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Ottenere
il permesso di soggiorno per motivi familiari
(figlio minore che ha compiuto 14 anni)
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che sia figlio minore (che ha compiuto 14
anni) di genitore o affidatario che abbia fatto ingresso in Italia per
ricongiungimento familiare
Normativa
di riferimento
artt. 9, 30 e 31 T.U. D. lgs. 286/98;
artt. 16 e 17 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà in
Italia (clicca
qui per il modello relativo al
ricongiungimento familiare,
qui invece per il modello
relativo al familiare al seguito)
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010), aumentato della
metà per ogni familiare da ricongiungere
● nulla osta
all'ingresso per ricongiungimento familiare (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda) o per familiare al seguito (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda) (ma solo se il richiedente in Italia è
straniero; se invece è un cittadino italiano o comunitario,
il nulla osta non è necessario)
● visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito di
familiare
straniero soggiornante in Italia
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● prova sull'esistenza di
rapporti familiari
●
titolarità pds straniero già
soggiornante in Italia ed in
corso di validità
● disponibilità
mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè è rinnovabile il pds del
familiare il quale ottenne il nulla osta
al ricongiungimento familiare
o
per familiare al seguito (vedi
sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
alloggio idoneo
● prova sull'esistenza di
rapporti familiari
● se
il familiare a cui ci si ricongiunge è uno straniero
●
titolarità pds straniero già
soggiornante in Italia ed in
corso di validità
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino italiano
● prova sulla
cittadinanza italiana
● disponibilità
mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds, fermi i requisiti di età
minima per lo svolgimento di tale attività:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
I. in
caso di rilascio
la stessa del pds del familiare che ottenne il
nulla osta
al ricongiungimento familiare
o
per familiare al seguito, ma comunque
2 anni max
II. in
caso di rinnovo
la stessa del pds del familiare che ottenne il
nulla osta
al ricongiungimento familiare
o
per familiare al seguito, ma comunque
2 anni max
Proroga
non è prevista
Conversione
●
al compimento dei 18 anni di età,
in caso di avvenuta morte del familiare con il quale ci si è
ricongiunti e se mancano i requisiti per chiedere il pds (CE) per soggiornanti
di lungo periodo (ipotesi ordinaria), conversione
in pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
dell'attività di lavoro
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
● rilascio o
rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili
● il rifiuto del
rilascio o rinnovo, sia per lo straniero che ha esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare sia per il
familiare ricongiunto tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonchè, per lo straniero già presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Revoca
● nel caso che
vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno,
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative
sanabili
● la revoca, sia
per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare sia per il
familiare ricongiunto tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonchè, per lo straniero già presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale
● revoca
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
●
minore figlio o affidato di straniero e con
questi conviva e soggiorni regolarmente in Italia:
● viene iscritto nel pds del/i genitore/i o affidatario/i
fino al compimento dei 14 anni
e
● segue la condizione giuridica del genitore con cui
convive, o se convive con entrambi la condizione più
favorevole (nel caso di minore affidato, segue la condizione giuridica
del genitore affidatario, se più favorevole)
● al compimento dei 14 anni, può chiedere il
rilascio di un proprio pds per motivi familiari fino ai 18 anni di
età, ossia l'ipotesi di questa scheda (nel modello 209, allegato
1 si indicherà il
numero di pds del genitore con il quale convive) o di un proprio pds
(CE) per soggiornanti di lungo periodo
●
al compimento dei 18 anni, gli viene
rilasciato un pds per
studio, o per lavoro secondo l'attività
che svolge, cure mediche
● se i rapporti familiari non
possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio o per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote,
cliccare qui.
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