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Ottenere il diritto di soggiorno per cittadini comunitari
(per periodi inferiori o superiori a 3 mesi)

Descrizione
diritto di liberi circolazione e soggiorno sul territorio italiano riconosciuto al cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea, per periodi di tempo inferiori a 3 mesi o superiori ad essi

Normativa di riferimento
soggiorno fino a 3 mesi:
art. 6, D. lgs. 30/07
soggiorno superiore a 3 mesi:
artt. 7 e 9, comma 2, D. lgs. 30/07

Beneficiari
cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea
cittadino della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino
 familiare straniero di cittadino di uno dei Paesi di cui ai due punti precedenti (vedi sotto in Presupposti)

Motivi
per studio, lavoro (subordinato, subordinato domestico, subordinato stagionale, autonomo), semplice residenza

Presupposti
A) per soggiorno fino a 3 mesi
possesso documento di identità in corso di validità, rilasciato dalla competente Autorità del proprio Paese di origine
B) per soggiorno superiore a 3 mesi
richiesta di iscrizione anagrafica decorsi 3 mesi -> viene rilasciato il seguente attestato (tranne che nel caso di lavoro subordinato stagionale, v. infra)
in caso di lavoratore subordinato
   ● sussistenza di un contratto di lavoro
in caso di lavoratore autonomo
   ● iscrizione alla CCIAA
   ● possesso partita IVA
   ● (se professionista) iscrizione all'albo professionale 
in caso di studente
   ● iscrizione al corso di studi o di formazione professionale
   ● copertura sanitaria
   ● disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono
in caso di semplice residente
   ● copertura sanitaria per almeno 1 anno
   ● disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono
in caso di lavoratore subordinato stagionale
   ● sussistenza di un contratto di lavoro -> il cittadino comunitario viene iscritto nello schedario della popolazione temporanea e gli viene rilasciata la relativa attestazione, avente la durata di 1 anno, dopo di che viene cancellato dallo schedario -> in tal caso, se nel frattempo volesse stabilirsi in Italia per un periodo superiore a quello di scadenza della stagione, dovrà presentare la richiesta di iscrizione anagrafica, dimostrando il possesso dei relativi requisiti (v. supra)
in caso di familiare straniero di cittadino comunitario avente i requisiti per il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi
   ● sia che accompagni, sia che raggiunga detto cittadino comunitario, purchè si dimostri l'esistenza di rapporti familiari e il diritto del cittadino comunitario a soggiornare in Italia per più di 3 mesi

Ufficio competente (per il soggiorno superiore a 3 mesi)
Ufficio Anagrafe (o altrimenti denominato) del Comune italiano di residenza

Tempistica di rilascio (per il soggiorno superiore a 3 mesi)
all'atto della richiesta

Note
il cittadino comunitario (ma, nel silenzio della norma, si ritiene che ciò valga anche per il familiare straniero nella terza ipotesi dei beneficiari di questa scheda) mantiene il diritto al soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi anche se versi in una delle seguenti ipotesi:
   ● inabilità temporanea al lavoro a causa di malattia o infortunio
   ● disoccupazione involontaria (con rigorosa prova documentale) dopo un periodo di lavoro in Italia di oltre 1 anno, e iscrizione al centro per l'impiego o dichiarazione ex d.lgs. 181/2000 di essere immediatamente disponibili al lavoro
   ● disoccupazione involontaria (con rigorosa prova documentale) dopo aver stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 1 anno (o la disoccupazione è intervenuta durante i primi 12 mesi di soggiorno in Italia), e iscrizione al centro per l'impiego o dichiarazione ex d.lgs. 181/2000 di essere immediatamente disponibili al lavoro -> nell'ipotesi di questo punto, il cittadino comunitario sarà considerato ancora un lavoratore, ai fini del diritto di soggiorno, per 1 anno
   ● frequenza di un corso di formazione professionale, collegato al precedente lavoro (salvo che il cittadino comunitario non sia rimasto disoccupato)
a partire dall'11 gennaio 2008 in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino comunitario il datore di lavoro potrà comunicare al Centro per l'Impiego, all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro tali eventi, almeno il giorno prima degli stessi, con una procedura telematica - maggiori informazioni sono reperibili qui

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della richiesta di iscrizione anagrafica può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza e per essere assistiti nella preparazione della richiesta, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza e assistenza relativamente alla richiesta di questa scheda, cliccare qui.

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