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Ottenere
il diritto di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Descrizione
diritto di liberi circolazione e soggiorno sul territorio italiano
riconosciuto al cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea,
a tempo indeterminato, con parità totale con i cittadini
italiani
Normativa
di riferimento
artt. 14 e 16, comma 2, D. lgs. 30/07
Beneficiari
● cittadino di
un Paese appartenente all'Unione Europea
● cittadino
della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San
Marino
● familiare
(comunitario o straniero)
Cosa
consente
studio, lavoro (subordinato, subordinato domestico, subordinato
stagionale, autonomo) tranne quello riservato espressamente al
cittadino italiano, semplice residenza
Presupposti
● 5 anni di
residenza legale e continuativa in Italia, con decorrenza dall'inizio
di validità del pds o ex carta o dalla iscrizione anagrafica
● richiesta di
attestazione di soggiorno permanente -> viene rilasciata l'attestazione
(se il cittadino comunitario è in possesso della carta di
identità elettronica, l'attestazione consisterà
in una
istruzione inserita nel microchip di detta carta)
● in caso di lavoratore subordinato
●
sussistenza di un contratto di lavoro
● in caso di lavoratore autonomo
● iscrizione
alla CCIAA
●
possesso partita IVA
●
(se professionista) iscrizione all'albo
professionale
● in caso di studente
● iscrizione
al corso di studi o di formazione professionale
● copertura
sanitaria
●
disponibilità di risorse economiche sufficienti per
sè e per i propri familiari, se vi sono
● in caso di semplice residente
● copertura
sanitaria per almeno 1 anno
●
disponibilità di risorse economiche sufficienti per
sè e per i propri familiari, se vi sono
Ufficio
competente
Ufficio Anagrafe (o altrimenti denominato) del Comune italiano di
residenza
Tempistica
di rilascio
30 giorni dalla richiesta
Perdita
del diritto
in caso di successive assenze dal territorio nazionale per un periodo
superiore a 2 anni consecutivi
Conseguimento
anticipato del diritto (cioè prima dei 5 anni)
se il cittadino comunitario appartiene ad una di queste categorie:
● lavoratore
subordinato/autonomo che ha raggiunto per l'età per la
pensione di vecchiaia
● lavoratore
subordinato che cessa la propria attività per pensionamento
anticipato (purchè abbia svolto la propria
attività in Italia per almeno gli ultimi 12 mesi ed avendo
soggiornato in Italia per più di 3 anni)
● lavoratore
subordinato/autonomo che ha soggiornato in Italia per più di
2 anni e che smetta di lavorare per una incapacità
lavorativa permanente (o anche se abbia soggiornato per un qualsiasi
periodo anche inferiore, se l'incapacità è
derivata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale)
● lavoratore
subordinato/autonomo che, dopo 3 anni sia di attività sia di
soggiorno in Italia, si rechi per lavoro in altro Stato UE mantenendo
però la residenza in Italia
Mantenimento
del diritto (per i familiari)
In
caso di decesso o partenza dall'Italia del cittadino comunitario avente
diritto
●
familiare comunitario
●
che ha acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
● che svolge
una attività lavorativa (subordinata o autonoma)
●
che dispone di risorse economiche sufficienti per sè e per i
propri familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria
●
che è iscritto ad un corso di studi o di formazione
professionale e dispone di risorse economiche sufficienti per
sè e per i propri familiari, se vi sono, e di una
assicurazione sanitaria
●
familiare
straniero
se ha soggiornato in Italia almeno 1 anno prima del decesso del
cittadino comunitario avente diritto e:
● ha
acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
● svolge
una attività lavorativa (subordinata o autonoma)
● dispone
di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri
familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria
●
fa parte di un nucleo familiare, già costituito in Italia,
di una persona che soddisfi tali condizioni
●
indipendentemente dalla
cittadinanza
per il figlio del cittadino comunitario avente diritto o per il
genitore di tale figlio che ne abbia l'affidamento, se essi:
●
risiedono in Italia e
●
sono iscritti presso un istituto scolastico
●
ciò però vale solo fino al termine degli studi
In
caso di divorzio e annullamento del matrimonio con il cittadino
comunitario avente diritto
●
familiare comunitario
alle stesse condizioni per il caso di decesso o partenza del cittadino
comunitario avente diritto
●
familiare
straniero
svolge una attività lavorativa, o dispone di risorse
economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se
vi sono, e di una assicurazione sanitaria, o ancora fa parte di un
nucleo familiare, già costituito in Italia, di una persona
che soddisfi tali condizioni, e risponda ad uno dei seguenti requisiti:
● ha
acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
● il
matrimonio è durato almeno 3 anni (di cui 1 anno in Italia)
prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento
● ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario avente
diritto
●
beneficia del diritto di visita al figlio minore
●
risulta parte offesa in un procedimento penale per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare
Note
● per familiare
si intende:
●
il coniuge
●
il partner con cui il cittadino comunitario abbia una unione registrata
in base alla legge di uno Stato UE, sempre che la legge italiana
equipari quel tipo di unione al matrimonio e nel rispetto delle
condizioni previste dalla legge italiana medesima
●
i discendenti diretti (figli) minori di 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o del partner
●
gli ascendenti diretti (genitori, nonni, bisnonni) a carico e quelli
del coniuge o del partner
● il soggiorno
è considerato continuativo anche se il richiedente si
è assentato dal territorio italiano:
● per
complessivi 6 mesi nell'anno
● per un periodo
superiore, al fine di assolvere agli obblighi militari
● fino a 12 mesi
consecutivi per rilevanti motivi in altro Stato UE o estero:
● gravidanza
● maternità
● malattia
grave
● studi
o formazione professionale
● distacco
per motivi di lavoro
● il
provvedimento di allontanamento ex art. 20, d.lgs. 30/2007 interrompe
il decorso del periodo utile (che quindi riparte da zero) e comporta la
cancellazione anagrafica
IMPORTANTE:
Per la corretta preparazione della richiesta di attestazione di
soggiorno permanente può essere richiesta la consulenza
legale online. Per richiedere la consulenza e per essere assistiti
nella preparazione della richiesta, cliccare qui.
Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza e assistenza
relativamente alla richiesta di questa scheda, cliccare qui.
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