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Ottenere il permesso di soggiorno per
lavoro subordinato
(ricerca scientifica o vacanze-lavoro)
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che debba svolgere una
attività di alta cultura o ricerca avanzata o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"
Normativa
di riferimento
art. 27, comma 1, lett. r) T.U. D. lgs. 286/98;
artt. 40 e 44 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● nulla osta
all'ingresso ex art. 27, comma 1, lett. r) (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda), nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore
●
visto per studio
(prima parte) o vacanze-lavoro
(seconda parte)
●
compilazione e sottoscrizione del modello 209,
allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata e del tipo di pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
disponibilità alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico"), per l'attività di
alta cultura o ricerca avanzata
oppure
●
Questura territorialmente competente, per il
lavoro occasione nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o per lavoro "alla pari"
(per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● prova
sull'incarico svolto presso l'Ente di Ricerca
● sussistenza
contratto di soggiorno
● sussistenza
alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico")
oppure
●
Questura territorialmente competente, per il
lavoro occasione nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilità di giovani o per lavoro "alla pari"
(per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
svolgere una attività di alta cultura o ricerca avanzata
presso fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama, o
organizzazioni internazionali
Durata
I. in
caso di rilascio
●
solo ipotesi di vacanze-lavoro
● 1 anno max, salvo
diversa indicazione degli accordi internazionali in vigore
● 3 mesi max, se si tratta di stranieri collocati "alla
pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilità di giovani
● 6 mesi complessivi max (3 mesi max con lo stesso datore
di lavoro) se lo straniero giunge in Italia con un visto per
vacanze-lavoro
●
solo ipotesi di ricerca scientifica
● se il rapporto di
lavoro è a tempo determinato, non superiore a quella del
rapporto di lavoro e comunque 1 anno max
● se il rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato, 2 anni max
II. in
caso di rinnovo (solo ipotesi di ricerca scientifica)
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
determinato, non superiore a quella del rapporto di lavoro e comunque 1
anno max
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato, 2 anni max
●
in entrambe le ipotesi purchè il
datore di lavoro sia in possesso della certificazione di aver adempiuto
ai propri obblighi contributivi
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in pds
per motivi familiari (coesione familiare) - si
rimanda al relativo file per maggiori dettagli
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
● rilascio
o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● pds rilasciato
anche allo straniero in possesso di pds (CE) per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea
● se durante il
corso di validità del pds venga svolta una
attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il
possesso degli altri requisiti o condizioni previsti per lo svolgimento
di quell'attività, o una attività lavorativa come
socio lavoratore di una cooperativa, al rinnovo viene rilasciato un
nuovo pds
per lavoro autonomo
● a
partire dall'11 gennaio 2008
in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro
con lo straniero il datore di lavoro potrà comunicare al
Centro
per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali
eventi, almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura
telematica - maggiori informazioni sono reperibili
qui
● non
c'è rinnovo (neanche nell'ipotesi residuale prevista) se il
soggiorno in Italia viene interrotto oltre 6 mesi continuativi o oltre
la metà del periodo di validità del pds biennale,
salvo che ciò avvenga per assolvere ad obblighi militari o
per gravi e comprovati motivi
● durante
la fase di rinnovo, lo straniero, in possesso della ricevuta di
richiesta del rinnovo, può continuare un rapporto di lavoro
già in corso, anche se il relativo contratto scade
successivamente al pds o è a tempo indeterminato
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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