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Ottenere
il permesso di soggiorno per motivi familiari
(per familiare al seguito) - familiare di
soggiornante di lungo periodo in altro Stato UE
Descrizione
pds rilasciato al familiare che intenda seguire in Italia lo straniero
in possesso di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato dell'Unione Europea e che con questi intenda soggiornare
in Italia per più di tre mesi
Normativa
di riferimento
artt. 9 bis, 29 comma 3, 30 commi 2, 3 e 6, T.U.
D. lgs. 286/98
Rilascio
A) Requisiti
● (solo
per il caso che lo straniero che si segue in Italia a sua volta faccia
ingresso per motivi di lavoro) nulla osta, rilasciato allo
straniero che si segue in Italia, per motivi di lavoro
subordinato, subordinato
domestico o
autonomo
● compilazione e
sottoscrizione (da parte dello straniero che si segue in Italia) del
modello 209, allegato
1 (e
2, se possiede un reddito),
distribuito presso gli uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
●
tassa di importo pari a Euro 100,00 o 200,00 (a seconda del costo
sostenuto dal proprio familiare), pagata contestualmente al contributo
rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
disponibilità alloggio idoneo
● se il familiare
è figlio minore di 14 anni dello straniero che si segue in
Italia
●
consenso del titolare dell'alloggio ad ospitarlo (tramite
questo modulo)
● prova sull'esistenza di rapporti familiari
● relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
● da parte dello
straniero che si segue in Italia
●
reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite, determinato tenuto conto anche del reddito complessivo prodotto
dai familiari già conviventi con il richiedente il nulla
osta: non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010), aumentato della metà per
ogni familiare da ricongiungere
● copertura sanitaria,
garantita dallo straniero che si segue in Italia, valida per la durata
del pds da ottenere
●
possesso di un pds valido nello Stato UE di provenienza
● prova di aver convissuto in
quello Stato con lo straniero che si segue
in Italia
● se la richiesta
riguarda 2 o più figli minori di 14 anni
●
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale (sesto rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio
(vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori
dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1 (e
2, se possiede un reddito), distribuito presso gli uffici
postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 100,00 o 200,00 (a seconda del costo
sostenuto dal proprio familiare), pagata contestualmente al contributo
rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
alloggio idoneo
● prova sull'esistenza di rapporti familiari
● relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa consente di fare
●
entrare senza visto e soggiornare sul
territorio nazionale per lo stesso periodo previsto per lo straniero
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
●
iscriversi alle liste di collocamento
Durata
I. in
caso di rilascio
in conformità con la durata del pds
rilasciato
allo straniero che si segue in Italia
II. in
caso di rinnovo
in conformità con la durata del
rinnovo del pds rilasciato allo straniero che si segue in Italia
Proroga
non è prevista
Conversione
in pds per
residenza elettiva - si rimanda al relativo file
per maggiori dettagli
Divieti
●
rifiutato il rilascio allo straniero:
● che sia in
possesso di un pds:
● per studio o
formazione professionale
● per
protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato
richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● per asilo (o
se è stato richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● di breve
durata
● che sia un diplomatico, un console o
altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle
rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di
carattere universale
●
non
è ammesso in Italia lo straniero:
● che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
● appartenga:
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
oppure
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
oppure
● risulti condannato, anche
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale,
per:
● reati previsti dall'articolo
380, del codice di procedura penale
● reati inerenti gli stupefacenti
● reati inerenti la libertà sessuale
● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati
● reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato espulso, salvo che:
● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
● tenuto conto
da parte della Questura:
● dell'età dello straniero
● della durata del soggiorno nel
territorio nazionale
● delle conseguenze dell'espulsione per
lo straniero e i suoi familiari
● dell'esistenza di legami familiari e
sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
● rilascio
o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
● se il pds sia
stato acquisito fraudolentemente
● nel caso che vengano a mancare i
requisiti richiesti per il soggiorno
● nel caso di assenza dal territorio
dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
● nel caso di ottenimento di un pds
(CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
● nel caso di assenza dall'Italia per
un periodo superiore a 6 anni
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● il pds viene
rilasciato a:
● coniuge, non
legalmente separato purchè di età non inferiore a
diciotto anni;
● figli minori
(di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche
del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
● figli
maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidità totale;
● genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di
salute
● per ricongiungimento
al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore
● genitore
naturale che dimostri, già al suo ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di alloggio e reddito (si tiene conto a tal fine
anche del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore
già presente in Italia e soggiornante con il minore)
● se
il soggiorno in Italia dura meno di 3 mesi, vi è la sola
dichiarazione di presenza
alla Questura della provincia in cui lo straniero si
trova in Italia, entro 8 giorni
lavorativi dall'ingresso → viene rilasciata una ricevuta di
tale dichiarazione
● se i rapporti familiari non
possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
●
un elenco dei documenti equipollenti al
passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato
1) è presente
qui
● il pds
viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta
● il
pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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