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Tribunale
Civile di Roma, Sezione Prima - ordinanza del 18
novembre 2011
sintesi: permesso di soggiorno "lungo" - diritto al rilascio anche se si ha un lavoro a tempo determinato
Tribunale di Roma
Prima sezione civile
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ante causam ex artt. 700 cpc e 669 bis cpc [...]
PREMESSO
Il ricorrente ha spiegato ricorso ex art. 700 cpc al
fine di ottenere la declaratoria di illegittimità o comunque
l'annullamento del provvedimento emesso dalla questura di Milano e
notificatogli in data 3.6.2011 con il quale gli è stata
rigettata l'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi
umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98, sebbene la competente
commissione territoriale abbia ritenuto di trasmettere gli atti alla
detta autorità "per l'eventuale rilascio di permesso di
soggiorno per motivi umanitari".
A tal fine ha evidenziato, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza
della propria domanda, attesa la sussistenza dei gravi pericoli di
violenza e persecuzione cui andrebbe incontro in caso di rientro in
Egitto, suo paese di origine, in quanto transessuale e, quanto al
periculum in mora, l'urgenza di provvedere in relazione al pregiudizio
imminente ed irreparabile cui andrebbe incontro in caso di espulsione a
causa del provvedimento impugnato (contenente l'invito ad allontanarsi
dal territorio nazionale entro 15 dalla notifica).
In particolare, ha evidenziato, quanto al primo aspetto, la violazione,
da parte della questura, dell'art. 3 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, nella parte in cui prevede il divieto di tortura o
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, norma di carattere
assoluto ed inderogabile, nemmeno in presenza dei motivi di
pericolosità sociale posti a fondamento del provvedimento
impugnato ed a prescindere dal tipo di reato commesso.
Ha comunque concluso domandando di ordinare alla questura di rilasciare il negato permesso per motivi umanitari.
[...]
OSSERVA
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di fattispecie
analoga a quella oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11535/2009, secondo la quale
"Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del
provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per
motivi umanitari richiesto ex art. 5, sesto comma, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione
Territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status"
di rifugiato" (si veda anche, nello stesso senso, Cass., SSUU., n.
19393/2009).
Ciò premesso, la domanda cautelare deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sussistono, nella fattispecie, i presupposti dell'intentato ricorso per
provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc quali l'evidente fondatezza, in
base ad una sommaria delibazione, del diritto vantato e della pretesa
oggetto dell'eventuale giudizio di merito, cui il ricorso ex art. 700
cpc è strumentale (fumus boni iuris) e la minaccia di un
pregiudizio imminente e irreparabile al diritto del ricorrente durante
il tempo necessario a farlo valre in via ordinaria (periculum in mora).
Relativamente al primo dei menzionati requisiti, devono ritenersi
fondate le deduzioni dell'odierno ricorrente, atteso che sia pur debba
ritenersi sussistente in capo alla questura una discrezionalità
nella concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari
all'esito del diniego della protezione internazionale da parte
dell'autorità competente, la stessa deve trovare il suo limite
nella normativa nazionale e internazionale e, nella specie, nelle
disposizioni fondamentali ed inderogabili da parte dello stato sancite
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, ratificata dalla legge n. 848/1955).
In particolare, come evincibile anche dalla menzionata giurisprudenza
di legittimità, sebbene la valutazione della commissione
territoriale in materia di protezione internazionale ormai si estenda
anche alla sussistenza dei presupposti per la concessione della
protezione umanitaria, residua tuttavia all'amministrazione un margine
di discrezionalità nel rilascio del relativo permesso di
soggiorno in relazione alle sue specifiche competenze, specie quelle
inerenti la pericolosità sociale del richiedente e la sua
eventuale pregressa condotta criminosa.
In tale prospettiva dunque la questura di Milano ha esaminato la
situazione personale del ricorrente, ritenendo che i suoi precedenti
penali e la sua condotta di vita non gli consentano di ottenere quanto
richiesto e proposto dalla commissione.
Ebbene, l'esistenza della richiamata normativa sovranazionale (in
particolare, l'art. 3 della CEDU, rubricato "divieto di tortura",
prevede che "Nessuno può essere sottoposto a torture nè a
pene o trattamenti inumani o degradanti"), ratificata nel nostro
ordinamento con legge dello stato, non consente tuttavia, nel caso di
specie, il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
È infatti evincibile dalla documentazione allegata che in
Egitto, paese di origine del ricorrente (cfr. Copia del passaporto
egiziano allegata in atti), sono gravi e diffuse le discriminazioni e
le persecuzioni nei confronti delle persone omosessuali e transessuali,
spesso incriminate per il delitto di "dissolutezza abituale" previsto
dalla vigente normativa, peraltro punito con la pena detentiva da tre
mesi a tre anni (si legge in particolare nella detta documentazione
tratta da fonti autorevoli quale rapporti di Amnesty International o
redatti da altra autorità governativa, che numerosi omosessuali
sono stati, dopo l'arresto per il crimine indicato, ricattati,
trattenuti e torturati e sottoposti coattivamente ad accertamenti
sanitari degradanti ed invasivi, anche per HIV, oltre che denunciati
per "dissolutezza abituale").
Del resto, lo stesso ricorrente ha dichiarato, in sede di
interrogatorio libero, di essere stato denunciato dal padre, in quanto
omosessuale, alle autorità locali prima del suo allontanamento
dal paese di origine.
Ancor più grave appare la condizione attuale del ricorrente, il
quale, successivamente al suo arrivo in Italia, ha maturato
un'identità transessuale, sottoponendosi a cure ormonali e
farmacologiche, oltre che ad interventi chirurgici, che lo rende anche
nell'aspetto facilmente identificabile a causa delle sue sembianze
femminili.
La stessa Commissione Territoriale di Milano, invero, nel provvedimento
di rigetto della protezione internazionale del 1.7.2010 ha ritenuto che
"nel caso in esame ricorrano gravi motivi di carattere umanitario,
tenuto conto del rischio di subire violenza in caso di rimpatrio".
A fronte di siffatta situazione personale, nonchè del descritto
contesto giuridico e socio-culturale del paese di origine, dunque, la
pericolosità sociale rilevata nel provvedimento impugnato deve
cedere di fronte alla superiore esigenza di tutela della persona umana
e della sua dignità sancita dalla normativa interna ed
internazionale sopra richiamata.
Sussiste infine il presupposto del periculum in mora, atteso che i
tempi connessi allo svolgimento del giudizio volto all'impugnazione del
provvedimento sfavorevole possono configurare l'imminenza e
l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, al momento
privo di permesso di soggiorno, illegittimamente soggiornante sul
territorio dello stato e conseguentemente esposto a continui fermi ed
al connesso rischio di rimpatrio.
Nel senso indicato, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
[...]
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del decreto di rigetto
del permesso di soggiorno per motivi umanitari [...] con il conseguente
rilascio del relativo permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
[...]
Roma, 18/11/2011
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