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Ottenere il diritto di soggiorno permanente per cittadini comunitari

Descrizione
diritto di liberi circolazione e soggiorno sul territorio italiano riconosciuto al cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea, a tempo indeterminato, con parità totale con i cittadini italiani

Normativa di riferimento
artt. 14 e 16, comma 2, D. lgs. 30/07

Beneficiari
cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea
cittadino della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino
familiare (comunitario o straniero)

Cosa consente
studio, lavoro (subordinato, subordinato domestico, subordinato stagionale, autonomo) tranne quello riservato espressamente al cittadino italiano, semplice residenza

Presupposti
5 anni di residenza legale e continuativa in Italia, con decorrenza dall'inizio di validità del pds o ex carta o dalla iscrizione anagrafica
richiesta di attestazione di soggiorno permanente -> viene rilasciata l'attestazione (se il cittadino comunitario è in possesso della carta di identità elettronica, l'attestazione consisterà in una istruzione inserita nel microchip di detta carta)
in caso di lavoratore subordinato
   ● sussistenza di un contratto di lavoro
in caso di lavoratore autonomo
   ● iscrizione alla CCIAA
   ● possesso partita IVA
   ● (se professionista) iscrizione all'albo professionale 
in caso di studente
   ● iscrizione al corso di studi o di formazione professionale
   ● copertura sanitaria
   ● disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono
in caso di semplice residente
   ● copertura sanitaria per almeno 1 anno
   ● disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono

Ufficio competente
Ufficio Anagrafe (o altrimenti denominato) del Comune italiano di residenza

Tempistica di rilascio
30 giorni dalla richiesta

Perdita del diritto
in caso di successive assenze dal territorio nazionale per un periodo superiore a 2 anni consecutivi

Conseguimento anticipato del diritto (cioè prima dei 5 anni)
se il cittadino comunitario appartiene ad una di queste categorie:
lavoratore subordinato/autonomo che ha raggiunto per l'età per la pensione di vecchiaia
lavoratore subordinato che cessa la propria attività per pensionamento anticipato (purchè abbia svolto la propria attività in Italia per almeno gli ultimi 12 mesi ed avendo soggiornato in Italia per più di 3 anni)
lavoratore subordinato/autonomo che ha soggiornato in Italia per più di 2 anni e che smetta di lavorare per una incapacità lavorativa permanente (o anche se abbia soggiornato per un qualsiasi periodo anche inferiore, se l'incapacità è derivata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale)
lavoratore subordinato/autonomo che, dopo 3 anni sia di attività sia di soggiorno in Italia, si rechi per lavoro in altro Stato UE mantenendo però la residenza in Italia

Mantenimento del diritto (per i familiari)
In caso di decesso o partenza dall'Italia del cittadino comunitario avente diritto
familiare comunitario
   ● che ha acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
   ● che svolge una attività lavorativa (subordinata o autonoma)
   ● che dispone di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria
   ● che è iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria
familiare straniero
se ha soggiornato in Italia almeno 1 anno prima del decesso del cittadino comunitario avente diritto e:
   ● ha acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
   ● svolge una attività lavorativa (subordinata o autonoma)
   ● dispone di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria
   ● fa parte di un nucleo familiare, già costituito in Italia, di una persona che soddisfi tali condizioni
indipendentemente dalla cittadinanza
per il figlio del cittadino comunitario avente diritto o per il genitore di tale figlio che ne abbia l'affidamento, se essi:
   ● risiedono in Italia e
   ● sono iscritti presso un istituto scolastico
   ● ciò però vale solo fino al termine degli studi
In caso di divorzio e annullamento del matrimonio con il cittadino comunitario avente diritto
familiare comunitario
alle stesse condizioni per il caso di decesso o partenza del cittadino comunitario avente diritto
familiare straniero
svolge una attività lavorativa, o dispone di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, se vi sono, e di una assicurazione sanitaria, o ancora fa parte di un nucleo familiare, già costituito in Italia, di una persona che soddisfi tali condizioni, e risponda ad uno dei seguenti requisiti:
   ● ha acquisito a sua volta il diritto di soggiorno permanente
   ● il matrimonio è durato almeno 3 anni (di cui 1 anno in Italia) prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento
   ● ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario avente diritto
   ● beneficia del diritto di visita al figlio minore

   ● risulta parte offesa in un procedimento penale per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare

Note
per familiare si intende:
   ● il coniuge
   ● il partner con cui il cittadino comunitario abbia una unione registrata in base alla legge di uno Stato UE, sempre che la legge italiana equipari quel tipo di unione al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge italiana medesima
   ● i discendenti diretti (figli) minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner
   ● gli ascendenti diretti (genitori, nonni, bisnonni) a carico e quelli del coniuge o del partner
il soggiorno è considerato continuativo anche se il richiedente si è assentato dal territorio italiano:
   per complessivi 6 mesi nell'anno
   per un periodo superiore, al fine di assolvere agli obblighi militari
   fino a 12 mesi consecutivi per rilevanti motivi in altro Stato UE o estero:
      ● gravidanza
      ● maternità
      ● malattia grave
      ● studi o formazione professionale
      ● distacco per motivi di lavoro
il provvedimento di allontanamento ex art. 20, d.lgs. 30/2007 interrompe il decorso del periodo utile (che quindi riparte da zero) e comporta la cancellazione anagrafica

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della richiesta di attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza e per essere assistiti nella preparazione della richiesta, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza e assistenza relativamente alla richiesta di questa scheda, cliccare qui.

Documento fatto con Nvu