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Ottenere il permesso di soggiorno per
motivi familiari
(ricongiungimento familiare o
per familiare al seguito) - ipotesi ordinaria
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi a (o seguire
in Italia) un familiare già presente sul territorio
nazionale (quest'ultimo in possesso di visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi)
Normativa
di riferimento
artt. 29 e 30 T.U. D. lgs. 286/98
Rilascio
A) Requisiti
● nulla osta
all'ingresso per ricongiungimento familiare (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda, se lo straniero da ricongiungere è il coniuge
o il figlio; clicca quiinvece,
se lo straniero da ricongiungere è il genitore
naturale di un minore straniero già presente con l'altro
genitore: in quest'ultimo caso, si considerano i requisiti reddituali
del genitore già presente) o per familiare al seguito (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda) (ma solo se il richiedente in Italia è
straniero; se invece è un cittadino italiano o comunitario,
il nulla osta non è necessario)
● visto
d'ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito di
familiare
straniero soggiornante in Italia
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
disponibilità alloggio idoneo
● prova
sull'esistenza di rapporti familiari
● relativamente al
ricongiungimento del coniuge o del genitore:
prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per
il genitore
● reddito minimo
annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del
reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi
con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010), aumentato della
metà per ogni familiare da ricongiungere
● per l'ingresso per ricongiungimento
familiare
● dichiarazione sulla
sussistenza del rapporto di lavoro dal quale lo straniero richiedente
il nulla osta trae il proprio reddito (clicca
qui per scaricare il modulo)
● consenso
ad ospitare anche il ricongiunto minore dello straniero richiedente il nulla
osta (clicca
qui per scaricare il modulo), se si tratta solo
di un minore di 14 anni, o i ricongiunti dello straniero richiedente il
nulla osta (clicca
qui per scaricare il modulo), se si tratta di più ricongiunti, non tutti minori
● per l'ingresso per familiare al
seguito
● consenso
ad ospitare anche il ricongiunto minore dello straniero richiedente il nulla
osta (clicca
qui per scaricare il modulo), se si tratta solo di un minore
di 14 anni, o i ricongiunti dello straniero richiedente il nulla osta
(clicca
qui per scaricare il modulo), se si tratta di più ricongiunti, non tutti minori
● pds straniero
già soggiornante in Italia
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè è rinnovabile il pds del
familiare il quale ottenne il nulla osta
al ricongiungimento familiare
(vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori
dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
alloggio idoneo
● prova
sull'esistenza di rapporti familiari
● relativamente al
ricongiungimento del coniuge o del genitore:
prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per
il genitore
● se
il familiare a cui ci si ricongiunge è uno straniero
●
titolarità pds straniero già
soggiornante in Italia ed in
corso di validità
●
se il familiare a cui ci si ricongiunge
è cittadino italiano
● prova sulla
cittadinanza italiana
● disponibilità
mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
I. in
caso di rilascio
la stessa del pds del familiare che ottenne il
nulla osta
al ricongiungimento familiare
o
per familiare al seguito, ma comunque
2 anni max
II. in
caso di rinnovo
la stessa del pds del familiare che ottenne il
nulla osta
al ricongiungimento familiare
o
per familiare al seguito, ma comunque
2 anni max
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in caso di avvenuta morte del familiare con il
quale ci si è ricongiunti nonchè nel
caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, conversione
in pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento
dell'attività di lavoro
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale,
per:
● reati
previsti dall'articolo
380, del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
nel valutare la pericolosità dello
straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di
diniego di rinnovo del pds, si
tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in
violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo
di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in
violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo
di residenza permanente)
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● il rifiuto del
rilascio o rinnovo, sia per lo straniero che ha esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare sia per il
familiare ricongiunto tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese
d'origine, nonchè, per lo straniero già presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
●
pds non rilasciabile se:
● lo straniero già soggiornante che chiede il
ricongiungimento o la coesione, abbia già chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non sia
ancora stata oggetto di una decisione definitiva
● lo straniero a cui debba essere concesso il pds sia
già destinatario delle misure di protezione temporanea,
disposte dal
D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85,
oppure delle misure di cui all'art.
20 del Testo Unico
Revoca
●
nel caso che manchino o vengano a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
nel valutare la pericolosità dello
straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di
revoca del pds, si
tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo
12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in
violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo
di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in
violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo
di residenza permanente)
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
●
revoca del pds (e rigetto della richiesta di
rilascio o rinnovo) se il matrimonio con straniero già
regolarmente soggiornante in Italia o l'adozione di minore straniero
già regolarmente soggiornante in Italia sono avvenuti al
solo scopo di consentire l'ingresso e il soggiorno al richiedente
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● il pds viene
rilasciato a:
● coniuge, non
legalmente separato purchè di età non inferiore a
diciotto anni;
● figli minori
(di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche
del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
● figli
maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato
di salute che comporti invalidità totale;
● genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di
salute
● per ricongiungimento
al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro
genitore
● genitore
naturale che dimostri, già al suo ingresso in
Italia, il
possesso dei requisiti di alloggio e reddito (si tiene conto a tal fine
anche del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore
già presente in Italia e soggiornante con il minore)
● se i
rapporti familiari non possono essere provati con certificati o
attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere
(in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque
sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta
documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano
certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli
interessati
● nel
caso di rapporto di lavoro instaurato durante la validità
del pds, alla scadenza occorrerà chiedere un pds
corrispondente al tipo di lavoro (subordinato, subordinato stagionale,
subordinato domestico o autonomo)
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione
della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua
conversione in pds per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per studio
o per
residenza elettiva,
può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda
di permesso, di rinnovo o di conversione)
o anche solo per avere un parere, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi
approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui.
Per
conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote,
cliccare qui.
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