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Ottenere il permesso di soggiorno per
ricerca
scientifica
Descrizione
pds rilasciato allo straniero, denominato a tal fine "ricercatore", che
intenda svolgere attività di ricerca per appositi istituti
con sede in Italia, per periodi superiori a tre mesi
Normativa
di riferimento
art. 27 ter T.U. D. lgs. 286/98
Rilascio
A) Requisiti
● nulla osta
all'ingresso ex art. 27 ter (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda)
● visto
d'ingresso per motivi di lavoro
subordinato
● possesso di
titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato
conseguito dia accesso a programmi di dottorato
● straniero
selezionato da un istituto di ricerca iscritto in apposito elenco
tenuto dal M.I.U.R.
● l'iscrizione
nell'elenco:
●
è valida 5 anni
●
è disciplinata con decreto del M.I.U.R.
●
prevede:
●
l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che
svolgono attività di ricerca, intesa come lavoro creativo
svolto
su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze,
compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
società,
e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni
●
la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione
dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il
numero consentito
● l'obbligo dell'istituto di farsi carico
delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità
del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un
periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di
accoglienza stipulata con lo straniero
● le condizioni per la revoca
dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme dell'art. 27 ter
●
stipula della convenzione di accoglienza fra lo straniero e l'istituto
di ricerca, con la quale il primo si impegna a realizzare il progetto
di ricerca e l'istituto si impegna ad accoglierlo:
● progetto
di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, i
quali:
●
valutano:
● l'oggetto
della ricerca
● i
titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio
●
accertano la disponibilità delle
risorse finanziarie per la realizzazione del progetto
● la convenzione
stabilisce:
●
il rapporto giuridico e le condizioni di
lavoro dello straniero
●
le risorse mensili messe a sua disposizione,
pari ad almeno il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (si veda - e si moltiplichi per 2 -
il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
●
le spese per il viaggio di ritorno
●
la stipula di una polizza assicurativa per
malattia per lo straniero ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per
l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale
● nulla osta
all'ingresso per ricerca scientifica, presentata dall'istituto di
ricerca
● visto
d'ingresso per motivi di studio
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
● stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, in caso di proroga del programma di ricerca (vedi sotto
alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● rinnovo della
convenzione di accoglienza
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
●
svolgere (anche nella fase di attesa del rilascio del pds)
l'attività indicata nella convenzione di accoglienza, sia
lavorativa subordinata, sia lavorativa autonoma, sia come borsa di
addestramento alla ricerca
● svolgere
attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca
oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie
e regolamentari dell'istituto di ricerca
Durata
in caso di rilascio
pari alla durata del programma di ricerca ma comunque superiore a 3 mesi
in
caso di rinnovo
pari alla durata della proroga del programma
di ricerca ma comunque superiore a 3 mesi
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in pds
per motivi familiari (coesione familiare) - si
rimanda al relativo file per maggiori dettagli
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Revoca
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● visto per
ricerca scientifica rilasciato con priorità rispetto alle
altre tipologie
● in caso di
diniego di rilascio del nulla osta, la convenzione decade
automaticamente
● ove un nuovo
datore di lavoro subentri a quello vecchio, è necessario
stipulare un
nuovo contratto di soggiorno,
che verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
● il periodo di durata
del pds per ricerca scientifica non è computabile ai fini
del rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'art. 9 del Testo Unico
●
pds rilasciabile anche a straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo (purchè non per
richiesta di asilo o protezione temporanea), in esenzione da visto e
prescindendo dal requisito della residenza all'estero
●
straniero ammesso come ricercatore in uno
Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in
Italia in esenzione da visto, per proseguire la ricerca già
iniziata nell'altro Stato:
● per soggiorni fino a
tre mesi:
● non
è richiesto il pds
● il
nulla osta è sostituito da una comunicazione al SUI (clicca
qui per scaricare un esempio) entro
otto
giorni dall'ingresso in Italia, corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda:
●
un periodo di ricerca in Italia
● la
disponibilità di risorse
●
una polizza di assicurazione sanitaria valida
per il periodo di permanenza in Italia
● una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attività
● per soggiorni superiori a tre mesi:
● stipula
della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca
● richiesta
nulla osta dall'istituto di ricerca
● svolgimento
stesso tipo di attività dell'ipotesi ordinaria,
possibilità di rinnovo, non computabilità di tale
pds ai fini dell'art. 9 del Testo Unico
● in
attesa del rilascio del pds è consentita
l'attività di ricerca
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione
della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua
conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per
residenza elettiva,
può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda
di permesso, di rinnovo o di conversione)
o anche solo per avere un parere, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi
approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui.
Per
conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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