorso in epigrafe
ORDINA
AI Ministero degli Affari Esteri, in persona del
Ministro pro.tempore, di provvedere senza indugio al rilascio del visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare ai signori: Chifa Bouchra
(nata il 20/1/1973 a Casablanca), Rhallab Salma (nata il 2/6/1998 ad El
Jadida), Rhallab Fatima (nata il 22/5/2001 ad El Jadida) tutti
residenti nella città di El Madida e rispettivamente moglie
e figli del Sig. Rhallab Redouane, nato a Casablanca iI 19/4/1972 e
residente in Grosseto Via Liri 85, titolare di permesso di soggiorno n.
8465372 rilasciato dalla Questura di Grosseto, previa semplice
esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio all'ufficio
che codesto Ministero Voglia incaricare.
Stante la sussistenza di conclamati motivi di
urgenza dichiara il
presente decreto provvisoriamente esecutivo.
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