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Ottenere il permesso di soggiorno per
studio
straniero residente all'estero - ipotesi ordinaria
Descrizione
pds rilasciato allo straniero che intenda seguire corsi universitari o
di livello medio/superiore o equiparati in Italia
Normativa
di riferimento
art. 39 T.U. D. lgs. 286/98;
artt. 44 bis, 45 e 46 D.P.R. 394/99
Rilascio
A) Requisiti
● visto
d'ingresso per motivi di studio:
● immatricolazione
ad Università italiane
● borse di studio
● noviziato/formazione
religiosa
● corsi
di studio di istruzione tecnica e professionale di livello superiore a
quello della scuola dell’obbligo - maggiorenni
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
80,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● certificazione
sul corso di studio da seguire
● possesso
garanzia sanitaria
C)
Ufficio competente
●
Ambasciata/Consolato italiano competente (per il visto)
● Ufficio postale
abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Rinnovo
sì, annualmente, se il corso da frequentare ha durata
pluriennale e a tal fine è stato rilasciato il visto di
ingresso
A)
Requisiti
● attivare la
procedura almeno 60 giorni prima della scadenza del pds
●
comunque fino a 3 anni max dopo il superamento
della durata legale del corso di studi prescelto, salvo che non occorra
un ulteriore rinnovo per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca, nel qual caso il rinnovo viene concesso per la
durata complessiva del corso, con cadenza annuale
●
inoltre, possono essere concessi specifici
visti di ingresso e pds di durata non superiore alle documentate
necessità, agli stranieri che abbiano conseguito il diploma
di laurea presso una università italiana e debbano espletare
gli esami di abilitazione all'esercizio professionale
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegato
1, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
80,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso mezzi
economici per proprio sostentamento
● possesso
garanzia sanitaria
● superamento di
almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e almeno 2 esami per i
successivi rinnovi, salvo cause documentate di salute o forza maggiore
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Cosa
consente di fare
● frequentare un
corso di studi in Italia di livello universitario o medio/superiore
●
svolgere una attività lavorativa
part time per un massimo di 20 ore alla settimana e di 1.040 ore
all'anno
Durata
1 anno max, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata
(sia in fase di rilascio sia in fase di rinnovo)
Proroga
● nel
caso che abbia conseguito in Italia il dottorato o il master
universitario di secondo livello, alla scadenza del pds, può
iscriversi all'elenco anagrafico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non
superiore a dodici mesi, ottenendo un pds per attesa occupazione
Conversione
● sì,
in pds per motivi
familiari (coesione familiare) - si rimanda al
relativo file per maggiori dettagli
● inoltre, anche
in pds per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo
A)
Requisiti
I. se
si tratta di studente non laureato o II. che abbia conseguito in Italia un
diploma di
laurea o di laurea specialistica al termine della frequenza del
relativo corso di studi o III. che sia divenuto maggiorenne
in Italia o IV. che abbia conseguito in
Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello, e che intende convertire il pds per
studio in pds per lavoro subordinato
● verifica
di sussistenza di quota per la conversione (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
● richiesta
di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
● stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato (clicca
qui per scaricare un esempio
del contratto)
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
V. se
si tratta di studente, o VI. di studente che sia divenuto maggiorenne
in
Italia, e che intende convertire il pds per studio in pds
per lavoro autonomo
● verifica
di sussistenza di quota per la conversione (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda, da presentarsi esclusivamente online)
● certificazione
sul possesso dei requisiti per lavoro autonomo (clicca
qui per scaricare un esempio
della domanda di certificazione, da presentarsi esclusivamente online)
● compilazione e
sottoscrizione del modello 209, allegati
1 e
2, distribuito presso gli
uffici postali abilitati
B)
Presupposti
I. se
si tratta di studente non laureato che intende convertire il pds per
studio in pds per lavoro subordinato
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso titolo
di soggiorno in corso di validità
● iscrizione ad
un corso universitario
II. se
si tratta di studente che abbia conseguito in Italia un diploma di
laurea o di laurea specialistica al termine della frequenza del
relativo corso di studi e che intende convertire il pds per studio in
pds per lavoro subordinato
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso
titolo di soggiorno in corso di validità
● possesso laurea
III.
se si tratta di studente che sia divenuto maggiorenne in Italia e che
intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso
titolo di soggiorno in corso di validità
IV.
se si tratta di studente che che abbia conseguito in Italia un
dottorato o un master universitario di secondo livello e che
intende convertire il pds per studio in pds per lavoro subordinato
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso
titolo di soggiorno in corso di validità
● possesso
dottorato o master universitario
V-VI.
se si tratta di studente (che sia divenuto maggiorenne in Italia o
meno) che intende convertire il pds per studio in pds per lavoro autonomo
● marca da bollo
per Euro 14,62, da applicarsi sul modello 209
● Euro 30,00 in
contanti per costo dell'assicurata postale di invio del modello 209
● Euro 27,50
tramite pagamento del c/c postale, per contributo rilascio del PSE
(Permesso di Soggiorno in formato Elettronico)
● tassa di importo pari a Euro
100,00, pagata contestualmente al contributo rilascio del pds
● 4 fototessere
con posa uguale
● passaporto in
corso di validità o documento equipollente
● possesso
titolo di soggiorno in corso di validità
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
libero professionista:
●
possesso dei requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove
necessari
●
reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
imprenditore, commerciante o artigiano:
●
possesso dei requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove
necessari
●
reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
titolare di contratto per prestazione d'opera o consulenza:
● iscrizione
della ditta, per la quale si presterà l'attività
lavorativa, da almeno 3 anni nel Registro delle Imprese
●
garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
●
assunzione di responsabilità della ditta di non instaurare
un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
sportivo:
●
dichiarazione
nominativa di assenso
del CONI
●
reddito minimo annuo da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale (si
vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010)
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
socio o amministratore di società:
●
iscrizione della società, della quale si sarà
socio o si ricoprirà una carica sociale, da almeno 3 anni
nel Registro delle Imprese
●
garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella valida per l'anno 2010)
●
assunzione di responsabilità della società di non
instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il
socio o amministratore
●
se intende svolgere lavoro autonomo come
artista, ballerino, lavoratore dello spettacolo:
●
garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010)
●
iscrizione della società nel Registro delle Imprese
●
assunzione di responsabilità della società di non
instaurare un rapporto di lavoro subordinato con
l'artista, ballerino o lavoratore dello spettacolo
●
se intende svolgere lavoro autonomo
come traduttore o interprete:
●
possesso titolo professionale come traduttore o interprete
●
garanzia di compenso al lavoratore per un reddito minimo annuo da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (si vedano l'apposita
direttiva del Ministero dell'Interno
e il primo rigo della
tabella
valida per l'anno 2010)
●
assunzione di responsabilità della società di non
instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il
traduttore o interprete
C)
Ufficio competente
Ufficio postale abilitato (riporta il logo "Sportello
Amico") (per il pds)
D)
Tempistica
20 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)
Divieti
●
non è ammesso in Italia lo
straniero che:
● sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone
oppure
● risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per:
● reati
previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale
● reati
inerenti gli stupefacenti
● reati
inerenti la libertà sessuale
● reati
inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
● reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite
● risulti
condannato, con sentenza irrevocabile, per:
● reati
previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 (tutela del diritto d'autore)
● reati
previsti dagli artt. 473 e 474 del codice di procedura penale
● sia
stato espulso, salvo che:
● abbia
ottenuto la speciale autorizzazione
oppure
● sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso
● deve essere espulso
● sia stato segnalato, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali
●
rilascio o rinnovo rifiutati anche
nell'ipotesi che manchino o vengano a mancare gli altri requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno, sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o rinnovo e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
● rilascio
o rinnovo rifiutati altresì sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
●
non rilasciabile nè rinnovabile per
frequentare un corso di studi diverso da quello per il quale
è stato ottenuto il visto di ingresso, tranne che se:
● l'Autorità Accademica abbia concesso il
transito ad un'altra Facoltà
oppure
● il nuovo corso di studi sia di tipo universitario e
segua alla frequenza, sempre in Italia, di un corso di studi di livello
medio/superiore
Revoca
● nel
caso che vengano a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rinnovo e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili
●
revoca altresì sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano
Decreto
Flussi
non è necessaria l'acquisizione di una quota del Decreto Flussi
ordinario o Decreto
Flussi stagionali, ma di una delle quote per
studenti stranieri fissate con il Decreto annuale dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)
Note
● per
conoscere il numero di posti riservati agli studenti stranieri presso
gli Atenei cliccare
qui; per le Istituzioni di
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, cliccare
qui)
● un
elenco dei documenti equipollenti al passaporto (da indicarsi sul
modello 209, allegato
1) è presente
qui
●
il pds viene rilasciato in formato
elettronico, ai sensi dell'art.
11, legge 155/05
● nel
caso che taluno (datore di lavoro, parente, associazione o altri) dia
alloggio (in locazione, comodato o altro titolo oneroso) o
ospitalità allo straniero, oppure ceda allo stesso la
proprietà, l'uso, l'usufrutto o il diritto di abitazione di
beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il
modello
qui indicato
AVVERTENZA: La
presentazione della domanda insieme al ricorrere dei requisiti e dei
presupposti indicati non dà diritto di
per sè all'ottenimento del pds richiesto
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione
della domanda di permesso di soggiorno, di suo rinnovo o di sua
conversione in pds per motivi familiari
(coesione familiare) o pds per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
può essere
richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza,
per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella
preparazione della domanda
di permesso, di rinnovo o di conversione)
o anche solo per avere un parere, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente
alla domanda di permesso di questa scheda, cliccare qui. Per conoscere i costi
approssimativi per l'assistenza o consulenza relativamente
alla domanda di rinnovo, cliccare qui.
Per
conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente
alla domanda di conversione, invece, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per l'assistenza o consulenza
relativamente alla domanda di verifica di sussistenza delle quote o di
convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato (in conversione dalla tipologia di pds studio),
cliccare qui.
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