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Ottenere il permesso di soggiorno (CE) per
soggiornanti di lungo periodo (familiare)
Descrizione
pds rilasciato al familiare che intenda ricongiungersi in Italia con lo
straniero già in possesso di un pds (CE) per soggiornanti di
lungo periodo
Normativa
di riferimento
artt. 9 e 29, comma 1 e 3, lett. B, T.U. D. lgs.
286/98;
artt. 16 e 17 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● nulla osta
all'ingresso per ricongiungimento familiare (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda, se lo straniero da ricongiungere è il coniuge o il figlio; clicca qui invece, se lo straniero da ricongiungere è il genitore naturale)
● visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare con familiare
straniero soggiornante in Italia
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa
di importo pari a Euro 200,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● pds dello
straniero già soggiornante in Italia o ricevuta della
richiesta di rinnovo di tale pds
●
disponibilità alloggio idoneo
● prova sull'esistenza di rapporti familiari
● relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010), aumentato della metà per
ogni familiare da ricongiungere
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
non previsto
né necessario (vedi sotto alla voce "Durata"
per ulteriori dettagli)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
a tempo
indeterminato (non necessita nè rinnovo né
proroga)
Proroga
non prevista
né necessaria (vedi sopra alla voce "Durata"
per ulteriori dettagli)
Conversione
in pds per
residenza elettiva - si rimanda al relativo file
per maggiori dettagli
Divieti
●
rifiutato il rilascio allo straniero:
● che sia in
possesso di un pds:
● per studio o
formazione professionale
● per
protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato
richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● per asilo (o
se è stato richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● di breve
durata
● che sia un diplomatico, un console o
altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle
rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di
carattere universale
●
non
è ammesso in Italia lo straniero:
● che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
● appartenga:
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
oppure
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati inerenti gli stupefacenti
● reati inerenti la libertà sessuale
● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati
● reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato espulso, salvo che:
● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
● tenuto conto
da parte della Questura:
● dell'età dello straniero
● della durata del soggiorno nel
territorio nazionale
● delle conseguenze dell'espulsione per
lo straniero e i suoi familiari
● dell'esistenza di legami familiari e
sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di diniego di rinnovo del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
● rilascio o rinnovo rifiutati anche nell'ipotesi che
manchino o vengano a mancare gli altri requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
●
nel caso che manchino o vengano a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● il pds viene
rilasciato a:
● coniuge, non
legalmente separato purchè di età non inferiore a
diciotto anni;
● figli minori
(di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche
del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
● figli
maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidità totale;
● genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di
salute
● per ricongiungimento
al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore
● genitore
naturale che dimostri, già al suo ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di alloggio e reddito (si tiene conto a tal fine
anche del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore
già presente in Italia e soggiornante con il minore)
● se i rapporti familiari non
possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
● nel
caso di rapporto di lavoro instaurato durante la validità
del pds, alla scadenza occorrerà chiedere un pds
corrispondente al tipo di lavoro (subordinato, subordinato stagionale,
subordinato domestico o autonomo)
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA:
La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE:
Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, o di sua conversione in pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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