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Ottenere il permesso di soggiorno per tirocinio formativo o formazione professionale

Descrizione
pds rilasciato allo straniero che debba frequentare corsi di formazione professionale o tirocini formativi

Normativa di riferimento
art. 39 bis, comma 1, lett. b) T.U. D. lgs. 286/98

Rilascio
A) Requisiti

visto di ingresso per motivi di studio, rilasciato nei limiti del contingente annuo determinato entro il 30 giugno con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno e degli affari esteri
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
disponibilità alloggio idoneo
impegnativa al tirocinio o formazione sottoscritta dal datore di lavoro
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o polizza assicurativa (italiana o straniera), contro il rischio di malattie, infortuni e maternità, valida su tutto il territorio nazionale
C) Ufficio competente
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
non è previsto

Cosa consente di fare
frequentare un corso di formazione professionale o tirocinio formativo

Durata
pari a quella prevista dal corso di formazione professionale o tirocinio formativo, ma comunque superiore a 3 mesi

Proroga
non è prevista

Conversione
una volta terminato il periodo di tirocinio formativo, in pds per lavoro subordinato, se il datore di lavoro presso cui si è svolto il tirocinio, o altro datore di lavoro, si dichiari disposto ad assumere lo straniero con regolare contratto di lavoro (ma solo nei limiti delle quote di cui al Decreto Flussi ordinario)

Divieti
non è ammesso in Italia lo straniero che:
   ● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
   oppure
   ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
      ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
      ● reati inerenti gli stupefacenti
      ● reati inerenti la libertà sessuale
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
   ● sia stato espulso, salvo che:
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
      oppure
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
   ● deve essere espulso
   ● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
rilascio o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
a partire dall'11 gennaio 2008 in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con lo straniero il datore di lavoro potrà comunicare al Centro per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali eventi, almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura telematica - maggiori informazioni sono reperibili qui
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per lavoro subordinato, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote, cliccare qui.

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