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Ottenere il permesso di soggiorno per
motivi familiari - art. 31
Descrizione
pds rilasciato allo straniero in ipotesi particolari correlate alla
tutela di un minore straniero
Normativa
di riferimento
art. 31 T.U. D. lgs. 286/98;
art. 30 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● autorizzazione
rilasciata con decreto dal Tribunale per i minorenni:
● per gravi
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore straniero che si
trova in Italia
● tenuto conto
della sua età e delle sue condizioni di salute
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
rapporti familiari con il minore straniero che si trova in Italia
● sussistenza
ragioni inerenti l'età e/o le condizioni di salute del
minore straniero, che impongono la sua permanenza in Italia
●
disponibilità mezzi economici sufficienti da parte del
richiedente per sostentare sè e il minore straniero
●
disponibilità alloggio idoneo per il richiedente e il minore
straniero
C)
Ufficio competente
● Tribunale per
i minorenni (per l'autorizzazione)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono le esigenze che ne hanno
motivato il rilascio
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
rapporti familiari con il minore straniero che si trova in Italia
● sussistenza
ragioni inerenti l'età e/o le condizioni di salute del
minore straniero, che impongono la sua permanenza in Italia
●
disponibilità mezzi economici sufficienti da parte del
richiedente per sostentare sè e il minore straniero
●
disponibilità alloggio idoneo per il richiedente e il minore
straniero
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
secondo quanto autorizzato dal decreto del Tribunale per i minorenni
Proroga
non è prevista
Conversione
in pds per
residenza elettiva - si rimanda al relativo file
per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di diniego di rinnovo del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
● pds non rilasciabile
se:
● lo straniero abbia già chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non sia
ancora stata oggetto di una decisione definitiva
● lo straniero sia già destinatario delle
misure di protezione temporanea, disposte dal
D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85,
oppure delle misure di cui all'art.
20 del Testo Unico
Revoca
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili:
● in
particolare, quando vengono a mancare i gravi motivi che giustificano
il rilascio del pds o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● se durante il
corso di validità del pds venga svolta una
attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il
possesso degli altri requisiti o condizioni previsti per lo svolgimento
di quell'attività, o una attività lavorativa come
socio lavoratore di una cooperativa, al rinnovo viene rilasciato un
nuovo pds
per lavoro autonomo
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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