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Ottenere
il permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda svolgere in Italia una
attività lavorativa subordinata non stagionale, a tempo
determinato o indeterminato, come domestico (badante, colf, etc.)
Normativa
di riferimento
artt. 5, 5 bis, 21 e 22 T.U. D. lgs. 286/98;
artt. 9, 13 e 14 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● nulla osta
all'ingresso per motivi di lavoro subordinato domestico (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda)
● visto
d'ingresso per motivi di lavoro
subordinato
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
● stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
●
disponibilità alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
● Prefettura
territorialmente competente (per il nulla osta)
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio
(vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori
dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 80,00 o 100,00 (a seconda della
durata del pds), pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● sussistenza
contratto di soggiorno
● sussistenza
alloggio idoneo
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● svolgere una
attività lavorativa subordinata non stagionale, a tempo
determinato o indeterminato, come domestico
●
svolgere una attività lavorativa
autonoma, previ l'acquisizione dell'abilitazione o autorizzazione
eventualmente richiesta ed il possesso degli altri requisiti o
condizioni per lo svolgimento di quell'attività
●
svolgere una attività lavorativa
come socio lavoratore di cooperativa
Durata
I. in
caso di rilascio
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
determinato, non superiore a quella del rapporto di lavoro e comunque 1
anno max
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato, 2 anni max
II. in
caso di rinnovo
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
determinato, non superiore a quella del rapporto di lavoro e comunque 1
anno max
●
se il rapporto di lavoro è a tempo
indeterminato, 2 anni max
●
in entrambe le ipotesi purchè il
datore di lavoro sia in possesso della certificazione di aver adempiuto
ai propri obblighi contributivi
Proroga
non è prevista
Conversione
●
in pds
per motivi familiari (coesione familiare) - si
rimanda al relativo file per maggiori dettagli
●
in pds
per residenza elettiva - si rimanda al relativo
file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Revoca
●
nel caso che vengano a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno (compresa la
pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone), sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
acquisizione di una quota del
Decreto Flussi ordinario
Note
● se durante il
corso di validità del pds venga svolta una
attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il
possesso degli altri requisiti o condizioni previsti per lo svolgimento
di quell'attività, o una attività lavorativa come
socio lavoratore di una cooperativa, al rinnovo viene rilasciato un
nuovo pds
per lavoro autonomo
● ove un nuovo
datore di lavoro subentri a quello vecchio durante la
validità del pds, è necessario stipulare un
nuovo contratto di soggiorno,
che verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
● ove il rapporto
di lavoro sia stato instaurato prima dell'entrata in vigore della
previsione della necessità di stipulare un contratto di
soggiorno, occorre integrare il pds con la stipula di apposito
contratto di soggiorno, che
verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
● a
partire dall'11 gennaio 2008
in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro
con lo straniero il datore di lavoro potrà comunicare al
Centro
per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali
eventi, almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura
telematica - maggiori informazioni sono reperibili
qui
● non
c'è rinnovo se il soggiorno in Italia viene interrotto oltre
6 mesi o metà del periodo di validità del pds
biennale, salvo che ciò avvenga per assolvere ad obblighi
militari o per gravi e comprovati motivi
● durante la
fase di rinnovo, lo straniero, in possesso della ricevuta di richiesta
del rinnovo, può continuare un rapporto di lavoro
già in corso, anche se il relativo contratto scade
successivamente al pds o è a tempo indeterminato
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per
residenza elettiva, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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