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(come fare per...)
 


Ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari
(per familiare al seguito) - familiare di soggiornante di lungo periodo in altro Stato UE

Descrizione
pds rilasciato al familiare che intenda seguire in Italia lo straniero in possesso di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea e che con questi intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi

Normativa di riferimento
artt. 9 bis, 29 comma 3, 30 commi 2, 3 e 6, T.U. D. lgs. 286/98

Rilascio
A) Requisiti

(solo per il caso che lo straniero che si segue in Italia a sua volta faccia ingresso per motivi di lavoro) nulla osta, rilasciato allo straniero che si segue in Italia, per motivi di lavoro subordinatosubordinato domestico o autonomo
compilazione e sottoscrizione (da parte dello straniero che si segue in Italia) del modello 209, allegato 1 (e 2, se possiede un reddito), distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 100,00 o 200,00 (a seconda del costo sostenuto dal proprio familiare), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
disponibilità alloggio idoneo
se il familiare è figlio minore di 14 anni dello straniero che si segue in Italia
   consenso del titolare dell'alloggio ad ospitarlo (tramite questo modulo)
 prova sull'esistenza di rapporti familiari
 relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
da parte dello straniero che si segue in Italia
   ●
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010), aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
copertura sanitaria, garantita dallo straniero che si segue in Italia, valida per la durata del pds da ottenere
possesso di un pds valido nello Stato UE di provenienza
prova di aver convissuto in quello Stato con lo straniero che si segue in Italia
se la richiesta riguarda 2 o più figli minori di 14 anni
   reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (sesto rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
C) Ufficio competente
Prefettura territorialmente competente (per il nulla osta)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)

D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio (vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
compilazione e sottoscrizione del modello 209, 
allegato 1 (e 2, se possiede un reddito), distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 100,00 o 200,00 (a seconda del costo sostenuto dal proprio familiare), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza alloggio idoneo
 prova sull'esistenza di rapporti familiari
 relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
entrare senza visto e soggiornare sul territorio nazionale per lo stesso periodo previsto per lo straniero
accedere ai servizi assistenziali
iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale
per il solo periodo di validità del pds e senza necessità di conversione o rettifica del pds:
   svolgere una attività di lavoro subordinata, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro
   ● svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
iscriversi alle liste di collocamento

Durata
I. in caso di rilascio
in conformità con la durata del pds rilasciato allo straniero che si segue in Italia
II. in caso di rinnovo
in conformità con la durata del rinnovo del pds rilasciato allo straniero che si segue in Italia

Proroga
non è prevista

Conversione
in pds per residenza elettiva - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli

Divieti
rifiutato il rilascio allo straniero:
   ● che sia in possesso di un pds:
      ● per studio o formazione professionale
      ● per protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
      ● per asilo (o se è stato richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
      ● di breve durata
   ● che sia un diplomatico, un console o altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale
non è ammesso in Italia lo straniero:
   ● che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
  
   ● appartenga:
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
         oppure
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
      oppure
      ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
         ● reati previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale
         ● reati inerenti gli stupefacenti
         ● reati inerenti la libertà sessuale
         ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
         ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
      ● sia stato espulso, salvo che:
         ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
         oppure
         ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
      ● deve essere espulso
   ● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
tenuto conto da parte della Questura:
   ● dell'età dello straniero
   ● della durata del soggiorno nel territorio nazionale
   ● delle conseguenze dell'espulsione per lo straniero e i suoi familiari
   ● dell'esistenza di legami familiari e sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
rilascio o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
se il pds sia stato acquisito fraudolentemente
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno
nel caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
nel caso di ottenimento di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
nel caso di assenza dall'Italia per un periodo superiore a 6 anni

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
il pds viene rilasciato a:
   coniuge, non legalmente separato purchè di età non inferiore a diciotto anni;
   figli minori (di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
    genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute
   per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore
      genitore naturale che dimostri, già al suo ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di alloggio e reddito (si tiene conto a tal fine anche del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore già presente in Italia e soggiornante con il minore)

se il soggiorno in Italia dura meno di 3 mesi, vi è la sola dichiarazione di presenza alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova in Italia, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso → viene rilasciata una ricevuta di tale dichiarazione
se i rapporti familiari non possono essere provati con certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere (in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli interessati
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta

il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per residenza elettiva, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare quiPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.

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