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Ottenere
il permesso di soggiorno per attesa riacquisto cittadinanza italiana
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda per
riacquistare la cittadinanza italiana
Normativa
di riferimento
Legge 91/92;
art. 11 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
●
presentazione istanza per la concessione o il
riconoscimento della cittadinanza italiana
●
compilazione e sottoscrizione del modello 209,
allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro 100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● prova
sull'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della
cittadinanza italiana
C)
Ufficio competente
● Comune o Prefettura
territorialmente competente (per la domanda di riacquisto o
riconoscimento della cittadinanza italiana)
● Questura
territorialmente competente (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
non è previsto
Cosa
consente di fare
● restare in
Italia fino alla conclusione della procedura per l'acquisto
● per il solo
periodo di validità del pds e senza necessità di
conversione o rettifica del pds:
● svolgere una
attività di lavoro subordinata, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è
già iniziato, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione Provinciale del Lavoro
●
svolgere una attività lavorativa autonoma, previo acquisto
dell'abilitazione o autorizzazione eventualmente richiesta
Durata
in ragione della conclusione della procedura per l'acquisto
Proroga
non è prevista
Conversione
sì, in pds
per motivi familiari (coesione familiare) - si
rimanda al relativo file per maggiori dettagli
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
rilascio
rifiutato anche nell'ipotesi che manchino gli altri requisiti richiesti
per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
rifiutato altresì sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Revoca
● nel
caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il mantenimento e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota
Note
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione
della domanda di permesso di soggiorno, o di sua conversione
in pds per motivi familiari
(coesione familiare),
può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda
di permesso o di conversione) o anche
solo per avere un parere, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
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