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Ottenere
il diritto di soggiorno per cittadini comunitari
(per periodi inferiori o superiori a 3 mesi)
Descrizione
diritto di liberi circolazione e soggiorno sul territorio italiano
riconosciuto al cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea,
per periodi di tempo inferiori a 3 mesi o superiori ad essi
Normativa
di riferimento
soggiorno fino a 3 mesi:
art.
6, D. lgs. 30/07
soggiorno superiore a 3 mesi:
artt. 7 e 9, comma 2, D. lgs. 30/07
Beneficiari
● cittadino di
un Paese appartenente all'Unione Europea
● cittadino
della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San
Marino
● familiare
straniero di cittadino di uno dei Paesi di cui ai due punti precedenti (vedi sotto in Presupposti)
Motivi
per studio, lavoro (subordinato, subordinato domestico, subordinato
stagionale, autonomo), semplice residenza
Presupposti
A) per soggiorno fino a 3
mesi
possesso documento di identità in corso di
validità, rilasciato dalla competente Autorità
del proprio Paese di origine
B) per
soggiorno superiore a 3 mesi
● richiesta di
iscrizione anagrafica decorsi 3 mesi -> viene rilasciato il
seguente
attestato (tranne che nel caso
di lavoro subordinato stagionale, v. infra)
● in caso di lavoratore subordinato
●
sussistenza di un contratto di lavoro
● in caso di lavoratore autonomo
● iscrizione
alla CCIAA
●
possesso partita IVA
●
(se professionista) iscrizione all'albo
professionale
● in caso di studente
● iscrizione
al corso di studi o di formazione professionale
● copertura
sanitaria
●
disponibilità di risorse economiche sufficienti per
sè e per i propri familiari, se vi sono
● in caso di semplice residente
● copertura
sanitaria per almeno 1 anno
●
disponibilità di risorse economiche sufficienti per
sè e per i propri familiari, se vi sono
● in caso di lavoratore subordinato
stagionale
●
sussistenza di un contratto di lavoro -> il cittadino
comunitario viene iscritto nello schedario della popolazione temporanea
e gli viene rilasciata la relativa attestazione, avente la durata di 1
anno, dopo di che viene cancellato dallo schedario -> in tal
caso, se nel frattempo volesse stabilirsi in Italia per un periodo
superiore a quello di scadenza della stagione, dovrà
presentare la richiesta di iscrizione anagrafica, dimostrando il
possesso dei relativi requisiti (v. supra)
● in caso di familiare straniero di
cittadino comunitario avente i requisiti per il diritto di soggiorno
superiore a 3 mesi
● sia
che accompagni, sia che raggiunga detto cittadino comunitario,
purchè si dimostri l'esistenza di rapporti familiari e il
diritto del cittadino comunitario a soggiornare in Italia per
più di 3 mesi
Ufficio
competente (per il soggiorno superiore a 3 mesi)
Ufficio Anagrafe (o altrimenti denominato) del Comune italiano di
residenza
Tempistica
di rilascio (per il soggiorno superiore a 3 mesi)
all'atto della richiesta
Note
● il cittadino comunitario (ma,
nel silenzio della norma, si ritiene che ciò valga anche per
il familiare straniero nella terza ipotesi dei beneficiari di questa
scheda) mantiene il diritto al
soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi anche se versi in una delle
seguenti ipotesi:
●
inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia
o infortunio
●
disoccupazione involontaria (con rigorosa prova documentale) dopo un
periodo di lavoro in Italia di oltre 1 anno, e iscrizione al centro per
l'impiego o dichiarazione ex d.lgs. 181/2000 di essere
immediatamente disponibili al lavoro
●
disoccupazione involontaria (con rigorosa prova documentale) dopo aver
stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata
inferiore a 1 anno (o la disoccupazione è intervenuta
durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia), e iscrizione al centro
per l'impiego o dichiarazione ex d.lgs. 181/2000 di essere
immediatamente disponibili al lavoro -> nell'ipotesi di questo
punto, il cittadino comunitario sarà considerato ancora un
lavoratore, ai fini del diritto di soggiorno, per 1 anno
●
frequenza di un corso di formazione professionale, collegato al
precedente lavoro (salvo che il cittadino comunitario non sia rimasto
disoccupato)
●
a partire dall'11 gennaio 2008 in caso
di assunzione,
variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino
comunitario il datore di lavoro potrà comunicare al Centro
per
l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali eventi,
almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura telematica -
maggiori informazioni sono reperibili
qui
IMPORTANTE:
Per la corretta preparazione della richiesta di iscrizione anagrafica
può essere richiesta la consulenza legale online. Per
richiedere la consulenza e per essere assistiti nella preparazione
della richiesta, cliccare qui.
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