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Ottenere
il permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo -
ipotesi ordinaria
Descrizione
si tratta della ex carta di soggiorno: permesso di soggiorno rilasciato
allo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni
Normativa di riferimento
artt. 9 e 29, comma 1 e 3, lett. B, T.U. D. lgs.
286/98;
artt. 16 e 17 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● pds in
corso di validità da almeno 5 anni
● reddito
minimo annuo da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente, non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
● richiesta di ammissione al test di conoscenza della lingua italiana (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda; clicca qui invece per leggere il testo del decreto che ha introdotto il test)
●
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
●
se la richiesta è
fatta anche per i familiari conviventi (in aggiunta ai precedenti
requisiti)
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010), aumentato della metà per
ogni familiare da ricongiungere
● compilazione
e sottoscrizione del modello 209, allegato
1, da parte di ogni familiare
convivente (anche allegato
2, se il familiare
è in possesso di un reddito)
B)
Presupposti
● marca da
bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro
30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del
modello 209
● Euro
27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del
PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 200,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in corso di
validità o documento equipollente
●
sussistenza contratto di soggiorno
●
sussistenza rapporto di lavoro (subordinato o autonomo)
● disponibilità alloggio
idoneo
●
inesistenza di pendenze giudiziarie
● prova
sulla residenza
●
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
●
se la richiesta è
fatta anche per i familiari conviventi (in aggiunta ai precedenti
presupposti)
● prova
sull'esistenza di rapporti familiari
●
se
vi sono figli minori
● passaporto degli
eventuali figli minori in corso di validità o documento
equipollente, se posseduto
● frequenza scolastica (minori)
● se
il minore ha meno di 14 anni
● consenso
del titolare dell'alloggio (tramite
questo modulo)
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
90 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
non previsto
né necessario (vedi sotto alla voce "Durata"
per ulteriori dettagli)
Cosa consente di fare
●
soggiornare in
Italia a tempo indeterminato (non necessita di essere rinnovata per
la sua validità)
●
utilizzarla come
equipollente alla carta di identità (per 5 anni max, poi
unicamente a tal fine occorre rinnovarla producendo nuove
fotografie), oppure aggiornarla
in caso di cambio residenza o di dati passaporto o stato civile
●
accedere ai servizi
assistenziali
●
entrare in Italia in
esenzione da visto
●
svolgere una
attività di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti
di età minima per lo svolgimento di tale attività
e senza necessità di stipula contratto soggiorno
●
partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto)
●
non essere sottoposto ad espulsione, salvo gravi motivi di sicurezza
nazionale
Durata
a tempo
indeterminato (non necessita nè rinnovo né
proroga)
Proroga
non prevista
né necessaria (vedi sopra alla voce "Durata"
per ulteriori dettagli)
Conversione
non prevista
Divieti
● rifiutato il rilascio allo straniero,
anche nell'ipotesi che abbia maturato i 5 anni di permanenza regolare
in Italia:
● che, al momento della richiesta, sia
in possesso di un pds:
● per studio o
formazione professionale
● per
protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato
richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● per asilo (o
se è stato richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● ma, in tali casi, i relativi periodi
di permanenza sono computabili ai fini del raggiungimento dei 5 anni
● di breve
durata (90 giorni max)
● che, al momento della richiesta, sia
un diplomatico, un console o altro soggetto che gode di funzioni
equiparate o membro delle rappresentanze accreditate presso
organizzazioni internazionali di carattere universale
● e in questi due ultimi casi i
relativi periodi di permanenza non sono computabili ai fini del
raggiungimento dei 5 anni
● non è ammesso in Italia lo
straniero:
● che sia considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, ossia:
● appartenga:
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
oppure
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato
espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia trascorso
il periodo di divieto di ingresso
● deve essere
espulso
● che sia stato segnalato, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
● tenuto conto da parte della Questura:
● della durata del soggiorno nel
territorio nazionale
● dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero
● dell'esistenza di legami familiari e
sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
●
rilascio o rinnovo rifiutati se mancano o
vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che
non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o
rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
● nel caso che vengano a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo
e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
●
se
il pds sia
stato acquisito fraudolentemente
● nel caso che vengano a mancare i
requisiti richiesti per il soggiorno
● nel caso di assenza dal territorio
dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
● nel caso di ottenimento di un pds
(CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
● nel caso di assenza dall'Italia per
un periodo superiore a 6 anni
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● i
familiari per cui lo straniero può chiedere, oltre che per
sé, il rilascio del pds, sono:
● coniuge, non
legalmente separato purchè di età non inferiore a
diciotto anni;
● figli minori
(di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche
del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
● figli
maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidità totale;
● genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di
salute
● se
la richiesta relativa ai familiari riguarda in particolare 2 o
più figli minori di 14 anni, è necessario
comunque un reddito
minimo annuo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno
sociale (si veda il secondo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
● se i rapporti familiari non
possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
● il
figlio minore è iscritto fino ai 14 anni sul pds (CE) di uno
o di entrambi i genitori e segue la condizione giuridica (ossia, ha gli
stessi diritti) del genitore con cui convive, o la condizione
più favorevole se convive con entrambi:
●
l'assenza occasionale e
temporanea dall'Italia non esclude il requisito della convivenza
●
al compimento dei 14
anni, sempre che in precedenza sia stato iscritto sul pds (CE) di uno o
entrambi i genitori, gli viene rilasciato un pds (CE) autonomo
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
●
ai fini del decorso dei
5 anni, i periodi di assenza dall'Italia sono compresi nel calcolo
quando inferiori a 6 mesi continuativi e non superiori complessivamente
a 10 mesi in 5 anni oppure quando, pur superiori, ciò sia
dipeso dalla necessità di adempiere agli obblighi militari,
da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi
●
se allo straniero sia
stato revocato il pds a causa di una assenza superiore ai 12 mesi
consecutivi dall'UE o per aver ottenuto il pds (CE) in un altro Stato
UE, può riacquistare il pds (CE) in Italia dopo un periodo
di 3 anni (anzichè 5)
●
se allo straniero sia
stato revocato il pds e non dev'essere espulso, viene rilasciato un
altro pds in conformità ai requisiti posseduti
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE:
Per la corretta preparazione della domanda può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di questa scheda, cliccare qui
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