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Ottenere
il permesso di soggiorno (per lavoro, per studio, per altri motivi)
(straniero in possesso di permesso di soggiorno
(CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in altro Stato UE)
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che sia già in possesso di un
pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in altro Stato
dell'Unione Europea e che intenda soggiornare in Italia più
di tre mesi
Normativa
di riferimento
art. 9 bis, T.U. D. lgs. 286/98;
art. 39, commi 4 bis e 4 ter, T.U. D. lgs. 286/98
Rilascio
A) Requisiti
● solo per il caso di
ingresso per motivi di lavoro
●
nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro
subordinato o
subordinato domestico,
oppure verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e
certificazione sul possesso dei requisiti per lavoro autonomo
(cliccare qui per il relativo modulo di domanda)
●
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
● solo
per il caso di ingresso per motivi di studio
●
rientrare nell'ambito di un programma di scambio comunitario o
bilaterale con il Paese di origine (ma non è
necessario se il programma di studi svolto nell'altro Stato UE preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia)
oppure
●
essere stato autorizzato a soggiornare per almeno 2 anni, per motivi di
studio, nell'altro Stato UE (ma non è necessario se
il programma di studi svolto nell'altro Stato UE preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia)
e in ogni caso
●
possesso documentazione, proveniente dalle autorità
accademiche dell'altro Stato UE, che attesti che il nuovo programma di
studi da svolgere in Italia è complementare al programma di
studi già svolto
●
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● disponibilità alloggio idoneo
● solo
per il caso di ingresso per motivi di lavoro autonomo
●
inesistenza motivi ostativi al rilascio di autorizzazione o licenza per
l'esercizio dell'attività autonoma
● titolarità
pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE
ed in corso di validità
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio
(vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori
dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
sussistenza contratto di soggiorno
●
sussistenza alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa consente di fare
● entrare senza
visto e soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a
tre mesi per:
●
svolgere una attività lavorativa subordinata non stagionale,
a tempo determinato o indeterminato
● svolgere una attività lavorativa autonoma,
previ l'acquisizione dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente
richiesta ed il possesso degli altri requisiti o condizioni per lo
svolgimento di quell'attività
●
proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati nell'altro Stato UE
● per altro scopo lecito, previa dimostrazione del
possesso di disponibilità economiche pari al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno e il terzo rigo
della
tabella valida per l'anno 2010) e assicurazione sanitaria
Durata
I. in
caso di rilascio
in conformità col tipo di pds
rilasciato
II. in
caso di rinnovo
in conformità col tipo di pds
rilasciato
Proroga
non è prevista
Conversione
sì, in pds
per motivi familiari (coesione familiare) (sempre
che il pds originario non sia per motivi familiari) - si rimanda al
relativo file per maggiori dettagli
Divieti
●
rifiutato il rilascio allo straniero:
● che sia in
possesso di un pds:
● per studio o
formazione professionale
● per
protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato
richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● per asilo (o
se è stato richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale
richiesta)
● di breve
durata
● che sia un diplomatico, un console o
altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle
rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di
carattere universale
●
non
è ammesso in Italia lo straniero:
● che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
● appartenga:
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
oppure
● ad una delle categorie indicate nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati inerenti gli stupefacenti
● reati inerenti la libertà sessuale
● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati
● reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato espulso, salvo che:
● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
● tenuto conto
da parte della Questura:
● dell'età dello straniero
● della durata del soggiorno nel
territorio nazionale
● delle conseguenze dell'espulsione per
lo straniero e i suoi familiari
● dell'esistenza di legami familiari e
sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
● rilascio
o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
● nel caso che vengano
a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa
la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
● se il pds sia
stato acquisito fraudolentemente
● nel caso che vengano a mancare i
requisiti richiesti per il soggiorno
● nel caso di assenza dal territorio
dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
● nel caso di ottenimento di un pds
(CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
● nel caso di assenza dall'Italia per
un periodo superiore a 6 anni
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● se
il soggiorno in Italia dura meno di 3 mesi, vi è la sola
dichiarazione
di presenza
alla Questura della provincia in cui lo straniero si
trova in Italia, entro 8 giorni
lavorativi dall'ingresso → viene rilasciata una ricevuta di
tale dichiarazione
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● dopo 5 anni di regolare
soggiorno in Italia, se è in possesso degli altri requisiti
e presupposti (vedi
la scheda "Ottenere il permesso di soggiorno (CE) per
soggiornanti di lungo periodo - ipotesi ordinaria"), lo
straniero può chiedere il pds (CE) per soggiornanti di lungo
periodo: contestualmente al rilascio di tale pds, verrà
revocato il pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto
nell'altro Stato UE
● il
nulla osta va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
● il pds
viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta
● il
pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare), può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui
per il pds per motivi di lavoro, qui
per il pds per motivi di studio o per altri motivi. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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