|
Ottenere
il permesso di soggiorno per motivi familiari
(coesione familiare)
Descrizione
pds rilasciato, sotto forma di conversione, allo straniero,
già regolarmente soggiornante in Italia, che intenda
ricostituire il nucleo familiare con altro straniero anch'egli
regolarmente soggiornante in Italia o cittadino italiano o cittadino di
altro Stato UE
Normativa
di riferimento
art. 30 T.U. D. lgs. 286/98
Rilascio
A) Requisiti
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito
presso gli uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
disponibilità alloggio idoneo
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010), aumentato della metà per
ogni familiare da ricongiungere
● prova sull'esistenza di
rapporti familiari
● se
il familiare a cui ci si ricongiunge è uno straniero
●
titolarità pds straniero già
soggiornante in Italia ed in
corso di validità
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino italiano
● prova sulla
cittadinanza italiana
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino di altro Stato UE
● prova sulla
cittadinanza di altro Stato UE
● disponibilità
mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito
presso gli uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
alloggio idoneo
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010), aumentato della metà per
ogni familiare da ricongiungere
● prova sull'esistenza di
rapporti familiari
● se
il familiare a cui ci si ricongiunge è uno straniero
●
titolarità pds straniero già
soggiornante in Italia ed in
corso di validità
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino italiano
● prova sulla
cittadinanza italiana
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino di altro Stato UE
● prova sulla
cittadinanza di altro Stato UE
● disponibilità
mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
I. in
caso di rilascio
● la stessa del pds del familiare con cui si
è attuata la coesione familiare
II. in
caso di rinnovo
●
la stessa del pds del familiare
con cui si è attuata la coesione familiare
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in caso di avvenuta morte del familiare con il
quale ci si è ricongiunti nonchè nel
caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, conversione
in pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
dell'attività di lavoro
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale,
per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di diniego di rinnovo del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
il rifiuto del rilascio o rinnovo, sia per lo straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare sia per il
familiare ricongiunto tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonchè, per lo straniero già presente
sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
●
nel caso che manchino o vengano a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
nel
valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca del pds, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3
del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo
Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne
profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato
di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o
l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia
cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
●
revoca del pds rilasciato allo straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno 1 anno (vedi infra
in "Note"), se sia accertato che al matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata prole)
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● il pds viene
rilasciato a:
● straniero,
regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno 1 anno, che abbia
contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano, cittadino di
altro Stato UE o straniero regolarmente soggiornante;
● straniero,
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento familiare con cittadino italiano, cittadino di altro
Stato UE o straniero regolarmente soggiornante: la richiesta
può essere fatta entro 1 anno dalla scadenza del pds
originariamente posseduto dal familiare al quale ci si ricongiunge (se
straniero regolarmente soggiornante); se il familiare (straniero) sia
un rifugiato, non occorre che questi abbia un pds in corso di
validità
● straniero che
sia genitore, anche naturale, di minore italiano residente in Italia:
pds rilasciato anche a prescindere dal possesso di un pds in corso di
validità, sempre che il genitore non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana
● se i rapporti familiari non
possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
● nel
caso di rapporto di lavoro instaurato durante la validità
del pds, alla scadenza occorrerà chiedere un pds
corrispondente al tipo di lavoro (subordinato, subordinato stagionale,
subordinato domestico o autonomo)
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione
della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua
conversione in
pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio o
pds per
residenza elettiva,
può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda
di permesso, di rinnovo o di conversione)
o anche solo per avere un parere, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per
conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote,
cliccare qui.
|
|