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Ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari
(ricongiungimento familiare o per familiare al seguito) - ipotesi ordinaria

Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda ricongiungersi a (o seguire in Italia) un familiare già presente sul territorio nazionale (quest'ultimo in possesso di visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi)

Normativa di riferimento
artt. 29 e 30 T.U. D. lgs. 286/98

Rilascio
A) Requisiti

nulla osta all'ingresso per ricongiungimento familiare (clicca qui per scaricare un esempio della domanda, se lo straniero da ricongiungere è il coniuge o il figlio; clicca quiinvece, se lo straniero da ricongiungere è il genitore naturale di un minore straniero già presente con l'altro genitore: in quest'ultimo caso, si considerano i requisiti reddituali del genitore già presente) o per familiare al seguito (clicca qui per scaricare un esempio della domanda) (ma solo se il richiedente in Italia è straniero; se invece è un cittadino italiano o comunitario, il nulla osta non è necessario)
visto d'ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito di familiare straniero soggiornante in Italia
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
disponibilità alloggio idoneo
 prova sull'esistenza di rapporti familiari
 relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, determinato tenuto conto anche del reddito complessivo prodotto dai familiari già conviventi con il richiedente il nulla osta: non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010), aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
per l'ingresso per ricongiungimento familiare
   ●
dichiarazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro dal quale lo straniero richiedente il nulla osta trae il proprio reddito (clicca qui per scaricare il modulo)
    consenso ad ospitare anche il ricongiunto minore dello straniero richiedente il nulla osta (clicca qui per scaricare il modulo), se si tratta solo di un minore di 14 anni, o i ricongiunti dello straniero richiedente il nulla osta (clicca qui per scaricare il modulo), se si tratta di più ricongiunti, non tutti minori
per l'ingresso per familiare al seguito
    consenso ad ospitare anche il ricongiunto minore dello straniero richiedente il nulla osta (clicca qui per scaricare il modulo), se si tratta solo di un minore di 14 anni, o i ricongiunti dello straniero richiedente il nulla osta (clicca qui per scaricare il modulo), se si tratta di più ricongiunti, non tutti minori
pds straniero già soggiornante in Italia
C) Ufficio competente
Prefettura territorialmente competente (per il nulla osta)
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, finchè è rinnovabile il pds del familiare il quale ottenne il nulla osta al ricongiungimento familiare (vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori dettagli)
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
 tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
sussistenza alloggio idoneo
 prova sull'esistenza di rapporti familiari
 relativamente al ricongiungimento del coniuge o del genitore: prova sull'inesistenza di bigamia per il richiedente o per il genitore
se il familiare a cui ci si ricongiunge è uno straniero
   titolarità pds straniero già soggiornante in Italia ed in corso di validità
se il familiare a cui ci si ricongiunge è cittadino italiano
   prova sulla cittadinanza italiana
disponibilità mezzi economici per il sostentamento dello straniero
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
accedere ai servizi assistenziali
iscriversi a corsi di studio o di formazione professionale
per il solo periodo di validità del pds e senza necessità di conversione o rettifica del pds:
   svolgere una attività di lavoro subordinata, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro
   ● svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta

Durata
I. in caso di rilascio
la stessa del pds del familiare che ottenne il nulla osta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito, ma comunque 2 anni max
II. in caso di rinnovo
la stessa del pds del familiare che ottenne il nulla osta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito, ma comunque 2 anni max

Proroga
non è prevista

Conversione
in caso di avvenuta morte del familiare con il quale ci si è ricongiunti  nonchè nel caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio, conversione in pds per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento dell'attività di lavoro
in pds per residenza elettiva - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli

Divieti
non è ammesso in Italia lo straniero che:
   ● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
   oppure
   ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
      ● reati previsti dall'articolo 380, del codice di procedura penale
      ● reati inerenti gli stupefacenti
      ● reati inerenti la libertà sessuale
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
   ● sia stato espulso, salvo che:
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
      oppure
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
   ● deve essere espulso
   ● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego di rinnovo del pds, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
rilascio o rinnovo rifiutati anche nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
il rifiuto del rilascio o rinnovo, sia per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare sia per il familiare ricongiunto tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
pds non rilasciabile se:
   ● lo straniero già soggiornante che chiede il ricongiungimento o la coesione, abbia già chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non sia ancora stata oggetto di una decisione definitiva
   ● lo straniero a cui debba essere concesso il pds sia già destinatario delle misure di protezione temporanea, disposte dal D. Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, oppure delle misure di cui all'art. 20 del Testo Unico

Revoca
nel caso che manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del pds, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 del Testo Unico (atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente; al fine di trarne profitto,atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni del Testo Unico o l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia titolo di residenza permanente)
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
revoca del pds (e rigetto della richiesta di rilascio o rinnovo) se il matrimonio con straniero già regolarmente soggiornante in Italia o l'adozione di minore straniero già regolarmente soggiornante in Italia sono avvenuti al solo scopo di consentire l'ingresso e il soggiorno al richiedente

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota

Note
il pds viene rilasciato a:
   coniuge, non legalmente separato purchè di età non inferiore a diciotto anni;
   figli minori (di 18 anni; anche adottivi o affidati o sottoposti a tutela), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
   figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
   genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza o, se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute
   per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore
      genitore naturale che dimostri, già al suo ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di alloggio e reddito (si tiene conto a tal fine anche del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore già presente in Italia e soggiornante con il minore)
se i rapporti familiari non possono essere provati con certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere (in quanto manchi una autorità riconosciuta o comunque sussistano fondati dubbi sulla autenticità della detta documentazione), le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni in base all'esame del DNA effettuato a spese degli interessati
nel caso di rapporto di lavoro instaurato durante la validità del pds, alla scadenza occorrerà chiedere un pds corrispondente al tipo di lavoro (subordinato, subordinato stagionale, subordinato domestico o autonomo)
la domanda per il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
il nulla osta va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per residenza elettiva, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare quiPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote, cliccare qui.

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