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Ottenere
il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Descrizione
pds rilasciato allo straniero in possesso dello status di protezione
sussidiaria (riconosciuto allo straniero che rischia di subire gravi
danni - condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra
interna o internazionale - o situazioni di violenza e sfruttamento se
fa ritorno nel Paese di cui possiede la cittadinanza o - se
è apolide - nel Paese in cui aveva la dimora abituale)
Normativa
di riferimento
art. 23, comma 2 D. lgs. 251/07;
art. 10 D. lgs. 25/08
Rilascio
A) Requisiti
● possesso dello
status di protezione sussidiaria, in seguito a
domanda di riconoscimento,
presentata presso la Polizia di frontiera o la Questura
territorialmente competente
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1 (e
2, se in possesso di reddito)
distribuito presso gli uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente, se posseduto
● disponibilità
alloggio idoneo
● fondatezza dei
motivi a base della richiesta
C)
Ufficio competente
● Questura territorialmente
competente o Polizia di frontiera (per l'istanza
di protezione)
● Questura territorialmente competente
(per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da
raggiungere)(salvi i tempi della Commissione Territoriale, non
quantificabili)
Rinnovo
sì, finchè sussistono i requisiti per il rilascio
(vedi sotto alla voce "Durata" per ulteriori
dettagli)
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso
documento di viaggio (non obbligatorio)
● iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale
● sussistenza
alloggio idoneo
● sussistenza
contratto di soggiorno
C)
Ufficio competente
Questura territorialmente competente (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● accedere ai
servizi assistenziali
● iscriversi a
corsi di studio o di formazione professionale
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
I. in
caso di rilascio
3 anni
II. in
caso di rinnovo
se permangono le condizioni che hanno consentito il riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria
Proroga
non è prevista
Conversione
●
sì, in pds per motivi familiari
(coesione familiare) - si rimanda al relativo file
per maggiori dettagli
●
inoltre, anche in pds per lavoro subordinato (ordinario,
domestico
o stagionale)
o autonomo
Divieti
● rilascio
o rinnovo rifiutati se mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
●
rilascio o rinnovo rifiutati
altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano
Revoca
● nel
caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● dopo il
fotosegnalamento, la domanda viene trasmessa alla Commissione
Territoriale competente (in base al luogo di presentazione della
domanda o di dimora dello straniero)
● la Commissione
ascolta lo straniero entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e
decide entro i 3 giorni successivi
● nel frattempo e
per 35 giorni max lo straniero viene ospitato in un CARA (Centro di
Accoglienza per i Richiedenti Asilo)
● se trascorsi i
35 giorni non è stata ancora assunta una decisione, la
Questura rilascia allo straniero un pds temporaneo valido 3 mesi, da
rinnovare per un pari periodo finchè la decisione non viene
assunta:
● se lo straniero
ha presentato la domanda dopo un accertamento di
irregolarità dell'ingresso o del soggiorno o se è
privo di documenti o possiede documenti falsi o contraffatti il
soggiorno prosegue nel CARA, dal quale può uscire nelle ore
diurne
● lo straniero viene
trattenuto in un CPT (Centro di Permanenza Temporanea) per accertamenti
e la sua domanda viene dichiarata irricevibile se:
● è
sospettato di aver commesso un crimine contro la pace, di guerra o
contro l'umanità,
oppure
● è
stato espulso per motivi di ordine e sicurezza pubblica
oppure
● è
stato condannato per alcuni tipi di reati, in Italia o all'estero:
●
(reati gravi: delitto contro la
personalità o la sicurezza dello Stato, contro
l'incolumità pubblica, di riduzione in schiavitù,
furto, rapina, devastazione, saccheggio, connesso alla
fabbricazione-introduzione-messa in vendita-traffico
illegale-detenzione di armi-esplosivi-sostanze stupefacenti,
associazione mafiosa, appartenenza ad organizzazioni terroristiche o
altri delitti con finalità di terrorismo;
●
atti particolarmente crudeli, anche se
perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere
classificati quali reati gravi;
●
atti contrari alle finalità e ai
principi delle Nazioni Unite),
● la Commissione
può:
● riconoscere lo
status rifugiato
● riconoscere lo
status di protezione sussidiaria
● rigettare la
domanda di riconoscimento con provvedimento motivato
● rigettare la domanda
ma ritenere comunque la sussistenza di gravi motivi umanitari che
impediscono allo straniero il rientro nel Paese di cui possiede la
cittadinanza o in cui - se apolide - ha la sua dimora abituale, senza
pericolo di subire danni:
●
in tal caso trasmette gli atti alla Questura
per il rilascio del pds per motivi umanitari
● la domanda
viene esaminata con priorità (ai sensi dell'art.
28 D. lgs. 25/08) nelle seguenti ipotesi:
● é
palesemente fondata
●
é presentata da un richiedente appartenente alle categorie
di persone vulnerabili indicate dall'art.
8 D. lgs. 140/05
● é
presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti
l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli artt.
20 e 21 D. lgs. 25/08, fatto salvo il caso in cui
l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare
l'identità del richiedente
● nel caso di
esame prioritario della domanda e nelle ipotesi di cui all'art.
21 D. lgs. 25/08, appena ricevuta la domanda la
Questura territorialmente competente (in base al luogo in cui la
domanda é stata presentata) dispone il trattenimento dello
straniero ai sensi dell'art.
21, comma 2 D. lgs. 25/08 e contestualmente
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro 7 giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione:
● la decisione
é adottata entro i 2 giorni successivi
● è
escluso dalla protezione lo straniero:
● già
assistito da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
oppure
● già
riconosciuto in un altro Stato
oppure
● che provenga da uno
Stato, diverso da quello di cui si possiede la cittadinanza, che abbia
aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale prima di raggiungere
l'Italia lo straniero abbia soggiornato (non includendosi nel concetto
di soggiorno il semplice transito)
● se durante il
corso di validità del pds venga svolta una
attività lavorativa autonoma, previ l'acquisizione
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta ed il
possesso degli altri requisiti o condizioni previsti per lo svolgimento
di quell'attività, o una attività lavorativa come
socio lavoratore di una cooperativa, al rinnovo viene rilasciato un
nuovo pds
per lavoro autonomo
● ove un nuovo
datore di lavoro subentri a quello vecchio, è necessario
stipulare un
nuovo contratto di soggiorno,
che verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
● ove il rapporto
di lavoro sia stato instaurato prima dell'entrata in vigore della
previsione della necessità di stipulare un contratto di
soggiorno, occorre integrare il pds con la stipula di apposito
contratto di soggiorno, che
verrà poi inviato con raccomandata a.r. al SUI
● a
partire dall'11 gennaio 2008
in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro
con lo straniero il datore di lavoro potrà comunicare al
Centro
per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali
eventi, almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura
telematica - maggiori informazioni sono reperibili
qui
● non
c'è rinnovo se il soggiorno in Italia viene interrotto oltre
6 mesi continuativi o oltre la metà del periodo di
validità del pds biennale, salvo che ciò avvenga
per assolvere ad obblighi militari o per gravi e comprovati motivi
● la domanda per
il rilascio del nulla osta viene presentata esclusivamente online
● il nulla osta
va utilizzato entro 120 giorni dal suo rilascio
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per lavoro subordinato (ordinario,
domestico
o stagionale)
o autonomo, può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare
qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote,
cliccare qui.
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