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(come fare per...)
 


Ottenere il permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo - ipotesi ordinaria

Descrizione
si tratta della ex carta di soggiorno: permesso di soggiorno rilasciato allo straniero che soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni

Normativa di riferimento
artt. 9 e 29, comma 1 e 3, lett. B, T.U. D. lgs. 286/98; artt. 16 e 17 D.P.R. 394/99

Rilascio
A) Requisiti

pds in corso di validità da almeno 5 anni
reddito minimo annuo da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi con il richiedente, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
 richiesta di ammissione al test di conoscenza della lingua italiana (clicca qui per scaricare un esempio della domanda; clicca qui invece per leggere il testo del decreto che ha introdotto il test)
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
se la richiesta è fatta anche per i familiari conviventi (in aggiunta ai precedenti requisiti)
  
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010), aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
   ● compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, da parte di ogni familiare convivente (anche allegato 2, se il familiare è in possesso di un reddito)
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 200,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza contratto di soggiorno
sussistenza rapporto di lavoro (subordinato o autonomo)
 disponibilità alloggio idoneo
inesistenza di pendenze giudiziarie
prova sulla residenza
superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
se la richiesta è fatta anche per i familiari conviventi (in aggiunta ai precedenti presupposti)
   ● prova sull'esistenza di rapporti familiari
   ● se vi sono figli minori
      ●
passaporto degli eventuali figli minori in corso di validità o documento equipollente, se posseduto
      ●
frequenza scolastica (minori)
      ● se il minore ha meno di 14 anni
         consenso del titolare dell'alloggio (tramite questo modulo)
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)

D) Tempistica
90 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
non previsto né necessario (vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)

Cosa consente di fare
soggiornare in Italia a tempo indeterminato (non necessita di essere rinnovata per la sua validità)
utilizzarla come equipollente alla carta di identità (per 5 anni max, poi unicamente a tal fine occorre rinnovarla producendo nuove fotografie), oppure aggiornarla in caso di cambio residenza o di dati passaporto o stato civile
accedere ai servizi assistenziali
entrare in Italia in esenzione da visto
svolgere una attività di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti di età minima per lo svolgimento di tale attività e senza necessità di stipula contratto soggiorno
partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto)
non essere sottoposto ad espulsione, salvo gravi motivi di sicurezza nazionale

Durata
a tempo indeterminato (non necessita nè rinnovo né proroga)

Proroga
non prevista né necessaria (vedi sopra alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)

Conversione
non prevista

Divieti
rifiutato il rilascio allo straniero, anche nell'ipotesi che abbia maturato i 5 anni di permanenza regolare in Italia:
   ● che, al momento della richiesta, sia in possesso di un pds:
      ● per studio o formazione professionale
      ● per protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
      ● per asilo (o se è stato richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
   ● ma, in tali casi, i relativi periodi di permanenza sono computabili ai fini del raggiungimento dei 5 anni
      ● di breve durata (90 giorni max)
   ● che, al momento della richiesta, sia un diplomatico, un console o altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale
e in questi due ultimi casi i relativi periodi di permanenza non sono computabili ai fini del raggiungimento dei 5 anni
non è ammesso in Italia lo straniero:
   ● che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
  
   ● appartenga:
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
         oppure
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
      oppure
      ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
  
      ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
  
      ● reati inerenti gli stupefacenti
  
      ● reati inerenti la libertà sessuale
  
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
  
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
      ● sia stato espulso, salvo che:
  
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
         oppure
  
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
      ● deve essere espulso
   ● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
tenuto conto da parte della Questura:
   ● della durata del soggiorno nel territorio nazionale
   ● dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
   ● dell'esistenza di legami familiari e sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
rilascio o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
se il pds sia stato acquisito fraudolentemente
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno
nel caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
nel caso di ottenimento di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
nel caso di assenza dall'Italia per un periodo superiore a 6 anni

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
i familiari per cui lo straniero può chiedere, oltre che per sé, il rilascio del pds, sono:
   coniuge, non legalmente separato purchè di età non inferiore a diciotto anni;
   figli minori (di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
   genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute
se la richiesta relativa ai familiari riguarda in particolare 2 o più figli minori di 14 anni, è necessario comunque un reddito minimo annuo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (si veda il secondo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
se i rapporti familiari non possono essere provati con certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere (in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli interessati
il figlio minore è iscritto fino ai 14 anni sul pds (CE) di uno o di entrambi i genitori e segue la condizione giuridica (ossia, ha gli stessi diritti) del genitore con cui convive, o la condizione più favorevole se convive con entrambi:
   l'assenza occasionale e temporanea dall'Italia non esclude il requisito della convivenza
   al compimento dei 14 anni, sempre che in precedenza sia stato iscritto sul pds (CE) di uno o entrambi i genitori, gli viene rilasciato un pds (CE) autonomo
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

ai fini del decorso dei 5 anni, i periodi di assenza dall'Italia sono compresi nel calcolo quando inferiori a 6 mesi continuativi e non superiori complessivamente a 10 mesi in 5 anni oppure quando, pur superiori, ciò sia dipeso dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi
se allo straniero sia stato revocato il pds a causa di una assenza superiore ai 12 mesi consecutivi dall'UE o per aver ottenuto il pds (CE) in un altro Stato UE, può riacquistare il pds (CE) in Italia dopo un periodo di 3 anni (anzichè 5)
se allo straniero sia stato revocato il pds e non dev'essere espulso, viene rilasciato un altro pds in conformità ai requisiti posseduti

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di questa scheda, cliccare qui

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