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Ottenere il permesso di soggiorno per ricerca scientifica

Descrizione
pds rilasciato allo straniero, denominato a tal fine "ricercatore", che intenda svolgere attività di ricerca per appositi istituti con sede in Italia, per periodi superiori a tre mesi

Normativa di riferimento
art. 27 ter T.U. D. lgs. 286/98

Rilascio
A) Requisiti

nulla osta all'ingresso ex art. 27 ter (clicca qui per scaricare un esempio della domanda)
visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
possesso di titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato
straniero selezionato da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal M.I.U.R.
l'iscrizione nell'elenco:
   ● è valida 5 anni
   ● è disciplinata con decreto del M.I.U.R.
   ● prevede:
      ● l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca, intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni
      ● la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito
      ● l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza stipulata con lo straniero
      ● le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme dell'art. 27 ter
stipula della convenzione di accoglienza fra lo straniero e l'istituto di ricerca, con la quale il primo si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accoglierlo:
   ● progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, i quali:
      valutano:
         l'oggetto della ricerca
          i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio
      accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto
   la convenzione stabilisce:
      il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dello straniero
      le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (si veda - e si moltiplichi per 2 - il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
      le spese per il viaggio di ritorno
      la stipula di una polizza assicurativa per malattia per lo straniero ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale
nulla osta all'ingresso per ricerca scientifica, presentata dall'istituto di ricerca
visto d'ingresso per motivi di studio
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
C) Ufficio competente
Prefettura territorialmente competente (per il nulla osta)
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, in caso di proroga del programma di ricerca (vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
rinnovo della convenzione di accoglienza
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
svolgere (anche nella fase di attesa del rilascio del pds) l'attività indicata nella convenzione di accoglienza, sia lavorativa subordinata, sia lavorativa autonoma, sia come borsa di addestramento alla ricerca
svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca

Durata
in caso di rilascio

pari alla durata del programma di ricerca ma comunque superiore a 3 mesi
in caso di rinnovo
pari alla durata della proroga del programma di ricerca ma comunque superiore a 3 mesi

Proroga
non è prevista

Conversione
in pds per motivi familiari (coesione familiare) - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli
in pds per residenza elettiva - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli

Divieti
non è ammesso in Italia lo straniero che:
   ● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
   oppure
   ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
      ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
      ● reati inerenti gli stupefacenti
      ● reati inerenti la libertà sessuale
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
   ● sia stato espulso, salvo che:
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
      oppure
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
   ● deve essere espulso
   ● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
rilascio o rinnovo rifiutati anche nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
visto per ricerca scientifica rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie
in caso di diniego di rilascio del nulla osta, la convenzione decade automaticamente
ove un nuovo datore di lavoro subentri a quello vecchio, è necessario stipulare un nuovo contratto di soggiorno, che verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
il nulla osta va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato
il periodo di durata del pds per ricerca scientifica non è computabile ai fini del rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del Testo Unico
pds rilasciabile anche a straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (purchè non per richiesta di asilo o protezione temporanea), in esenzione da visto e prescindendo dal requisito della residenza all'estero
straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia in esenzione da visto, per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato:
   per soggiorni fino a tre mesi:
      non è richiesto il pds
      il nulla osta è sostituito da una comunicazione al SUI (clicca qui per scaricare un esempio) entro otto giorni dall'ingresso in Italia, corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda:
         un periodo di ricerca in Italia
         ● la disponibilità di risorse
         una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Italia
         una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività
   ● per soggiorni superiori a tre mesi:
      stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca
      richiesta nulla osta dall'istituto di ricerca
      svolgimento stesso tipo di attività dell'ipotesi ordinaria, possibilità di rinnovo, non computabilità di tale pds ai fini dell'art. 9 del Testo Unico
      in attesa del rilascio del pds è consentita l'attività di ricerca

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari (coesione familiare) o pds per residenza elettiva, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare quiPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.

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