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Ottenere il visto d'ingresso per reingresso

Rilascio
compilare il formulario per la domanda di visto d'ingresso

Documenti necessari
fotografia recente in formato tessera
documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
in caso di pds sottratto o smarrito: copia della relativa denuncia effettuata presso le autorità di polizia e nulla Osta della Questura competente (quest'ultimo richiesto direttamente dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare)
in caso di pds scaduto da non oltre 60 giorni: originale o copia del documento scaduto e ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo (fatta nei termini)

Costi
diritti amministrativi di trattamento della domanda: € 75
tali diritti in realtà vengono riscossi nella moneta nazionale del Paese in cui viene presentata la domanda
le seguenti categorie sono esenti dal pagamento dei diritti:
   studenti
   parenti fino al IV grado di cittadini UE
   ricercatori come definiti nella Raccomandazione 2005/761/CE del 28.09.2005
   altre categorie di beneficiari di cui all'art. 6 degli Accordi di facilitazione fra l'Unione Europea e alcuni Paesi

Tempistica per il rilascio
30 giorni dalla presentazione della domanda (obiettivo da raggiungere)

Durata
superiore a 90 giorni

Note
questo visto è previsto per il cittadino straniero, regolarmente residente in Italia, che sia momentaneamente sprovvisto del pds italiano (perché lo ha smarrito, gli è stato sottratto o è scaduto da non più di 60 giorni e per il quale ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini previsti) che intenda rientrare in Italia
nel caso di pds scaduto da non più di 60 giorni, non si richiede il visto di reingresso se lo straniero si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari; invece, si estende fino a 6 mesi nel caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del pds
per ulteriori informazioni sul visto di questa pagina, vedere il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 11 maggio 2011 ("Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento") e l'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (2005/C 326/01)

AVVERTENZA: La presentazione della domanda di visto insieme ai documenti richiesti non è di per sè sufficiente per il rilascio del visto desiderato, che dipende in ultima istanza dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare competente

IMPORTANTE: Per la corretta preparazione della domanda può essere richiesta la consulenza legale online. Per richiedere la consulenza, per essere assistiti (senza intervento sostanziale del legale nella preparazione della domanda) o anche solo per avere un parere, cliccare qui. Per conoscere i costi approssimativi per la consulenza relativamente alla domanda di questa scheda, cliccare qui

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