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Ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari - art. 31

Descrizione
pds rilasciato allo straniero in ipotesi particolari correlate alla tutela di un minore straniero

Normativa di riferimento
art. 31 T.U. D. lgs. 286/98; art. 30 D.P.R. 394/99

Rilascio
A) Requisiti

autorizzazione rilasciata con decreto dal Tribunale per i minorenni:
   per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore straniero che si trova in Italia
   tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza rapporti familiari con il minore straniero che si trova in Italia
sussistenza ragioni inerenti l'età e/o le condizioni di salute del minore straniero, che impongono la sua permanenza in Italia
disponibilità mezzi economici sufficienti da parte del richiedente per sostentare sè e il minore straniero
disponibilità alloggio idoneo per il richiedente e il minore straniero
C) Ufficio competente
Tribunale per i minorenni (per l'autorizzazione)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, finchè sussistono le esigenze che ne hanno motivato il rilascio
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza rapporti familiari con il minore straniero che si trova in Italia
sussistenza ragioni inerenti l'età e/o le condizioni di salute del minore straniero, che impongono la sua permanenza in Italia
disponibilità mezzi economici sufficienti da parte del richiedente per sostentare sè e il minore straniero
disponibilità alloggio idoneo per il richiedente e il minore straniero
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
accedere ai servizi assistenziali
iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale
per il solo periodo di validità del pds e senza necessità di conversione o rettifica del pds:
   svolgere una attività di lavoro subordinata, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro
   ● svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta

Durata
secondo quanto autorizzato dal decreto del Tribunale per i minorenni

Proroga
non è prevista

Conversione
in pds per residenza elettiva - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli

Divieti
non è ammesso in Italia lo straniero che:
   ● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
   oppure
   ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
  
   ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
      ● reati inerenti gli stupefacenti
      ● reati inerenti la libertà sessuale
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
   ● sia stato espulso, salvo che:
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
      oppure
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
   ● deve essere espulso
   ● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del pds, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
rilascio o rinnovo rifiutati anche nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
pds non rilasciabile se:
   ● lo straniero abbia già chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non sia ancora stata oggetto di una decisione definitiva
   ● lo straniero sia già destinatario delle misure di protezione temporanea, disposte dal D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, oppure delle misure di cui all'art. 20 del Testo Unico

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili:
   in particolare, quando vengono a mancare i gravi motivi che giustificano il rilascio del pds o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del pds, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
se durante il corso di validità del pds venga svolta una attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il possesso degli altri requisiti o condizioni previsti per lo svolgimento di quell'attività, o una attività lavorativa come socio lavoratore di una cooperativa, al rinnovo viene rilasciato un nuovo pds per lavoro autonomo
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per residenza elettiva, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare quiPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.

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