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Tribunale
Civile di Milano, Sezione Lavoro - ordinanza del 5 ottobre
2011
sintesi:
discriminatorio subordinare l'accesso a concorso come operatore socio
sanitario al possesso della cittadinanza italiana o UE
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
[...]
A scioglimento della riserva, il Giudice osserva quanto segue.
In fatto
Con ricorso ai sensi degli artt. 44 D. Lgs. n.
286/98 e 4 D. Lgs. n. 215/03, Xxxx e Yyyyy hanno chiesto l'accertamento
del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'Azienda di
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio consistente nell'aver previsto tra i requisiti per
partecipare ai bandi di concorso...... e agli avvisi pubblici..., il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, con conseguente
ordine di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli
effetti, modificando i bandi e gli avvisi e consentendo l'accesso alle
prove selettive a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e
riaprendo o prorogando i termini per almeno un mese per la domanda di
ammissione alle selezioni e fissando nuova data per l'espletamento dei
colloqui; i ricorrenti hanno chiesto altresì che alla
convenuta venga ordinato di pubblicare il dispositivo dell'emanando
provvedimento sul proprio sito e su un giornale a tiratura nazionale,
nonchè di affiggerlo in tutti i propri locali aperti al
pubblico.
Costituendosi in giudizio l'Azienda convenuta ha contestato la
fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
In diritto
Devono in primo luogo essere superate le eccezioni
avanzate in via pregiudiziale e preliminari della convenuta.
Per quanto concerne in primo luogo la giurisdizione, con la recente
ordinanza n. 7186/11 le S.U. della Cassazione, in sede di regolamento
preventivo di giurisdizione, hanno affermato la giurisdizione del
giudice ordinario nel caso di azione promossa contro la decisione
dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dale procedure di
stabilizzazione alcuni lavoratori extracomunitari perchè
privi della cittadinanza italiana.
In particolare l'ordinanza afferma che "In tema di azione ai sensi
dell'art. 44 del T.U. Sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il
legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e
vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine
etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a
presidio di un'area di libertà e potenzialità del
soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi
tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza
che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata
attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte
della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di
posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela
secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice
del potere, in relazione alla variabilità del tipo di
condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni
di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate
prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudievole
e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a
rimuovere gli effetti della discriminazione".
La fattispecie oggetto del presente giudizio è del tutto
analoga a quella sottoposta alle S.U. e nessun rilievo può
assumere il fatto che in quel caso si vertesse in tema di
stabilizzazione: la S.C., infatti, ha espressamente chiarito che la
giurisdizione prescinde dalla qualificabilità o meno come
concorsuale della procedura in esame, e si ricollega invece alla
inquadrabilità della tutela del privato rispetto alla
discriminazione come posizione di diritto soggettivo assoluto, anche se
"ai fini e nei limiti delle esigenze di repressione della (in ipotesi)
illegittima discriminazione".
La convenuta contesta, inoltre, l'appartenenza dello strumento azionato
dai ricorrenti all'ambito di operatività previsto dalla
normativa invocata: in particolare sostiene che sia l'art. 3 del D.
Lgs. n. 215/03 sia l'art. 43 del T.U. Sull'immigrazione non
ricomprendano la cittadinanza tra i motivi di discriminazione, con la
conseguenza che, poichè si tratta di una fattispecie non
prevista dalla normativa speciale suddetta, non si può
applicare la giurisdizione speciale prevista dalla normativa medesima.
Tali considerazioni, peraltro, attengono piuttosto al merito della
controversia in quanto, se ritenute fondate, idonee a comportare il
rigetto della domanda e non una declaratoria di difetto di
giurisdizione: se ne terrà quindi conto nel prosieguo.
La convenuta contesta altresì, in via preliminare, la
legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti.
Anche tale eccezione appare infondata.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 215/03, in tema di legittimazione ad agire,
dispone: "Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4bis,
in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a
sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e
gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunità ed individuati sulla base delle
finalità programmatiche e della continuità
dell'azione". Al 3° comma la norma specifica: "Le associazioni
e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono,
altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e
4bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano
individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione".
L'Azienda convenuta non contesta l'esistenza, in capo alle associazioni
ricorrenti, del requisito dell'iscrizione negli appositi elenchi,
bensì la presenza dei requisiti processuali: in particolare
sostiene che, nel caso di specie, non è possibile sostenere
l'indeterminatezza e/o la difficile individuazione dei soggetti
eventualmente lesi dai comportamenti dell'Amministrazione resistente.
Nella fattispecie in esame ricorre invece sicuramente la fattispecie
della discriminazione collettiva descritta dalla norma: è
vero che i soggetti potenzialmente lesi sono individuati nei soggetti
che, in possesso di idonei titoli abilitativi, non sono ammessi a
partecipare alla procedura selettiva a causa della mancanza del
requisito della cittadinanza e che soltanto una ulteriore ben definita
fascia di tali soggetti vanta, in concreto, un interesse attuale alla
partecipazione alla procedura medesima... ma si tratta comunque di un
numero indeterminato di soggetti la cui specifica individuazione non
è immediatamente percepibile e la cui
riconducibilità al gruppo non è diretta.
La norma in esame si riferisce appunto al caso in cui la pretesa
discriminazione colpisca una determinata categoria di soggetti,
qualificati dal medesimo interesse ma non concretamente individuabili
con immediatezza: il gruppo di soggetti a cui è rivolta la
discriminazione ha pertanto contorni ben definiti, ma i soggetti
potenzialmente lesi non possono essere determinati, e ciò
giustifica l'attribuzione della legittimazione ad agire contro la
discriminazione ad enti e associazioni appositamente individuate.
Nel caso di specie infine è evidente che, trattandosi
appunto di discriminazione collettiva, le associazioni ricorrenti
agiscono "a sostegno del soggetto passivo della discriminazione" (ai
sensi dell'art. 5, 1° comma, D. Lgs. n. 215/03) e non in nome e
per conto dello stesso, ed in particolare delle due ricorrenti: non
è pertanto necessaria alcuna delega e neppure può
ritenersi che le associazioni ricorrenti dovessero partecipari quali
intervenienti adesivi.
Infatti la norma è chiara nell'attribuire alle associazioni
e agli enti iscritti negli appositi elenchi la legittimazione ad agire
con la veste formale di attori del giudizio.
Passando a considerare il merito della controversia, i fatti oggetto di
causa sono pacifici.
L'Azienda convenuta ha indetto tre concorsi pubblici e tre avvisi
pubblici e, tra i requisiti per parteciparvi, è previsto
quello della "cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea".
La ricorrente Xxxxx, cittadina dell'Ecuador, ha presentato domanda di
partecipazione al concorso pubblico per operatore socio sanitario di
cui al bando del ......; la ricorrente Yyyyy, cittadina dell'Ecuador e
moglie di un cittadino italiano, ha presentato domanda per il concorso
pubblico per operatore socio sanitario di cui al bando del .........
L'Azienda convenuta sostiene la piena legittimità del
proprio comportamento e della clausola inserita nei bandi, in quanto
rispettosi dei limiti imposti dalla legge: in particolare la
cittadinanza italiana costituisce requisito essenziale per l'accesso al
lavoro pubblico, con le sole eccezioni previste dalla legge.
A tal fine la convenuta invoca l'art. 2, 1° comma, del DPR
3/57, l'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 ed il DPCM 174/94, il DPR n.
487/94, l'art. 70, 13° comma del D. Lgs. n. 165/01 e l'art. 2
del DPR n. 220/01.
In particolare il DPR n. 487/94 – che deve essere applicato
dalle PPAA in materia di reclutamento ai sensi dell'art. 70, comma 13,
del D. Lgs. n. 165/01 – dispone che "possono accedere agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che
posseggono i seguenti requisiti generali: 1) cittadinanza italiana...".
La convenuta afferma, quindi, che non sono configurabili alcun
comportamento illecito e alcuna discriminazione ingiusta, in quanto il
proprio comportamento è conforme ad una prescrizione
legislativa.
Il giudicante ritiene invece che la previsione del requisito della
cittadinanza dei bandi di concorso e negli avvisi pubblici sopra
specificati costituisca discriminazione ai sensi dell'art. 43 del D.
Lgs. n. 286/98 e dell'art. 2 del D. Lgs. n. 215/03.
Innanzi tutto presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 44
del D. Lgs. n. 286/98 e 4 del D. Lgs. n. 215/03 è
l'accertamento della natura discriminatoria della condotta denunciata,
vale a dire la realizzazione di una obiettiva condizione di trattamento
diseguale, indipendentemente dal processo di formazione della
volontà e dalla presenza o meno di un intento lesivo da
parte del soggetto agente.
L'art. 43 del D. Lgs. n. 286/98 definisce infatti discriminazione "ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza" e l'art. 2 del D.
Lgs. n. 215/03 ravvisa discriminazione indiretta "quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone".
Si ritiene inoltre che il quadro normativo nazionale e comunitario in
materia sia chiaramente orientato ad affermare il principio di
eguaglianza e parità di trattamento tra cittadini
extracomunitari e cittadini italiani.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non
si può ritenere che l'art. 43 del D. Lgs. n. 286/98, in
quanto si riferisce solo all'esercizio dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, non possa essere esteso all'accesso al
pubblico impiego, che non costituisce diritto fondamentale.
Infatti è la stessa norma che, al punto c) del comma 2,
contempla tra gli atti di discriminazione quelli che ostacolano
l'accesso all'occupazione dello straniero regolarmente soggiornante in
Italia.
Inoltre non può ritenersi che la normativa vigente impedisca
l'accesso del lavoratore extracomunitario al pubblico impiego.
In primo luogo nell'art. 51 della Costituzione non può
essere rinvenuta la volontà del legislatore costituzionale
di limitare ai cittadini l'accesso ai pubblici uffici: infatti il
1° comma deve essere letto quale garanzia per i cittadini e non
quale limitazione rivolta a chi cittadino non è, ed il
2° comma afferma appunto la possibilità che anche
chi non appartiene alla Repubblica acceda ai pubblici uffici.
Inoltre l'art. 2 del D. Lgs. n. 286/98 al 3° comma stabilisce
che "La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158,
garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel
suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani".
L'art. 10 della Convenzione OIL sopra citata prevede infatti che "Ogni
membro... si impegna a formulare e attuare una politica nazionale
diretta a promuovere e garantire... la parità di
opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di
professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali
nonchè di libertà individuali e collettive per le
persone che in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi si
trovino legalmente sul suo territorio; l'art. 12 dispone che "Ogni
Stato membro deve... abrogare qualsiasi disposizione legislativa e
modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili
con la predetta politica"; l'art. 14 dispone che "Ogni Stato membro
può... respingere l'accesso a limitate categorie di
occupazioni e di funzioni qualora tale restrizione sia necessaria
nell'interesse dello Stato".
Il disposto della normativa invocata dall'Azienda convenuta (art. 2 del
DPR n. 487/984, richiamato dal comma 13 dell'art. 70 del D. Lgs. n.
165/01), al di là di ogni questione relativa alla sua
legittimità costituzionale e di ogni questione relativa ad
una sua eventuale abrogazione, deve essere vagliato alla luce dell'art.
117 della Costituzione, che "condiziona l'esercizio della potenza
legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi
internazionali" (sentenze n. 348 e 349 del 24-10-07 della Corte
Costituzionale).
Se il giudice accerta la non conformità di una norma dello
Stato alle norme internazionali pattizie, previa verifica della
conformità di queste ultime alla Costituzione, egli
può o sottoporre la norma alla Corte Costituzionale o
procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, tenendo
conto che la norma pattizia costituisce parametro interposto di
valutazione della costituzionalità delle leggi.
Nel caso di specie i principi affermati dalla Convenzione OIL sopra
riportati sono sicuramente rispettosi del dettato costituzionale.
Pertanto una lettura costituzionalmente orientata delle norme
richiamate dalla convenuta impone di ritenere che l'accesso al pubblico
impiego da parte di un cittadino extracomunitario possa essere limitato
solo in presenza di un interesse nazionale.
Per quanto concerne l'individuazione di che cosa debba intendersi per
interesse nazionale, l'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, al 1°
comma dispone che "I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale" e al
2° comma prevede l'individuazione, con DPCM dei posti e delle
funzioni "per i quali non può prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana": tale norma è attuata con il
DPCM n. 174/94, richiamato dalla stessa convenuta.
Ora non sembra si possa dubitare del fatto che il personale
infermieristico, il personale tecnico sanitario e gli operatori socio
sanitari non siano chiamati a svolgere pubblici poteri e funzioni poste
a tutela dell'interesse nazionale nè la convenuta sostiene
la configurabilità di posizioni incompatibili con le
finalità sopra evidenziate.
Lo stesso art. 3 della l. n. 215/03 prevede: "Non costituiscono,
comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle
differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari".
Ne consegue che un requisito come quello della cittadinanza
può essere richiesto, senza assumere connotati di
discriminatorietà, solo in quanto giustificato da ragioni
oggettive che legittimano un trattamento differenziato tra cittadini
italiani, o dell'Unione Europea, e cittadini extracomunitari.
La fattispecie in esame rientra pienamente nella previsione dell'art.
43, 2° comma, lettera c) del D. Lgs. n. 286/98 e degli artt. 2,
1° e 2° comma, e 3, 1° comma, lettera a) del D.
Lgs. n. 215/03.
L'Azienda convenuta ha obiettato che l'art. 3 del D. Lgs. n. 215/03
riferisce espressamente la parità di trattamento alla razza
e all'origine etnica, non anche alla cittadinanza; analogamente anche
nell'art. 43 del T.U. sull'immigrazione tra i motivi di discriminazione
non è ricompresa la cittadinanza che, sottolinea la
convenuta, è un concetto distinto da quello di
nazionalità.
Innanzi tutto si rileva che il 2° comma dell'art. 2 del D. Lgs.
n. 215/03, intitolato "nozione di discriminazione" espressamente fa
salvo il disposto dell'art. 43, 1° e 2° comma, del D.
Lgs. n. 286/98: in particolare il 2° comma, alla lettera c), fa
espresso riferimento anche alla cittadinanza.
Inoltre nella stessa memoria di costituzione della convenuta... si
legge che la cittadinanza, da tenersi distinta dalla
nazionalità, è uno status del cittadino ma anche
un rapporto giuridico tra cittadino e Stato, nel senso che le persone
che non hanno la cittadinanza di uno Stato sono stranieri se hanno
quella di un altro Stato o apolidi se non hanno alcuna cittadinanza.
Ora la lettera c) del 2° comma dell'art. 43 fa rientrare tra
quelli che "in ogni caso" devono essere ritenuti atti di
discriminazione l'imposizione di condizioni più svantaggiose
o il rifiuto di fornire l'accesso alla occupazione, allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero: secondo quanto sostenuto dalla stessa
convenuta la condizione di straniero equivale appunto alla mancanza di
cittadinanza italiana.
Il comportamento dell'Azienda convenuta, consistente nell'aver previsto
tra i requisiti per la partecipazione ai bandi di concorso del .... e
agli avvisi pubblici del ..... quello della cittadinanza italiana o
comunitaria, deve pertanto essere dichiarato illegittimo.
All'Azienda convenuta deve quindi essere ordinata la cessazione del
comportamento e, al fine della rimozione degli effetti, la
pubblicazione di nuovi bandi ed avvisi, modificandoli al fine di
consentire l'accesso a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti,
la riapertura del termine per la presentazione delle domande di
ammissione, assegnando un termine non inferiore a quello previsto per i
precedenti bandi ed avvisi, nonchè la pubblicazione sul sito
della convenuta e l'affissione in tutti i locali aperti al pubblico
della convenuta medesima del dispositivo del presente provvedimento.
[...]
P.Q.M.
Dichiara la discriminatorietà del
comportamento dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio consistente nell'aver
previsto tra i requisiti per partecipare ai bandi di concorso del... e
agli avvisi pubblici ... il requisito della cittadinanza italiana o
comunitaria;
ordina alla convenuta di cessare il comportamento discriminatorio;
ordina alla convenuta di pubblicare nuovi bandi e avvisi, rimuovendo il
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria;
ordina alla convenuta di riaprire i termini per le domande di
ammissione ai bandi e avvisi pubblici sopra indicati, assegnando un
termine non inferiore a quello precedente;
ordina alla convenuta di pubblicare il presente dispositivo sul proprio
sito e di affiggerlo nei propri locali aperti al pubblico;
[...]
Milano, 4-10-11
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