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Ottenere il permesso di soggiorno (per lavoro, per studio, per altri motivi)
(straniero in possesso di permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in altro Stato UE)

Descrizione
pds rilasciato allo straniero che sia già in possesso di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in altro Stato dell'Unione Europea e che intenda soggiornare in Italia più di tre mesi

Normativa di riferimento
art. 9 bis, T.U. D. lgs. 286/98; art. 39, commi 4 bis e 4 ter, T.U. D. lgs. 286/98

Rilascio
A) Requisiti

solo per il caso di ingresso per motivi di lavoro
   nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato subordinato domestico, oppure verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e certificazione sul possesso dei requisiti per lavoro autonomo (cliccare 
qui per il relativo modulo di domanda)
   stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
solo per il caso di ingresso per motivi di studio
   rientrare nell'ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine (ma non è necessario se il programma di studi svolto nell'altro Stato UE preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia)
   oppure
   essere stato autorizzato a soggiornare per almeno 2 anni, per motivi di studio, nell'altro Stato UE (ma non è necessario se il programma di studi svolto nell'altro Stato UE preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia)
   e in ogni caso
   possesso documentazione, proveniente dalle autorità accademiche dell'altro Stato UE, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
disponibilità alloggio idoneo
solo per il caso di ingresso per motivi di lavoro autonomo

   ● inesistenza motivi ostativi al rilascio di autorizzazione o licenza per l'esercizio dell'attività autonoma
titolarità pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE ed in corso di validità
C) Ufficio competente
Prefettura territorialmente competente (per il nulla osta)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)

D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio (vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza contratto di soggiorno
sussistenza alloggio idoneo
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
entrare senza visto e soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi per:
   ● svolgere una attività lavorativa subordinata non stagionale, a tempo determinato o indeterminato
   ● svolgere una attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il possesso degli altri requisiti o condizioni per lo svolgimento di quell'attività
   ● proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati nell'altro Stato UE
   ● per altro scopo lecito, previa dimostrazione del possesso di disponibilità economiche pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale 
(si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il terzo rigo della tabella valida per l'anno 2010) e assicurazione sanitaria

Durata
I. in caso di rilascio
in conformità col tipo di pds rilasciato
II. in caso di rinnovo
in conformità col tipo di pds rilasciato

Proroga
non è prevista

Conversione
sì, in pds per motivi familiari (coesione familiare) (sempre che il pds originario non sia per motivi familiari) - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli

Divieti
rifiutato il rilascio allo straniero:
   ● che sia in possesso di un pds:
      ● per studio o formazione professionale
      ● per protezione temporanea o per motivi umanitari (o se è stato richiesto tale pds e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
      ● per asilo (o se è stato richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e si è in attesa di una decisione su tale richiesta)
      ● di breve durata
   ● che sia un diplomatico, un console o altro soggetto che gode di funzioni equiparate o membro delle rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale
non è ammesso in Italia lo straniero:
   ● che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ossia:
  
   ● appartenga:
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327
         oppure
        
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646
      oppure
      ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
  
      ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
         ● reati inerenti gli stupefacenti
         ● reati inerenti la libertà sessuale
         ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
         ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
      ● sia stato espulso, salvo che:
         ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
         oppure
         ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
      ● deve essere espulso
   ● che sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
tenuto conto da parte della Questura:
   ● dell'età dello straniero
   ● della durata del soggiorno nel territorio nazionale
   ● delle conseguenze dell'espulsione per lo straniero e i suoi familiari
   ● dell'esistenza di legami familiari e sociali in Italia e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine
rilascio o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
se il pds sia stato acquisito fraudolentemente
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno
nel caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi
nel caso di ottenimento di un pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato UE
nel caso di assenza dall'Italia per un periodo superiore a 6 anni

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
se il soggiorno in Italia dura meno di 3 mesi, vi è la sola dichiarazione di presenza alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova in Italia, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso → viene rilasciata una ricevuta di tale dichiarazione
la domanda per il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
dopo 5 anni di regolare soggiorno in Italia, se è in possesso degli altri requisiti e presupposti (vedi la scheda "Ottenere il permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo periodo - ipotesi ordinaria"), lo straniero può chiedere il pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo: contestualmente al rilascio di tale pds, verrà revocato il pds (CE) per soggiornanti di lungo periodo ottenuto nell'altro Stato UE
il nulla osta va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta

il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05
nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari (coesione familiare), può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui per il pds per motivi di lavoro, qui per il pds per motivi di studio o per altri motiviPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.

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