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Ottenere il permesso di soggiorno per studio
straniero residente all'estero - ipotesi ordinaria

Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda seguire corsi universitari o di livello medio/superiore o equiparati in Italia

Normativa di riferimento
art. 39 T.U. D. lgs. 286/98; artt. 44 bis, 45 e 46 D.P.R. 394/99

Rilascio
A) Requisiti

visto d'ingresso per motivi di studio:
   immatricolazione ad Università italiane
   borse di studio
   noviziato/formazione religiosa
   corsi di studio di istruzione tecnica e professionale di livello superiore a quello della scuola dell’obbligo - maggiorenni
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 80,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
certificazione sul corso di studio da seguire
possesso garanzia sanitaria
C) Ufficio competente
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Rinnovo
sì, annualmente, se il corso da frequentare ha durata pluriennale e a tal fine è stato rilasciato il visto di ingresso
A) Requisiti
attivare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
comunque fino a 3 anni max dopo il superamento della durata legale del corso di studi prescelto, salvo che non occorra un ulteriore rinnovo per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, nel qual caso il rinnovo viene concesso per la durata complessiva del corso, con cadenza annuale
inoltre, possono essere concessi specifici visti di ingresso e pds di durata non superiore alle documentate necessità, agli stranieri che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una università italiana e debbano espletare gli esami di abilitazione all'esercizio professionale
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegato 1, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 80,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso mezzi economici per proprio sostentamento
possesso garanzia sanitaria
superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e almeno 2 esami per i successivi rinnovi, salvo cause documentate di salute o forza maggiore
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Cosa consente di fare
frequentare un corso di studi in Italia di livello universitario o medio/superiore
svolgere una attività lavorativa part time per un massimo di 20 ore alla settimana e di 1.040 ore all'anno

Durata
1 anno max, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata (sia in fase di rilascio sia in fase di rinnovo)

Proroga
 nel caso che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del pds, può iscriversi all'elenco anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ottenendo un pds per attesa occupazione

Conversione
sì, in pds per motivi familiari (coesione familiare) - si rimanda al relativo file per maggiori dettagli
inoltre, anche in pds per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
A) Requisiti
I. se si tratta di studente non laureato o II. che abbia conseguito in Italia un diploma di laurea o di laurea specialistica al termine della frequenza del relativo corso di studi o III. che sia divenuto maggiorenne in Italia o IV. che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello, e che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
 verifica di sussistenza di quota per la conversione (clicca qui per scaricare un esempio della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
 richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (clicca qui per scaricare un esempio della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (clicca qui per scaricare un esempio del contratto)
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
V. se si tratta di studente, o VI. di studente che sia divenuto maggiorenne in Italia, e che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro autonomo
 verifica di sussistenza di quota per la conversione (clicca qui per scaricare un esempio della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
certificazione sul possesso dei requisiti per lavoro autonomo (clicca qui per scaricare un esempio della domanda di certificazione, da presentarsi esclusivamente online)
compilazione e sottoscrizione del modello 209, allegati 1 e 2, distribuito presso gli uffici postali abilitati
B) Presupposti
I. se si tratta di studente non laureato che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso titolo di soggiorno in corso di validità
iscrizione ad un corso universitario
II. se si tratta di studente che abbia conseguito in Italia un diploma di laurea o di laurea specialistica al termine della frequenza del relativo corso di studi e che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso titolo di soggiorno in corso di validità
possesso laurea
III. se si tratta di studente che sia divenuto maggiorenne in Italia e che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso titolo di soggiorno in corso di validità
IV. se si tratta di studente che che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello e che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso titolo di soggiorno in corso di validità
possesso dottorato o master universitario
V-VI. se si tratta di studente (che sia divenuto maggiorenne in Italia o meno) che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro autonomo
marca da bollo per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
Euro 30,00 in contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
Euro 27,50 tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE (Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
tassa di importo pari a Euro 100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
4 fototessere con posa uguale
passaporto in corso di validità o documento equipollente
possesso titolo di soggiorno in corso di validità
se intende svolgere lavoro autonomo come libero professionista:
   ● possesso dei requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari
   ● reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
se intende svolgere lavoro autonomo come imprenditore, commerciante o artigiano:
   ● possesso dei requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari
   ● reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della  tabella valida per l'anno 2010)
se intende svolgere lavoro autonomo come titolare di contratto per prestazione d'opera o consulenza:
   ● iscrizione della ditta, per la quale si presterà l'attività lavorativa, da almeno 3 anni nel Registro delle Imprese
   ● garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
   ● assunzione di responsabilità della ditta di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore
se intende svolgere lavoro autonomo come sportivo:
   ● dichiarazione nominativa di assenso del CONI
   ● reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
se intende svolgere lavoro autonomo come socio o amministratore di società:
   ● iscrizione della società, della quale si sarà socio o si ricoprirà una carica sociale, da almeno 3 anni nel Registro delle Imprese
   ● garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
   ● assunzione di responsabilità della società di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il socio o amministratore
se intende svolgere lavoro autonomo come artista, ballerino, lavoratore dello spettacolo:
   ● garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
   ● iscrizione della società nel Registro delle Imprese
   ● assunzione di responsabilità della società di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato con l'artista, ballerino o lavoratore dello spettacolo
se intende svolgere lavoro autonomo come traduttore o interprete:
   ● possesso titolo professionale come traduttore o interprete
   ● garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita direttiva del Ministero dell'Interno e il primo rigo della tabella valida per l'anno 2010)
   ● assunzione di responsabilità della società di non instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il traduttore o interprete
C) Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello Amico") (per il pds)
D) Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Divieti
non è ammesso in Italia lo straniero che:
   ● sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone
   oppure
   ● risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
      ● reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
      ● reati inerenti gli stupefacenti
      ● reati inerenti la libertà sessuale
      ● reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
      ● reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
      ● risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per:
  
      ● reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
  
      ● reati previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
   ● sia stato espulso, salvo che:
      ● abbia ottenuto la speciale autorizzazione
      oppure
      ● sia trascorso il periodo di divieto di ingresso
   ● deve essere espulso
   ● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali
rilascio o rinnovo rifiutati anche nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
rilascio o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
non rilasciabile nè rinnovabile per frequentare un corso di studi diverso da quello per il quale è stato ottenuto il visto di ingresso, tranne che se:
   ● l'Autorità Accademica abbia concesso il transito ad un'altra Facoltà
   oppure
   ● il nuovo corso di studi sia di tipo universitario e segua alla frequenza, sempre in Italia, di un corso di studi di livello medio/superiore

Revoca
nel caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
revoca altresì sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano

Decreto Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota del Decreto Flussi ordinario o Decreto Flussi stagionali, ma di una delle quote per studenti stranieri fissate con il Decreto annuale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)

Note
per conoscere il numero di posti riservati agli studenti stranieri presso gli Atenei cliccare qui; per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, cliccare qui)
un elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul modello 209, allegato 1) è presente qui
il pds viene rilasciato in formato elettronico, ai sensi dell'art. 11, legge 155/05

nel caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modello qui indicato

AVVERTENZA: La presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei presupposti indicati non dà diritto di per sè all'ottenimento del pds richiesto

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua conversione in pds per motivi familiari (coesione familiare) o pds per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda di permesso, di rinnovo o di conversione) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare quiPer conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di rinnovo, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di conversione, invece, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote o di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (in conversione dalla tipologia di pds studio), cliccare qui.

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