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Ottenere
il permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda svolgere in Italia una
attività lavorativa autonoma non occasionale
Normativa
di riferimento
artt. 5 e 26 T.U. D. lgs. 286/98;
art. 39 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● possesso dei
requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini
italiani per l'esercizio delle singole attività di lavoro
autonomo non occasionale (industriale, professionale, artigianale o
commerciale) o per costituire una società di capitali o di
persone o per accedere a cariche societarie
● possesso dei
requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari
● reddito minimo
annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale (si vedano
l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
● dichiarazione,
richiesta anche tramite un proprio procuratore, rilasciata dalla
competente autorità amministrativa (preposta al rilascio
delle relative licenze e autorizzazioni oppure all'autorità
amministrativa tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per
l'attività che necessita di una iscrizione in albo o
registro) e non anteriore a tre mesi, secondo la quale non sussistono
motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio, comunque denominato (ad es.: alla Camera di commercio
per l'iscrizione nel R.E.C. - Registro esercenti il Commercio; al
Comune nel caso di attività per il commercio per il cui
avvio è necessario solo presentare una previa comunicazione
al Comune stesso)
● per
l'esercizio di una professione, la dichiarazione è
sostituita dal previo riconoscimento del titolo professionale straniero
conseguito in un Paese non appartenente all'UE:
● per
l'esercizio, anche a carattere occasionale, di una professione
sanitaria, da parte del Ministero della Salute;
● per le professioni
sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia (fra di esse:
attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e
forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente
sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale, giornalista), da parte della Direzione generale
degli Affari civili - Ufficio VII - Reparto internazionale del Ministero
● per lo
sportivo la dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione nominativa di assenso
del CONI, nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi
stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali
● visto
d'ingresso per motivi di lavoro autonomo:
● (1)
dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società
estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o
di società
di altro Stato membro dell'Unione Europea
● (2)
imprenditore, commerciante o artigiano
● (3)
libero professionista
● (4)
soci prestatori d’opera di società in Italia
● (5)
lavoratori dello spettacolo
● (6)
sportivi e atleti
● (7)
lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori
universitari
e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia, traduttori e interpreti
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● disponibilità alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
●
Autorità amministrativa competente (CCIAA, Ordine
Professionale, etc.) (per il nulla osta)
● Questura territorialmente
competente (per il nulla osta provvisorio)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per lo
svolgimento della attività lavorativa
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza alloggio idoneo
● possesso
autorizzazione, licenza o iscrizione in apposito albo o registro
● iscrizione alla
CCIAA
● possesso di
mezzi economici di sostentamento
● per lo straniero che svolge in Italia
attività come socio prestatore d'opera presso
società, anche cooperative
● prova su
mansioni svolte come socio lavoratore
● prova su
iscrizione in libro soci
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● svolgere una
attività lavorativa autonoma (nel caso dei lavoratori dello
spettacolo, per lo stesso produttore o committente dello spettacolo in
relazione al quale il visto è stato rilasciato)
●
svolgere una attività lavorativa
subordinata per lo stesso periodo di validità del pds,
previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro
è già in corso, previa comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro
Durata
●
ordinariamente, 2 anni max (sia in fase di
rilascio sia in fase di rinnovo)
●
nel caso dei lavoratori dello spettacolo, 90
giorni max
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in pds
per motivi familiari (coesione familiare) - si
rimanda al relativo file per maggiori dettagli
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Revoca
●
insieme all'espulsione dello straniero, per
una condanna irrevocabile per reati in materia di:
● violazione del diritto d'autore
● contraffazione
● uso e commercio di marchi o segni distinti contraffatti
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
acquisizione di una quota del
Decreto Flussi ordinario,
tranne che per le seguenti ipotesi (nelle quali non è
necessaria):
●
lettori universitari di scambio o di madre
lingua
● professori
universitari
● ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incarico accademico o una attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia
●
traduttori e interpreti
● lavoratori dello
spettacolo (ipotesi di cui all'art. 27, comma 1, lettere L, M, N, O)
Note
●
se l'esigenza lavorativa riguarda le ipotesi
di cui all'art. 27, comma 1, lettere A, B, C, D, preventivamente
occorre sottoporre uno schema di contratto d'opera professionale alla
Direzione Provinciale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del
contratto, che accerta se effettivamente il programma negoziale non
configuri piuttosto un rapporto di lavoro subordinato e ne rilascia la
corrispondente certificazione, che andrà acclusa fra la
documentazione necessaria per ottenere il visto di ingresso
●
se l'esigenza lavorativa riguarda un artista
(art. 27, comma 1, lettere L, M, N, O) ed è di breve durata
(o comunque inferiore a 90 giorni), il visto è rilasciato al
di fuori delle quote, a condizione che l'artista non svolga
attività per un produttore o committente di spettacolo
diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato
●
se durante il corso di validità del
pds venga svolta una attività lavorativa subordinata, previo
inserimento nell'elenco anagrafico (o, se il rapporto di lavoro
è già in corso, previa comunicazione del datore
di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro), al rinnovo viene
rilasciato un nuovo pds
per lavoro subordinato
●
si richiede il nulla osta per colui che
è titolare di pds per
lavoro subordinato stagionale o pds per lavoro subordinato per
casi particolari (art. 27 T.U.), poichè detta autorizzazione
non consente la conversione in lavoro autonomo
●
non c'è rinnovo se il soggiorno in
Italia viene interrotto oltre 6 mesi o metà del periodo di
validità del pds biennale, salvo che ciò avvenga
per assolvere ad obblighi militari o per gravi e comprovati motivi
●
un elenco dei documenti equipollenti al
passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui
(soci prestatori d'opera di società in Italia, imprenditore,
commerciante o artigiano) o qui
(altre ipotesi). Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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