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Ottenere il visto
d'ingresso per lavoro autonomo
(dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno
Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione Europea)
Rilascio
compilare il
formulario per la domanda di
visto d'ingresso
Documenti necessari
● fotografia recente in formato tessera
●
documento di viaggio in corso di validità con scadenza
superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
●
certificazione,
rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio
Politiche del Lavoro - attestante che il contratto d'opera non
configura un rapporto di lavoro subordinato
●
disponibilità alloggio idoneo in Italia
●
nulla osta della Questura competente rilasciato in data non
anteriore a 120 giorni
Costi
●
diritti amministrativi di trattamento della domanda: visto
tipo C - € 60; visto tipo D - € 75
●
tali diritti in realtà vengono riscossi nella moneta
nazionale del Paese in cui viene presentata la domanda
●
le seguenti categorie sono esenti dal pagamento dei diritti:
● studenti (visto tipo C e D)
● minori di 6 anni
(visto tipo C)
● parenti fino al IV grado di cittadini UE (visto
tipo C e D)
● ricercatori come definiti nella
Raccomandazione
2005/761/CE del 28.09.2005
● altre categorie di beneficiari di cui all'art. 6 degli
Accordi di facilitazione fra l'Unione Europea e alcuni
Paesi
Tempistica per il rilascio
30 giorni dalla presentazione della domanda
(obiettivo da raggiungere)
Durata
visto tipo C: non superiore a 90 giorni
visto tipo D: superiore a 90 giorni
Note
●
a seconda del Paese di provenienza, il richiedente
potrebbe non aver bisogno del visto per l'ingresso in Italia (ciò
vale solo se si tratta di visto tipo C): una
verifica può essere effettuata
qui
●
per ulteriori informazioni sul visto di questa pagina, vedere
il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011 ("Definizione
delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro
ottenimento") e l'Istruzione
consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e
consolari di prima categoria (2005/C 326/01)
AVVERTENZA: La presentazione della domanda di visto insieme ai
documenti richiesti non è di per sè sufficiente per il rilascio
del visto desiderato, che dipende in ultima istanza dalla
Rappresentanza Diplomatica o Consolare competente
IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della
domanda può essere richiesta la consulenza legale online. Per
richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento
sostanziale del legale nella preparazione della domanda) o anche
solo per avere un parere, cliccare
qui. Per conoscere i costi approssimativi
per la consulenza relativamente alla domanda di questa scheda, cliccare
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